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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32451/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/07/2022 della corte di appello di Perugia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 8 luglio 2022, la corte di appello di Perugia confermava la sentenza del 4 novembre 2020 del tribunale di Terni, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983 convertito con modificazioni dalla Legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3 comma 6 D.L. 8/2016.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore , ha proposto ricorso, deducendo cinque motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Con riguardo alla intervenuta richiesta di rinnovazione dibattimentale, la corte non si sarebbe confrontata con gli argomenti dedotti per procedere a nuova audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], inerenti la necessità di chiarire se l'imputato fosse stato sottoposto a due processi per il medesimo fatto e quali fossero le somme effettivamente dovute dalla società per le ritenute effettuate nel medesimo periodo, del dicembre 2015 - novembre 2016, sulle retribuzioni dei dipendenti.

4. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 2 sopra già citato e 52 e 45 cod. pen.

Si contesta come erronea la motivazione della corte d'appello di rigetto della tesi della sopravvenuta e imprevedibile crisi di liquidità della società del ricorrente e della indisponibilità, in capo al ricorrente, di beni da sacrificare per far fronte alle rilevanti passività aziendali.

Si rappresenta la mancata considerazione del dato, di comune esperienza, per cui l'amministratore di società che si trovi in crisi economica e finanziaria non avrebbe alcuna possibilità di accesso personale al credito bancario.

Cosicchè, l'imputato avrebbe dedotto elementi descrittivi di una situazione di forza maggiore ostativa ai contestati versamenti, e sarebbe emersa l'insussistenza dell'elemento psicologico. 5.

Con il terzo motivo, deduce vizi di motivazione per non essersi la corte confrontata con le prove, da cui sarebbe emerso che la crisi di impresa non era ascrivibile al ricorrente ed era piuttosto collegata, oltre che alla congiuntura economica e al fallimento di alcuni clienti, al fatto, imprevedibile, della dichiarazione di dissesto di un debitore della società del ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]., con l'aggiunta del dato per cui sia l'imputato che la società non avevano accesso al credito bancario, né l'imputato, per estinguere il debito contestato, poteva attingere al suo patrimonio personale.

6. Con il quarto motivo, rappresenta la carenza di motivazione per la mancata valutazione dell'argomento dell'avvenuto versamento, nel periodo contestato, di ritenute per rilevanti importi oltre che con il dato per cui la procedura di concordato preventivo e il successivo fallimento avevano impedito ulteriori versamenti.

7. Con il quinto motivo, deduce vizi di motivazione, per la mancata valutazione dell'argomento dell'importanza della continuità dell'attività produttiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

Si premette che la fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2) consiste in una sorta di error in procedendo, ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia: perché si configuri, deve cioè necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova ai fini del giudizio e dell'idoneità dei fatti, che ne sono oggetto, ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice (cfr. in motivazione, Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010 Rv. 246667 - 01; sez. 2^, 16354/2006, rv. 234752; 2380/1995 rv. 200980).

Si è anche precisato che è altresì decisiva la prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. (Sez. 4, Sentenza n. 6783 del 23/01/2014 Rv. 259323 - 01 [OSCURATO:PERSONA]).

La valutazione di siffatta decisività deve, quindi, essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice, per cui «il diritto della parte a vedersi ammettere prove contrastanti con l'accusa, la cui mancata assunzione è denunciabile con ricorso per Cassazione ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2 (o art. 603 c.p.p. in appello), va rapportato, per verificarne il fondamento, alla concreta motivazione della sentenza impugnata» (cfr. in motivazione Sez. 6, n. 14916 Rv. 246667 cit.).

Nel caso in esame il ricorrente, con evidente difetto di specificità estrinseca, anche esso causa, di per sé, di inammissibilità della censura, non si è in alcun modo confrontato con le argomentazioni del secondo giudice, che hanno ben rappresentato la non inerenza, rispetto ai fatti in esame, della pendenza dinnanzi al tribunale di Terni di altro procedimento a carico dell'imputato per omissioni contributive, siccome chiaramente riferibili ad adempimenti diversi da quelli in contestazione, come spiegato dal teste operante e come confermato dall'ammontare dei contributi omessi, corrispondente a somma diversa e ben maggiore di quella di cui al capo di imputazione ( cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

2. Il secondo e terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, siccome inerenti alla prospettata sussistenza di dati dimostrativi di una situazione, in sostanza, come espressamente dedotto, di forza maggiore, o comunque tale da rendere inesigibili i versamenti contestati.

