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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 46856/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 17.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo lìannullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto in quanto tardivo così determinando la definitività della dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 29 aprile 2015 dal Tribunale di Crotone in relazione a fattispecie di ricettazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge con riferimento al computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Crotone.

Infatti, la Corte territoriale non avrebbe considerato che, nel contesto della motivazione, si faceva riferimentó-un termine di 60 giorni per il deposito della sentenza con conseguente slittamento del termine per impugnare in data successiva a quella in cui è stata effettuata la notificazione dell'estratto contumaciale.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 17.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il riferimento, contenuto nella parte motiva del provvedimento medesimo, ad un termine di 60 giorni per il deposito della sentenza costituisce mero refuso che non permette nemmeno di ritenere sussistente alcun giustificato affidamento.

Infatti, in caso di diverse statuizioni in tema di termine per il deposito della motivazione della sentenza contenute nel dispositivo e nella motivazione del provvedimento impugnato, l'unico elemento che l'imputato e il suo difensore possono e devono valutare ai fini del calcolo del conseguente termine per impugnare esclusivamente dal dispositivo letto in udienza.

Invero, l'unica sede in cui è possibile determinare un differimento del termine per il deposito della motivazione è il dispositivo stesso e non è ammessa una successiva modifica dei termini per il deposito del provvedimento se non tramite la procedura di cui all'art. 154 comma 4 bis cod proc pen. 2.1.

Nel caso di specie, non era stato fissato nel dispositivo alcun termine per il deposito della motivazione.

Il Tribunale ha effettuato il deposito in termini il 5 maggio 2015.

Il termine per l'impugnazione era quindi di giorni trenta.

La notifica dell'estratto contumaciale ex art. 161 co 4 cod proc pen al difensore è avvenuta il 28 maggio 2015.

Il termine per impugnare era quello di legge di gg.

30. Risultando l'appello presentato 1'11 settembre 2015, questo risultava tardivo, come correttamente rilevato dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 17. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo lìannullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto in quanto tardivo così determinando la definitività della dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 29 aprile 2015 dal Tribunale di Crotone in relazione a fattispecie di ricettazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge con riferimento al computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Crotone. Infatti, la Corte territoriale non avrebbe considerato che, nel contesto della motivazione, si faceva riferimentó-un termine di 60 giorni per il deposito della sentenza con conseguente slittamento del termine per impugnare in data successiva a quella in cui è stata effettuata la notificazione dell'estratto contumaciale. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 17. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il riferimento, contenuto nella parte motiva del provvedimento medesimo, ad un termine di 60 giorni per il deposito della sentenza costituisce mero refuso che non permette nemmeno di ritenere sussistente alcun giustificato affidamento. Infatti, in caso di diverse statuizioni in tema di termine per il deposito della motivazione della sentenza contenute nel dispositivo e nella motivazione del provvedimento impugnato, l'unico elemento che l'imputato e il suo difensore possono e devono valutare ai fini del calcolo del conseguente termine per impugnare esclusivamente dal dispositivo letto in udienza. Invero, l'unica sede in cui è possibile determinare un differimento del termine per il deposito della motivazione è il dispositivo stesso e non è ammessa una successiva modifica dei termini per il deposito del provvedimento se non tramite la procedura di cui all'art. 154 comma 4 bis cod proc pen. 2.1. Nel caso di specie, non era stato fissato nel dispositivo alcun termine per il deposito della motivazione. Il Tribunale ha effettuato il deposito in termini il 5 maggio 2015. Il termine per l'impugnazione era quindi di giorni trenta. La notifica dell'estratto contumaciale ex art. 161 co 4 cod proc pen al difensore è avvenuta il 28 maggio 2015. Il termine per impugnare era quello di legge di gg. 30. Risultando l'appello presentato 1'11 settembre 2015, questo risultava tardivo, come correttamente rilevato dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] i
Decreto Cassazione n. 46856/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris