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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 01012/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26862/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 495 cod.pen. e 116 Codice della Strada.

Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non coglie vizi argomentativi nella sentenza impugnata, dal momento che la Corte di merito ha spiegato che l'esistenza del precedente (l'utilizzo del plurale è evidentemente frutto di un mero errore materiale) osta ad una prognosi positiva circa l'astensione futura dall'ulteriore commissione di reati ex art. 164, comma 1, cod. pen.

Considerato inoltre che già il motivo d'appello risultava generico, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26862/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 495 cod.pen. e 116 Codice della Strada. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non coglie vizi argomentativi nella sentenza impugnata, dal momento che la Corte di merito ha spiegato che l'esistenza del precedente (l'utilizzo del plurale è evidentemente frutto di un mero errore materiale) osta ad una prognosi positiva circa l'astensione futura dall'ulteriore commissione di reati ex art. 164, comma 1, cod. pen. Considerato inoltre che già il motivo d'appello risultava generico, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris