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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 05297/2026

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminata l'istanza presentata con ricorso ex art. 45 cod. proc. pen., OSSERVA Ritenuto che, al di là dei profili di originaria genetica infondatezza, è intervenuta rinuncia da parte del ricorrente, cui consegue l'inammissibilità dell'istanza per tale motivo, che può essere dichiarata senza formalità, conseguendone le pronunce accessorie correlate, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere esteìisore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminata l'istanza presentata con ricorso ex art. 45 cod. proc. pen., OSSERVA Ritenuto che, al di là dei profili di originaria genetica infondatezza, è intervenuta rinuncia da parte del ricorrente, cui consegue l'inammissibilità dell'istanza per tale motivo, che può essere dichiarata senza formalità, conseguendone le pronunce accessorie correlate, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere esteìisore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 05297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris