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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 31884/2023

Testo disponibile della fonte

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.125/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (già DOBANK ), quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] unipersonale, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].MA.E.R [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di SIRACUSA n. 217 /2022 , depositatoil 18/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]., contestando il parziale diniego di ammissione al passivo del credito originariamente vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di rapporto di conto corrente e contratto di mutuo fondiario.

1.1. – I n quella sede la curatela fallimentare ha eccepito preliminarmente la carenza di rappresentanza sostanziale da parte di [OSCURATO:SOCIETA] – quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] – e, per l’effetto, il difetto di ius postulandidel difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

1.2. – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha accolto l’eccezione e dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 98 l.fall., per mancanza di prova del mandato conferito da Olympia spv a [OSCURATO:SOCIETA], stanti la mancata produzione in giudizio della «procura per atto del 25.11.2021 N. 32859 di Rep. e N. 21990 di racc. a rogito del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]» menzionata nell’epigrafe del ricorso, e il suo mancato rinvenimento nel fascicolo allegato alla domanda di insinuazione al passivo; di qui il difetto della rappresentanza sostanziale e la conseguente esclusione della legitimatio ad processumdel rappresentante.

1.3. – Contro il decreto [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione in unico mezzo, illustrato da memoria, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso, corredato da breve memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

2. –Con l’unico motivo proposto si lamenta la v iolazione de gli artt. 23 e 99, comma 2, n. 4, l.fall. , per avere il tribunale ritenuto irrilevante che,già nella fase di verifica del credito per cui è causa, la società cessionaria Olimpya SPV ( rappresentata da Dovalue ) si era costituita telematicamente in data 21/02/2022, producendo in allegato alla “comparsa di costituzione di nuovo creditore” una serie di documenti, tra i quali le ricevute PEC di deposito, nel fascicolo fallimentare, (anche) della procuranotarile in questione.

Il ricorrente sottolinea che detta procura sostanziale era stata già prodotta nella fase dinanzi al giudice delegato ed altresì indicata nell’atto di opposizione allo stato passivo – circostanza confermata nel controricorso – senza che la stessa potesse , ovviamente, reperirsi nel fascicolo allegato all ’originari a domanda di insinuazione presentata il 27/04/2021 da [OSCURATO:SOCIETA] ( sempre rappresentata da Dovalue), dal momento che [OSCURATO:PERSONA] si era resa cessionaria del relativo credito solo in data 11/11/2021, giusta avviso di cessione pubblicato nella G.U. del 18./11/2021 n. 137, per poi costituirsi in data 21/02/2022 nel procedimento di verifica del passivo, proponendo il 25 / 02 / 2022 osservazioni al progetto di stato passivo del curatore, in vista dell’udienza del 03 / 03 / 2022 ; il tutto come da documentazione allegata.

3. – Il motivo appare ammissibile ( non venendo in rilievo un possibile vizio revocatorio, trattandosi di aspetto oggetto di discussione tra le parti) ed anchemeritevole di accoglimento.

3.1. – Va fatta invero applicazione del consolidato principio per cui, in sede di opposizione allo stato passivo, l’opponente è tenuto, a pena di decadenza , solo ad indicare i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti – come risulta nel caso in esame – nel corso del procedimento di verifica dinanzi al giudice delegato , sicché, in difetto della loro produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare, ove sono custodit i (Cass. 22620/2022 ; conf.

Cass. , 5320/2022, 125663/2020, 5627/2018, 12549/2017).