Essi sono inammissibili, apparendo meramente rivalutativi dei dati disponibili oltre che privi di un completo confronto (cd. specificità estrinseca, richiesta anche essa a pena di inammissibilità) con gli argomenti sul punto dedotti dai giudici.

In particolare, la corte di appello ha correttamente valorizzato il dato, emerso anche in via testimoniale, della assicurata continuità aziendale e piena operatività, anche nel periodo in contestazione, della società di riferimento dell'imputato, con contestuale scelta del datore di lavoro, pur in presenza di difficoltà economiche, di dare preferenza al pagamento degli emolumenti, così pretermettendo, per contro, il versamento delle ritenute previdenziali.

Circostanza, questa, che oltre ad attestare, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la disponibilità di risorse nel periodo interessato, appare in linea con gli assunti giurisprudenziali per cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni, in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017 Rv. 271189 - 01).

Tanto si afferma perché la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali dalle retribuzioni dovute e di corrisponderlo all'Erario, quale sostituto del soggetto obbligato; per cui il sostituto adempie, contemporaneamente, ad un obbligo proprio e ad un obbligo altrui.

La ulteriore osservazione che emerge è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte.

Si è perciò ritenuto che anche il sopravvenuto fallimento dell'agente non è sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni, in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 141 del 15/02/1996, Rv. 203783).

In altri termini, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata (cfr., con riferimento all'omesso versamento di ritenute da parte del sostituto d'imposta, Sez. 3, n. 11459 del 19/09/1995 Rv. 203018).

Si è ritenuto, pertanto, che il dolo generico possa essere escluso solo in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze (cfr. Cass. sez. 3 n.3663 del 8/1/2014, Rv.259097).

3. Le considerazioni sopra riportate consentono di rilevare come inammissibili anche il quarto e quinto motivo, con l'aggiuni:a per cui il quinto motivo si caratterizza per integrare una mera valutazione personale di circostanze e valori, in particolare economici.

