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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17800/2026

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vedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 16/10/2025, il Tribunale di Caltanissetta ha parzialmenteaccolto la richiesta di riesame proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da FERRARAGrazio avverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere, emessadal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in relazione, da un lato, ai reati – megliospecificati in rubrica - di cui agli artt. 74 (capo 1) e 73 (capo 6) del d.P.R. n. 309del 1990; d’altro lato, in relazione ai reati di detenzione e porto abusivo di armi,anche clandestine (capi 39, 43, 44, 49, 53, 54).In particolare, il Tribunale ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen., confermando nel resto l’ordinanza impugnata.2.

Ricorre per cassazione il FERRARA, a mezzo del proprio difensore,deducendo:2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza del reato di cui al capo 1).

Si censura l’ordinanza per non averconsiderato che, dalle conversazioni intercettate, non erano emersi elementiindicativi dell’esistenza di un sodalizio (assenza di ripartizione degli utili,insussistenza di una cassa comune, mancanza di reinvestimenti del profitto).2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allapartecipazione del FERRARA.

Si deduce che la telefonata con [OSCURATO:PERSONA] eratemporalmente estranea al perimetro associativo.

Si evidenzia che il FERRARA,pur intercettato con il c.d. trojan, non era comparso in conversazioni diverse daquelle valorizzate dal Tribunale, comunque inidonee allo scopo (essendo rimastiignoti i rapporti tra il CACI e lo ZIU, e l’eventuale contenuto illecito delle lorola mancata risposta a quanto dedotto in sede di riesame in ordineall’interpretazione delle conversazioni tra lo ZIU e il PERITORE, e di quelle tra ilricorrente; per altro verso, si segnala l’assenza di dichiarazioni sul FERRARA daparte del collaboratore PERITORE.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’attribuzioneal FERRARA di un ruolo di organizzatore.

Si censura la sentenza per aver ritenutosufficiente, al riguardo, l’aver messo in contatto il CACI e lo ZIU.2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 6).

Sicensura il mancato apprezzamento del fatto che, alla condotta di offerta in vendita,non aveva fatto seguito la prova dell’effettiva disponibilità dello stupefacente.2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle imputazioniin tema di armi.

Si lamenta la mancanza di adeguate risposte alle note depositatein sede di riesame.3.

Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generalesollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per le connotazioni dimerito delle censure prospettate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Per ciò che riguarda i primi tre motivi di ricorso, che possono qui esseretrattati congiuntamente, è anzitutto opportuno richiamare il consolidatoinsegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso percassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, noncomprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione dellecaratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientrantinelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (cfr. ad es.

Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017,Sansone, Rv. 269438 –

01. In senso analogo, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 5,n. 12365 del 12/12/2025, dep. 2026, C.).In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, lecensure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nellaprospettazione – talora priva di adeguato confronto con le argomentazioni svoltein sede applicativa della misura, alle quali il Tribunale si è ampiamente richiamato- di una diversa e “minimale” lettura delle risultanze acquisite, il cuiapprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso.

Una lettura spessoconnotata da un approccio atomistico alle risultanze captative, e da rilievi criticisvolti senza considerare che le argomentazioni esposte nell’ordinanza impugnata,inevitabilmente improntate alla ricerca della sintesi, devono essere valutateunitamente alla ben più ampia trattazione svolta dal G.i.p., cui il Tribunale si èsistematicamente richiamato.2.1.

