CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2025
Cassazione n. 11870/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3954/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza ALESSANDRIA n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , (ADS80224030587) che la rappresenta e difende , domiciliat a digitalmente perlegge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaFLAMINIA n. 362, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente perlegge -controricorrente – R.g. n. 3954 del 2922 Ad. 10/02/2025; estensore: C. Valle nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica,elettivamente domiciliata in Roma al v iale [OSCURATO:PERSONA] n. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliatadigitalmente per le g ge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 1045/2021 depositata il 23/09/2021. R.g. n. 3954 del 2922 Ad. 10/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10/02/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1944 e di professione avvocato, affermò che non gli erano stati ritualmente notificati due avvisi di accertamento, in quanto la firma sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., relative alla notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non era la sua ma di altra persona, l’omonimo nipote, [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1972 pure [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Pinedo ma presso altro numero civico , con conseguente inesistenza della notificazione. L’Attolini convenne, pertanto, in giudizio l’Agenzia delle Entrate al fine di fare accertare, con la querela di falso , la falsità della sottoscrizione degli avvisi di ricevimento. L’Agenzia delle Entrate si costituì in giudizio e chiese di essere manlevata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. o dal Comune di Brindisi. Il Tribunale autorizzò la chiamata in causa e autorizzòla ulteriore chiamata in giudizio, da parte del Comune di Brindisi, di [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1972. All’esito dell’istruttoria documentale, il Tribunale, in composizione collegiale, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, il Comune di Brindisi, Poste ItalianeS.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile la querela di falso, condannava il Comune al pagamento delle spese processuali nei confronti del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] e le compensava tra le altre parti. [OSCURATO:PERSONA], originario attore, impugnò la sentenza del primo giudice. La Corte d’appello di Lecce, nel ricostituito contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e il Comune di Brindisi e nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1972, ha, con sentenza n. 1045 del 23/09/2021, rigettato R.g. n. 3954 del 2922 Ad. 10/02/2025; estensore: C. Valle l’impugnazione, gravando l’appellante delle spese di lite nei confronti delle tre parti costituite. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte territoriale,con quattro motivi di ricorso. Resistono, con separati controricorsi, l’Agenzia delle Entrate, la S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Brindisi. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoriaper l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorsosono i seguenti. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 70, n. 5 e 221 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. per omessa comunicazione degli atti processuali, concernenti la querela di falso, al Pubblico Ministero. Il ricorrente afferma che trattandosi di domanda di querela di falso gli atti processuali, ai sensi dell’art. 221, terzo comma,c.p.c., dovevanoessere necessariamente trasmessi al Pubblico Ministero, affinché l’Ufficio di Procura rendesse le propriedeterminazioni. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 140 c.p.c. per non avere i giudici di merito, di primo e di secondo grado, rilevato l’inesistenza della notificazione in quanto la stessaera stata eseguita non alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, ossia presso la residenza di [OSCURATO:PERSONA], indirizzo risultante dalle certificazioni anagrafiche e in possesso dell’Agenzia delle Entrate ma alla via De’Pinedo, n. 9, ove risiedeva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 221 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la Corte d’appello confermato l’inammissibilità della R.g. n. 3954 del 2922 Ad. 10/02/2025; estensore: C. Valle querela di falso rispetto alla appartenenza delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento in oggetto. Quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.per avere la Corte d’appello erroneamente assunto la novità della domanda proposta dal ricorrente e diretta all’accertamento della falsità dell’attestazione di notificazione degli atti. Il primo motivo èinfondato, la comunicazione degli atti non era necessaria, poiché la questione relativa alla querela di falso si era arrestata alla fase preliminare in primo grado , cosicché non era necessaria la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, come esattamente affermato dalla Corte territoriale, che ha richiamato coerente e oramai costante giurisprudenza di legittimità, laddove questa Corte afferma che nel giudizio di falso l'intervento del Pubblico Ministero è necessario nella fase relati va all'accertamento del falso e non anche nella fase preliminare in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento, poiché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare (Cass. n. 12444 del 20/09/2000 Rv. 540315 – 01; Cass. n. 3705 del 29/03/1995 Rv. 491483 – 01 e per la fase d’impugnazione di merito, nello stesso senso,si veda, più di recente, Cass. n. 22979 del 02/10/2017 Rv. 645572 -01). Per mera completezza della motivazione il Collegio ritiene che dalla sentenza d’appello risulta, alla pag. 3, nell’ultima parte dedicata allo svolgimento del processo, che in fase d’impugnazione il Procuratore generale aveva concluso per la conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi, cosicchéè accertato che l’intervento è stato esplicato almeno in fase d’appello, con riferimento, verosimilmente, alla querela di falso, posto che non si ravvisa di alc una delle altre ipotesi nelle quali è previsto l’intervento del Pubblico Ministero. R.g. n. 3954 del 2922 Ad. 10/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivoè inammissibile: la questione dell’inesistenza della notificazione era devoluta alla giurisdizione tributaria. La sentenza della Corte territoriale, peraltro, afferma che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto chiedere di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1972, ossia colui che aveva materialmente sottoscritto gli avvisi di ricevimentoe ricevuto la consegna degli atti, era persona del tutto estranea al proprio nucleo familiare – e per vero lo stesso ricorrente riconosce che si tratta di un familiare – e, inoltre, dal controricorso dell’Agenzia delle Entrate risulta,senza che vi sia stata alcuna idonea smentita sul punto, che quella di via D e’ Pinedo, n. 9, all’epoca in cui venne effettuata la notifica, era effettivamente la residenza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e tale era rimasta fino al 5/10/2012, e dal giorno successivo la residenza era stata trasferita al n. 17 della stessa via [OSCURATO:PERSONA], mentre, invece, gli atti risultano notificati, per come affermato alla pag. 3 del ricorso, in data 18/07/2012, ossia prima che il detto mutamento di residenza acquisisse efficacia. I due ultimi motivi, ossia il terzo e il quarto, possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi, poiché vertenti sulla parte della sentenza d’appello che ha dichiarato inammissibile la querela di falso e nuova la prospettazione in fase d’impugnazione. I due detti motivi, congiuntamente scrutinati,sono inammissibili. La Corte d’appello ha correttamente, con logica, chiara e coerente motivazione, affermato, alla pag. 4, che in primo grado l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto accertarsi la falsità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. relative alla notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e invece, in appello, aveva chiesto di «accertare la falsità dell’attestazione di notificazione degli atti di che trattasi» ossia dichiararsi falsa l’attestazione di notificazione degli atti suddetti, con R.g. n. 3954 del 2922 Ad. 10/02/2025; estensore: C. Valle un evidente mutamento del tema decisorio, precluso dall’art. 345 c.p.c.(Cass. n. 978 del 28/01/2000 Rv. 533259 - 01) . Il ricorrente, peraltro,non riporta, in spregio al disposto dell’art. 366, primo comma, n. 6c.p.c. il tenore testuale dell’atto di citazione in primo grado relativo all’asserita domanda di dichiarazione di falsità dell’attestazionedi notificazione degli atti tributari. Il ricorso è, in conclusione, infondato e inammissibile. Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate, in favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti,come da dispositivo. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di leggeper le parti private e oltre alle spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del compente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il R.g. n. 3954 del 2922 Ad. 10/02/2025; estensore: C. Valle ricorso,