Peraltro smentita dalle sopra riportate considerazioni.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/07/2022 della corte di appello di Perugia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 luglio 2022, la corte di appello di Perugia confermava la sentenza del 4 novembre 2020 del tribunale di Terni, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983 convertito con modificazioni dalla Legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3 comma 6 D.L. 8/2016. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore , ha proposto ricorso, deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Con il primo, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Con riguardo alla intervenuta richiesta di rinnovazione dibattimentale, la corte non si sarebbe confrontata con gli argomenti dedotti per procedere a nuova audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], inerenti la necessità di chiarire se l'imputato fosse stato sottoposto a due processi per il medesimo fatto e quali fossero le somme effettivamente dovute dalla società per le ritenute effettuate nel medesimo periodo, del dicembre 2015 - novembre 2016, sulle retribuzioni dei dipendenti. 4. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 2 sopra già citato e 52 e 45 cod. pen. Si contesta come erronea la motivazione della corte d'appello di rigetto della tesi della sopravvenuta e imprevedibile crisi di liquidità della società del ricorrente e della indisponibilità, in capo al ricorrente, di beni da sacrificare per far fronte alle rilevanti passività aziendali. Si rappresenta la mancata considerazione del dato, di comune esperienza, per cui l'amministratore di società che si trovi in crisi economica e finanziaria non avrebbe alcuna possibilità di accesso personale al credito bancario. Cosicchè, l'imputato avrebbe dedotto elementi descrittivi di una situazione di forza maggiore ostativa ai contestati versamenti, e sarebbe emersa l'insussistenza dell'elemento psicologico. 5. Con il terzo motivo, deduce vizi di motivazione per non essersi la corte confrontata con le prove, da cui sarebbe emerso che la crisi di impresa non era ascrivibile al ricorrente ed era piuttosto collegata, oltre che alla congiuntura economica e al fallimento di alcuni clienti, al fatto, imprevedibile, della dichiarazione di dissesto di un debitore della società del ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]., con l'aggiunta del dato per cui sia l'imputato che la società non avevano accesso al credito bancario, né l'imputato, per estinguere il debito contestato, poteva attingere al suo patrimonio personale. 6. Con il quarto motivo, rappresenta la carenza di motivazione per la mancata valutazione dell'argomento dell'avvenuto versamento, nel periodo contestato, di ritenute per rilevanti importi oltre che con il dato per cui la procedura di concordato preventivo e il successivo fallimento avevano impedito ulteriori versamenti. 7. Con il quinto motivo, deduce vizi di motivazione, per la mancata valutazione dell'argomento dell'importanza della continuità dell'attività produttiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Si premette che la fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2) consiste in una sorta di error in procedendo, ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia: perché si configuri, deve cioè necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova ai fini del giudizio e dell'idoneità dei fatti, che ne sono oggetto, ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice (cfr. in motivazione, Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010 Rv. 246667 - 01; sez. 2^, 16354/2006, rv. 234752; 2380/1995 rv. 200980). Si è anche precisato che è altresì decisiva la prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. (Sez. 4, Sentenza n. 6783 del 23/01/2014 Rv. 259323 - 01 [OSCURATO:PERSONA]). La valutazione di siffatta decisività deve, quindi, essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice, per cui «il diritto della parte a vedersi ammettere prove contrastanti con l'accusa, la cui mancata assunzione è denunciabile con ricorso per Cassazione ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2 (o art. 603 c.p.p. in appello), va rapportato, per verificarne il fondamento, alla concreta motivazione della sentenza impugnata» (cfr. in motivazione Sez. 6, n. 14916 Rv. 246667 cit.). Nel caso in esame il ricorrente, con evidente difetto di specificità estrinseca, anche esso causa, di per sé, di inammissibilità della censura, non si è in alcun modo confrontato con le argomentazioni del secondo giudice, che hanno ben rappresentato la non inerenza, rispetto ai fatti in esame, della pendenza dinnanzi al tribunale di Terni di altro procedimento a carico dell'imputato per omissioni contributive, siccome chiaramente riferibili ad adempimenti diversi da quelli in contestazione, come spiegato dal teste operante e come confermato dall'ammontare dei contributi omessi, corrispondente a somma diversa e ben maggiore di quella di cui al capo di imputazione ( cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 2. Il secondo e terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, siccome inerenti alla prospettata sussistenza di dati dimostrativi di una situazione, in sostanza, come espressamente dedotto, di forza maggiore, o comunque tale da rendere inesigibili i versamenti contestati. Essi sono inammissibili, apparendo meramente rivalutativi dei dati disponibili oltre che privi di un completo confronto (cd. specificità estrinseca, richiesta anche essa a pena di inammissibilità) con gli argomenti sul punto dedotti dai giudici. In particolare, la corte di appello ha correttamente valorizzato il dato, emerso anche in via testimoniale, della assicurata continuità aziendale e piena operatività, anche nel periodo in contestazione, della società di riferimento dell'imputato, con contestuale scelta del datore di lavoro, pur in presenza di difficoltà economiche, di dare preferenza al pagamento degli emolumenti, così pretermettendo, per contro, il versamento delle ritenute previdenziali. Circostanza, questa, che oltre ad attestare, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la disponibilità di risorse nel periodo interessato, appare in linea con gli assunti giurisprudenziali per cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni, in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017 Rv. 271189 - 01). Tanto si afferma perché la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali dalle retribuzioni dovute e di corrisponderlo all'Erario, quale sostituto del soggetto obbligato; per cui il sostituto adempie, contemporaneamente, ad un obbligo proprio e ad un obbligo altrui. La ulteriore osservazione che emerge è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte. Si è perciò ritenuto che anche il sopravvenuto fallimento dell'agente non è sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni, in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 141 del 15/02/1996, Rv. 203783). In altri termini, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata (cfr., con riferimento all'omesso versamento di ritenute da parte del sostituto d'imposta, Sez. 3, n. 11459 del 19/09/1995 Rv. 203018). Si è ritenuto, pertanto, che il dolo generico possa essere escluso solo in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze (cfr. Cass. sez. 3 n.3663 del 8/1/2014, Rv.259097). 3. Le considerazioni sopra riportate consentono di rilevare come inammissibili anche il quarto e quinto motivo, con l'aggiuni:a per cui il quinto motivo si caratterizza per integrare una mera valutazione personale di circostanze e valori, in particolare economici. Peraltro smentita dalle sopra riportate considerazioni. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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