Con riferimento al primo ordine di censure, deve osservarsi che ilTribunale ha adeguatamente dato conto della ritenuta sussistenza di un sodaliziodedito al narcotraffico, delineando – in piena sintonia con il giudice emittente lamisura - una compagine associativa composta, in posizione apicale, propriodall’odierno ricorrente (risultato in grado di procacciare stabili canali dirifornimento, in particolare mettendo in contatto i sodali – oltre che con un canalespagnolo - con il fornitore albanese ZIU Elvis), da RINZIVILLO [OSCURATO:PERSONA] e GRILLORocco (i quali, nonostante la detenzione inframuraria, organizzavano ecoordinavano – grazie all’utilizzo di utenze cellulari illecitamente introdotte incarcere - il narcotraffico dei sodali a piede libero), nonché da quelle dei partecipi,diretti esecutori “a piede libero” delle direttive impartite dai sodali in carcere, ingrado di interfacciarsi con i fornitori e gli altri associati: tra questi ultimi, sonoemerse le figure di CACI Nunzio e PERITORE Alessandro, nonché di RINZIVILLOLuigi (cugino di RINZIVILLO [OSCURATO:PERSONA]), con compiti per lo più di trasporto,cessione, acquisto ecc. delle sostanze (cfr. sul punto pag. 12 dell’ordinanzaimpugnata, nonché – ben più diffusamente – pag. 105 segg. del provvedimentoapplicativo della misura).Si è tra l’altro evidenziato, nei predetti provvedimenti, che l’attivitàinvestigativa aveva preso le mosse da alcune conversazioni intercorse (in altroprocedimento) tra l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al quale il primo avevariferito di non aver problemi nella gestione del narcotraffico con gli esponenti delclan RINZIVILLO; nel prosieguo delle indagini, era emerso l’utilizzo, quale baseoperativa, del bar gestito dal FERRARA (dove si sono svolti numerosi incontri tragli associati, tra cui uno videoripreso e risultato di assoluto interesse, nel quale ilricorrente fornisce allo ZIU un numero “sicuro”, corrispondente all’utenza in uso alCACI, mostrandogli in videochiamata un foglio con il numero annotato: cfr. pag.136 seg. dell’ordinanza genetica, nonché pag. 16 dell’ordinanza del Tribunale, ilquale evidenzia che tale episodio consentiva, tra l’altro, di escludere la fondatezzadel rilievo difensivo secondo cui non sarebbero emersi contatti tra il CACI e loZIU).Ad avviso del Collegio, il compendio motivazionale desumibile dalle dueordinanze resiste ai rilievi difensivi, dal momento che l’unicità di intenti dellenumerosissime conversazioni tra gli indagati a piede libero e quelli detenuti,spesso informati dell’andamento del traffico e sovente insoddisfatti dello scarsocontributo offerto (cfr. sul punto, tra le altre, la conversazione tra RINZIVILLOGiovanni, il PERITORE e il CACI, chiamato dal primo a discolparsi per i mancativersamenti: cfr. pag. 95 segg. dell’ordinanza genetica).

Proprio la ricorrentetematica dell’assistenza ai sodali in carcere costituisce un ulteriore decisivoelemento a sostegno dell’ipotesi accusatoria, che rende superfluo soffermarsisull’esistenza o meno di una “cassa comune” (elemento comunque privo di valenzadirimente, come condivisibilmente evidenziato dai precedenti richiamati dalTribunale).Quanto poi al rilievo concernente l’estraneità, sul piano temporale, delle giàrichiamate conversazioni tra il FERRARA e il [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di osservareche lo stesso Tribunale ha inteso precisare che l’esistenza del sodalizio era emersaa partire da alcuni mesi dopo (cfr. pag. 12): circostanza che peraltro nulla toglieall’importanza di quel contatto - illuminante anche per comprendere la caraturacriminale del FERRARA (cfr. il dialogo riportato alle pag. 29 ss. dell’ordinanzagenetica) - per la successiva attività di indagine.2.2.