3.2. – Né a diversa conclusioni possono in durre le confuse argomentazioni svolte in controricorso, ove si fa peraltro riferimento a ben tre motivi di ricorso per cassazione ( non meglio individuabili) e si riferisce di una pronuncia del giudice delegato in tema di art. 115 l.fall., di cui però non vi è traccia nel decreto impugnato, che pure ne riporta le plurime valutazioni di merito

4. – Il decreto va quindi cassato con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Siracusa , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.125/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (già DOBANK ), quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] unipersonale, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].MA.E.R [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di SIRACUSA n. 217 /2022 , depositatoil 18/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]., contestando il parziale diniego di ammissione al passivo del credito originariamente vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di rapporto di conto corrente e contratto di mutuo fondiario. 1.1. – I n quella sede la curatela fallimentare ha eccepito preliminarmente la carenza di rappresentanza sostanziale da parte di [OSCURATO:SOCIETA] – quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] – e, per l’effetto, il difetto di ius postulandidel difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha accolto l’eccezione e dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 98 l.fall., per mancanza di prova del mandato conferito da Olympia spv a [OSCURATO:SOCIETA], stanti la mancata produzione in giudizio della «procura per atto del 25.11.2021 N. 32859 di Rep. e N. 21990 di racc. a rogito del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]» menzionata nell’epigrafe del ricorso, e il suo mancato rinvenimento nel fascicolo allegato alla domanda di insinuazione al passivo; di qui il difetto della rappresentanza sostanziale e la conseguente esclusione della legitimatio ad processumdel rappresentante. 1.3. – Contro il decreto [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione in unico mezzo, illustrato da memoria, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso, corredato da breve memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2. –Con l’unico motivo proposto si lamenta la v iolazione de gli artt. 23 e 99, comma 2, n. 4, l.fall. , per avere il tribunale ritenuto irrilevante che,già nella fase di verifica del credito per cui è causa, la società cessionaria Olimpya SPV ( rappresentata da Dovalue ) si era costituita telematicamente in data 21/02/2022, producendo in allegato alla “comparsa di costituzione di nuovo creditore” una serie di documenti, tra i quali le ricevute PEC di deposito, nel fascicolo fallimentare, (anche) della procuranotarile in questione. Il ricorrente sottolinea che detta procura sostanziale era stata già prodotta nella fase dinanzi al giudice delegato ed altresì indicata nell’atto di opposizione allo stato passivo – circostanza confermata nel controricorso – senza che la stessa potesse , ovviamente, reperirsi nel fascicolo allegato all ’originari a domanda di insinuazione presentata il 27/04/2021 da [OSCURATO:SOCIETA] ( sempre rappresentata da Dovalue), dal momento che [OSCURATO:PERSONA] si era resa cessionaria del relativo credito solo in data 11/11/2021, giusta avviso di cessione pubblicato nella G.U. del 18./11/2021 n. 137, per poi costituirsi in data 21/02/2022 nel procedimento di verifica del passivo, proponendo il 25 / 02 / 2022 osservazioni al progetto di stato passivo del curatore, in vista dell’udienza del 03 / 03 / 2022 ; il tutto come da documentazione allegata. 3. – Il motivo appare ammissibile ( non venendo in rilievo un possibile vizio revocatorio, trattandosi di aspetto oggetto di discussione tra le parti) ed anchemeritevole di accoglimento. 3.1. – Va fatta invero applicazione del consolidato principio per cui, in sede di opposizione allo stato passivo, l’opponente è tenuto, a pena di decadenza , solo ad indicare i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti – come risulta nel caso in esame – nel corso del procedimento di verifica dinanzi al giudice delegato , sicché, in difetto della loro produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare, ove sono custodit i (Cass. 22620/2022 ; conf. Cass. , 5320/2022, 125663/2020, 5627/2018, 12549/2017). 3.2. – Né a diversa conclusioni possono in durre le confuse argomentazioni svolte in controricorso, ove si fa peraltro riferimento a ben tre motivi di ricorso per cassazione ( non meglio individuabili) e si riferisce di una pronuncia del giudice delegato in tema di art. 115 l.fall., di cui però non vi è traccia nel decreto impugnato, che pure ne riporta le plurime valutazioni di merito 4. – Il decreto va quindi cassato con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Siracusa , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittim
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