Anche per ciò che riguarda le censure volte a contestare l’appartenenzadel FERRARA al sodalizio, e la configurabilità di una sua posizione apicale, deveosservarsi che il Tribunale ha valorizzato il ruolo del ricorrente, per come emersodalle intercettazioni: un ruolo consistito non solo nel mettere in contatto i sodalicon fornitori anche avente base estera (lo ZIU, il canale spagnolo: cfr. pag. 15seg. dell’ordinanza), ma anche nell’essere chiamato ad intervenire per superaredissidi interni.A tale ultimo proposito, assume un particolare rilievo la conversazione tra ilricorrente e il detenuto RINZIVILLO [OSCURATO:PERSONA], il quale si lamenta delcomportamento dello ZIU, che non aveva contribuito al mantenimento in carcerenonostante i consistenti guadagni ottenuti entrando in contatto con i correi inlibertà: il RINZIVILLO tiene peraltro a precisare, al FERRARA, di aver ritenutoopportuno avvisarlo, eventualmente perchè interagisse direttamente con lo ZIU(cfr. pag. 17: “siccome…ho detto ‘prima parliamo con magari che Grazio non cimangia, non gli interessa niente, non gliene fotte un cazzo di queste cose, peròmagari ce l’ha fatto conoscere lui…prima facciamolo parlare da lui”).Si tratta di un colloquio che non appare comprensibile se non in otticaaccusatoria, dal momento che un personaggio in posizione rilevante nel sodaliziocome RINZIVILLO [OSCURATO:PERSONA], in grado di governare il narcotraffico dal carcere edanzi di chiedere conto del mancato versamento di “contributi” in suo favore, sentaugualmente il bisogno di consultare il FERRARA, auspicando un suo eventualeintervento risolutore.La difesa ha contestato tale interpretazione, facendo leva sulle “premesse”esternate dal RINZIVILLO nel rivolgersi al ricorrente: il Tribunale del riesame hatuttavia disatteso la corrispondente doglianza dedotta in quella sede, affermandoche quella frase non poteva “essere interpretata nel senso della assoluta estraneitàdel FERRARA al contesto del narcotraffico (contrastando la detta interpretazionecon il complesso delle emergenze investigative), quanto piuttosto nel senso cheegli – nella sua posizione di supremazia rispetto alle vicende meramente operative– non era direttamente interessato alla risoluzione di quel tipo di contrasti, ma,ciò nonostante, proprio in quanto sodale ricoprente un ruolo strategico per ilfunzionamento degli affari associativi, veniva messo al corrente dei contrastiinfragruppo al fine di una loro pacifica risoluzione” (cfr. pag. 17, cit.).Si tratta di una lettura priva di discrasie denunciabili in questa sede, e checomunque si sottrae alle censure difensive alla luce del consolidato indirizzointerpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in sede di legittimità èpossibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazionediversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamentodella prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenutoin modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile»(Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 – 01).3.

Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto ai rilievisvolti a proposito del reato di cui al capo 6).Il Tribunale ha disatteso il corrispondente motivo di riesame, evidenziando(pag. 20) che dalla conversazione ritenuta indiziante emergeva non già unacessione di stupefacente da parte del FERRARA, bensì la condotta specificamenteipotizzata al capo 6), ovvero l’offerta in vendita – in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] - dellostupefacente appena ricevuto da “un ragazzo di Tropea”.Tale interpretazione trova una solida conferma nella lettura delleconversazioni di interesse, intercorse tra i due indagati e tra il [OSCURATO:PERSONA] e taleCalogero, integralmente riportate nell’ordinanza genetica.

Anche in questo caso,la difesa si limita a contrapporre una diversa lettura delle conversazioni, senza chepossa in alcun modo ravvisarsi, in quella concordemente espressa dai giudici delmerito cautelare, un travisamento connotato dalla decisività ed incontestabilitàrichieste dall’elaborazione giurisprudenziale (cfr. sul punto anche pag. 196dell’ordinanza genetica, in cui il G.i.p. ricostruisce il senso complessivo delleconversazioni sottolineando che la condotta di offerta in vendita della cocaina concadenza quindicinale, doveva ritenersi consumata al raggiungimento dell’accordotra gli indagati e “Calogero”).4.

Anche per ciò che riguarda le imputazioni in tema di armi, le censuredifensive si risolvono nella prospettazione di una diversa e più favorevole letturadelle risultanze acquisite, che il Tribunale ha disatteso evidenziando (pag. 20 seg.)l’irrilevanza del fatto che l’arma fosse non funzionante (ma poi riparata daMESSANA e messa a disposizione del ricorrente), nonché l’inconsistenza della tesisecondo cui il FERRARA si sarebbe in realtà limitato a millantare la disponibilità diarmi.

Al riguardo, il Tribunale ha specificamente richiamato una videochiamata trail ricorrente e il MESSANA in cui le armi erano state mostrate, nonché unaconversazione tra il MESSANA e l’altro indagato [OSCURATO:PERSONA] Osvaldo in cui il primosi era espresso sull’arma da consegnare al FERRARA dicendo “questa è piccolina,secondo me lui se la mette in tasca quando se ne va da qualche parte.

Sempre luivuole sempre quella piccolina.

Se la mette in tasca e manco sembra che ha niente”(cfr. pag. 21 dell’ordinanza impugnata).Anche in questo caso, le valutazioni del Tribunale appaiono ampiamenteconfortate dalla diffusa trattazione contenuta nell’ordinanza genetica (cfr. pag.369 segg.): si è dunque dinanzi ad un compendio valutativo incensurabile inquesta sede, non essendo stati dedotti, nella lettura delle risultanze captative,travisamenti connotati da decisività e incontestabilità.5.

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria diinammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Non derivando dall’odierno provvedimento la rimessione in libertà del94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 16/10/2025, il Tribunale di Caltanissetta ha parzialmenteaccolto la richiesta di riesame proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da FERRARAGrazio avverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere, emessadal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in relazione, da un lato, ai reati – megliospecificati in rubrica - di cui agli artt. 74 (capo 1) e 73 (capo 6) del d.P.R. n. 309del 1990; d’altro lato, in relazione ai reati di detenzione e porto abusivo di armi,anche clandestine (capi 39, 43, 44, 49, 53, 54).In particolare, il Tribunale ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen., confermando nel resto l’ordinanza impugnata.2. Ricorre per cassazione il FERRARA, a mezzo del proprio difensore,deducendo:2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza del reato di cui al capo 1). Si censura l’ordinanza per non averconsiderato che, dalle conversazioni intercettate, non erano emersi elementiindicativi dell’esistenza di un sodalizio (assenza di ripartizione degli utili,insussistenza di una cassa comune, mancanza di reinvestimenti del profitto).2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allapartecipazione del FERRARA. Si deduce che la telefonata con [OSCURATO:PERSONA] eratemporalmente estranea al perimetro associativo. Si evidenzia che il FERRARA,pur intercettato con il c.d. trojan, non era comparso in conversazioni diverse daquelle valorizzate dal Tribunale, comunque inidonee allo scopo (essendo rimastiignoti i rapporti tra il CACI e lo ZIU, e l’eventuale contenuto illecito delle lorola mancata risposta a quanto dedotto in sede di riesame in ordineall’interpretazione delle conversazioni tra lo ZIU e il PERITORE, e di quelle tra ilricorrente; per altro verso, si segnala l’assenza di dichiarazioni sul FERRARA daparte del collaboratore PERITORE.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’attribuzioneal FERRARA di un ruolo di organizzatore. Si censura la sentenza per aver ritenutosufficiente, al riguardo, l’aver messo in contatto il CACI e lo ZIU.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 6). Sicensura il mancato apprezzamento del fatto che, alla condotta di offerta in vendita,non aveva fatto seguito la prova dell’effettiva disponibilità dello stupefacente.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle imputazioniin tema di armi. Si lamenta la mancanza di adeguate risposte alle note depositatein sede di riesame.3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generalesollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per le connotazioni dimerito delle censure prospettate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Per ciò che riguarda i primi tre motivi di ricorso, che possono qui esseretrattati congiuntamente, è anzitutto opportuno richiamare il consolidatoinsegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso percassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, noncomprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione dellecaratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientrantinelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (cfr. ad es. Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017,Sansone, Rv. 269438 – 01. In senso analogo, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 5,n. 12365 del 12/12/2025, dep. 2026, C.).In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, lecensure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nellaprospettazione – talora priva di adeguato confronto con le argomentazioni svoltein sede applicativa della misura, alle quali il Tribunale si è ampiamente richiamato- di una diversa e “minimale” lettura delle risultanze acquisite, il cuiapprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso. Una lettura spessoconnotata da un approccio atomistico alle risultanze captative, e da rilievi criticisvolti senza considerare che le argomentazioni esposte nell’ordinanza impugnata,inevitabilmente improntate alla ricerca della sintesi, devono essere valutateunitamente alla ben più ampia trattazione svolta dal G.i.p., cui il Tribunale si èsistematicamente richiamato.2.1. Con riferimento al primo ordine di censure, deve osservarsi che ilTribunale ha adeguatamente dato conto della ritenuta sussistenza di un sodaliziodedito al narcotraffico, delineando – in piena sintonia con il giudice emittente lamisura - una compagine associativa composta, in posizione apicale, propriodall’odierno ricorrente (risultato in grado di procacciare stabili canali dirifornimento, in particolare mettendo in contatto i sodali – oltre che con un canalespagnolo - con il fornitore albanese ZIU Elvis), da RINZIVILLO [OSCURATO:PERSONA] e GRILLORocco (i quali, nonostante la detenzione inframuraria, organizzavano ecoordinavano – grazie all’utilizzo di utenze cellulari illecitamente introdotte incarcere - il narcotraffico dei sodali a piede libero), nonché da quelle dei partecipi,diretti esecutori “a piede libero” delle direttive impartite dai sodali in carcere, ingrado di interfacciarsi con i fornitori e gli altri associati: tra questi ultimi, sonoemerse le figure di CACI Nunzio e PERITORE Alessandro, nonché di RINZIVILLOLuigi (cugino di RINZIVILLO [OSCURATO:PERSONA]), con compiti per lo più di trasporto,cessione, acquisto ecc. delle sostanze (cfr. sul punto pag. 12 dell’ordinanzaimpugnata, nonché – ben più diffusamente – pag. 105 segg. del provvedimentoapplicativo della misura).Si è tra l’altro evidenziato, nei predetti provvedimenti, che l’attivitàinvestigativa aveva preso le mosse da alcune conversazioni intercorse (in altroprocedimento) tra l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al quale il primo avevariferito di non aver problemi nella gestione del narcotraffico con gli esponenti delclan RINZIVILLO; nel prosieguo delle indagini, era emerso l’utilizzo, quale baseoperativa, del bar gestito dal FERRARA (dove si sono svolti numerosi incontri tragli associati, tra cui uno videoripreso e risultato di assoluto interesse, nel quale ilricorrente fornisce allo ZIU un numero “sicuro”, corrispondente all’utenza in uso alCACI, mostrandogli in videochiamata un foglio con il numero annotato: cfr. pag.136 seg. dell’ordinanza genetica, nonché pag. 16 dell’ordinanza del Tribunale, ilquale evidenzia che tale episodio consentiva, tra l’altro, di escludere la fondatezzadel rilievo difensivo secondo cui non sarebbero emersi contatti tra il CACI e loZIU).Ad avviso del Collegio, il compendio motivazionale desumibile dalle dueordinanze resiste ai rilievi difensivi, dal momento che l’unicità di intenti dellenumerosissime conversazioni tra gli indagati a piede libero e quelli detenuti,spesso informati dell’andamento del traffico e sovente insoddisfatti dello scarsocontributo offerto (cfr. sul punto, tra le altre, la conversazione tra RINZIVILLOGiovanni, il PERITORE e il CACI, chiamato dal primo a discolparsi per i mancativersamenti: cfr. pag. 95 segg. dell’ordinanza genetica). Proprio la ricorrentetematica dell’assistenza ai sodali in carcere costituisce un ulteriore decisivoelemento a sostegno dell’ipotesi accusatoria, che rende superfluo soffermarsisull’esistenza o meno di una “cassa comune” (elemento comunque privo di valenzadirimente, come condivisibilmente evidenziato dai precedenti richiamati dalTribunale).Quanto poi al rilievo concernente l’estraneità, sul piano temporale, delle giàrichiamate conversazioni tra il FERRARA e il [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di osservareche lo stesso Tribunale ha inteso precisare che l’esistenza del sodalizio era emersaa partire da alcuni mesi dopo (cfr. pag. 12): circostanza che peraltro nulla toglieall’importanza di quel contatto - illuminante anche per comprendere la caraturacriminale del FERRARA (cfr. il dialogo riportato alle pag. 29 ss. dell’ordinanzagenetica) - per la successiva attività di indagine.2.2. Anche per ciò che riguarda le censure volte a contestare l’appartenenzadel FERRARA al sodalizio, e la configurabilità di una sua posizione apicale, deveosservarsi che il Tribunale ha valorizzato il ruolo del ricorrente, per come emersodalle intercettazioni: un ruolo consistito non solo nel mettere in contatto i sodalicon fornitori anche avente base estera (lo ZIU, il canale spagnolo: cfr. pag. 15seg. dell’ordinanza), ma anche nell’essere chiamato ad intervenire per superaredissidi interni.A tale ultimo proposito, assume un particolare rilievo la conversazione tra ilricorrente e il detenuto RINZIVILLO [OSCURATO:PERSONA], il quale si lamenta delcomportamento dello ZIU, che non aveva contribuito al mantenimento in carcerenonostante i consistenti guadagni ottenuti entrando in contatto con i correi inlibertà: il RINZIVILLO tiene peraltro a precisare, al FERRARA, di aver ritenutoopportuno avvisarlo, eventualmente perchè interagisse direttamente con lo ZIU(cfr. pag. 17: “siccome…ho detto ‘prima parliamo con magari che Grazio non cimangia, non gli interessa niente, non gliene fotte un cazzo di queste cose, peròmagari ce l’ha fatto conoscere lui…prima facciamolo parlare da lui”).Si tratta di un colloquio che non appare comprensibile se non in otticaaccusatoria, dal momento che un personaggio in posizione rilevante nel sodaliziocome RINZIVILLO [OSCURATO:PERSONA], in grado di governare il narcotraffico dal carcere edanzi di chiedere conto del mancato versamento di “contributi” in suo favore, sentaugualmente il bisogno di consultare il FERRARA, auspicando un suo eventualeintervento risolutore.La difesa ha contestato tale interpretazione, facendo leva sulle “premesse”esternate dal RINZIVILLO nel rivolgersi al ricorrente: il Tribunale del riesame hatuttavia disatteso la corrispondente doglianza dedotta in quella sede, affermandoche quella frase non poteva “essere interpretata nel senso della assoluta estraneitàdel FERRARA al contesto del narcotraffico (contrastando la detta interpretazionecon il complesso delle emergenze investigative), quanto piuttosto nel senso cheegli – nella sua posizione di supremazia rispetto alle vicende meramente operative– non era direttamente interessato alla risoluzione di quel tipo di contrasti, ma,ciò nonostante, proprio in quanto sodale ricoprente un ruolo strategico per ilfunzionamento degli affari associativi, veniva messo al corrente dei contrastiinfragruppo al fine di una loro pacifica risoluzione” (cfr. pag. 17, cit.).Si tratta di una lettura priva di discrasie denunciabili in questa sede, e checomunque si sottrae alle censure difensive alla luce del consolidato indirizzointerpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in sede di legittimità èpossibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazionediversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamentodella prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenutoin modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile»(Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 – 01).3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto ai rilievisvolti a proposito del reato di cui al capo 6).Il Tribunale ha disatteso il corrispondente motivo di riesame, evidenziando(pag. 20) che dalla conversazione ritenuta indiziante emergeva non già unacessione di stupefacente da parte del FERRARA, bensì la condotta specificamenteipotizzata al capo 6), ovvero l’offerta in vendita – in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] - dellostupefacente appena ricevuto da “un ragazzo di Tropea”.Tale interpretazione trova una solida conferma nella lettura delleconversazioni di interesse, intercorse tra i due indagati e tra il [OSCURATO:PERSONA] e taleCalogero, integralmente riportate nell’ordinanza genetica. Anche in questo caso,la difesa si limita a contrapporre una diversa lettura delle conversazioni, senza chepossa in alcun modo ravvisarsi, in quella concordemente espressa dai giudici delmerito cautelare, un travisamento connotato dalla decisività ed incontestabilitàrichieste dall’elaborazione giurisprudenziale (cfr. sul punto anche pag. 196dell’ordinanza genetica, in cui il G.i.p. ricostruisce il senso complessivo delleconversazioni sottolineando che la condotta di offerta in vendita della cocaina concadenza quindicinale, doveva ritenersi consumata al raggiungimento dell’accordotra gli indagati e “Calogero”).4. Anche per ciò che riguarda le imputazioni in tema di armi, le censuredifensive si risolvono nella prospettazione di una diversa e più favorevole letturadelle risultanze acquisite, che il Tribunale ha disatteso evidenziando (pag. 20 seg.)l’irrilevanza del fatto che l’arma fosse non funzionante (ma poi riparata daMESSANA e messa a disposizione del ricorrente), nonché l’inconsistenza della tesisecondo cui il FERRARA si sarebbe in realtà limitato a millantare la disponibilità diarmi. Al riguardo, il Tribunale ha specificamente richiamato una videochiamata trail ricorrente e il MESSANA in cui le armi erano state mostrate, nonché unaconversazione tra il MESSANA e l’altro indagato [OSCURATO:PERSONA] Osvaldo in cui il primosi era espresso sull’arma da consegnare al FERRARA dicendo “questa è piccolina,secondo me lui se la mette in tasca quando se ne va da qualche parte. Sempre luivuole sempre quella piccolina. Se la mette in tasca e manco sembra che ha niente”(cfr. pag. 21 dell’ordinanza impugnata).Anche in questo caso, le valutazioni del Tribunale appaiono ampiamenteconfortate dalla diffusa trattazione contenuta nell’ordinanza genetica (cfr. pag.369 segg.): si è dunque dinanzi ad un compendio valutativo incensurabile inquesta sede, non essendo stati dedotti, nella lettura delle risultanze captative,travisamenti connotati da decisività e incontestabilità.5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria diinammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Non derivando dall’odierno provvedimento la rimessione in libertà del94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17800/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris