CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 agosto 1974
Cassazione n. 40990/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore FA-n0 E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Sciacca, in data 10.1.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, in rubrica loro ascritto. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, con cui lamentano violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento in loro favore della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis, c.p. 2.1. Con requisitoria scritta del 11.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Per una migliore comprensione delle questioni poste dai ricorrenti occorre brevemente soffermarsi sui fatti per i quali è processo. Come si evince dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso, che, per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti storici, non ha formato oggetto di contestazione da parte degli imputati, nel corso di un controllo su strada effettuato da una pattuglia della Polizia di Stato, i ricorrenti, che viaggiavano a bordo di un'autovettura, furono trovati in possesso di un apparecchio televisivo di cui si erano impossessati in precedenza, entrando in un'abitazione estiva. La corte territoriale evidenziava che entrambi i prevenuti avevano confessato il furto del televisore, conducendo gli agenti nella casa dalla quale avevano sottratto il bene. I ricorrenti, nell'invocare l'applicazione della menzionata circostanza attenuante, sottolineano che, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, entrambi gli imputati avevano ammesso di essere gli autori del furto e ciascuno di essi aveva chiamato in correità il complice, sicché "solo le dichiarazioni autoindizianti ed eteroaccusatorie, unitamente al comportamento ammissivo dei fatti e collaborativo degli stessi, che hanno condotto i poliziotti presso la villa ove avevano sottratto la televisione, ha consentito di individuare i correi, prima che si aprisse il giudizio, ex art. 625 bis, c.p." 5. Tale assunto non può essere condiviso. Ed invero, come è noto, l'art. 625 bis, c.p., inserito nel corpo codicistico dall'art. 2, co. 4, I. 26 marzo 2001, n. 128, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale, che può essere concessa, nei casi contemplati dagli artt. 624, 624 bis e 625, c.p., "qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare". Si è osservato al riguardo, in dottrina, in maniera condivisibile, che con l'espressione "consentire l'individuazione" si vuole indicare il contributo significativo, secondo i criteri di prova propri del settore processuale penale, dato dal colpevole al fine dell'accertamento dei soggetti concorrenti o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta. La giurisprudenza di legittimità, dal suo canto, si è concentrata in particolare sul contenuto dell'accertamento richiesto al giudice per riconoscere in favore del reo la suddetta circostanza attenuante. Si è così affermato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis, c.p., il giudice deve apprezzare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, venendo rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Rv. 261659; Cass., Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013, Rv. 254855). L'indagine che si richiede al giudice di compiere, pertanto, deve essere orientata a verificare se il contributo fornito dal colpevole prima del giudizio, abbia avuto in concreto un'incidenza, se non esclusiva, quanto meno causalmente rilevante ai fini della individuazione dei correi o del ricettatore, che, in considerazione della inequivocabile formulazione della menzionata disposizione normativa, deve costituire un obiettivo non astrattamente ipotizzabile, ma effettivamente raggiunto grazie al contributo del reo e che non si sarebbe potuto conseguire in assenza di siffatto contributo. Solo in presenza di queste condizioni si giustifica una riduzione di pena invero notevole ("da un terzo alla metà"), che trova la sua ratio nella volontà di favorire la dissociazione e la collaborazione operosa, secondo una filosofia "premiale", che permea altre disposizioni analoghe, come, ad esempio, l'art. 8, I. 12.7.1991, n. 203 o l'art. 4, I. 6,2.1980, n. 15. In quanto manifestazione di un potere discrezionale, la valutazione effettuata al riguardo dal giudice non è sottratta a controllo, ma è sindacabile, e, per verificare l'esattezza della decisione sul punto, occorrerà vagliare il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, che potrà essere censurato, come chiarito dall'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, in termini di manifesta illogicità, contraddittorietà o incompletezza della motivazione. Tanto premesso, non può non rilevarsi la manifesta infondatezza della tesi difensiva, proprio sulla base dei principi di diritto innanzi richiamati, alla luce dei quali va interpretata la fattispecie portata all'esame del Collegio. Ed invero, dovendosi valutare in concreto e non in astratto la rilevanza del contributo fornito da ciascuno dei ricorrenti, può ben dirsi che nessuna utilità concreta ha fornito la chiamata di correo del Billetta nei confronti del Torricelli, così come quella del Torricelli nei confronti del Billetta, sotto il profilo della individuazione del concorrente nel delitto di furto in contestazione, una volta intervenuta l'ammissione di responsabilità di entrambi gli imputati. Ciò in quanto la confessione con cui, sia il Billetta che il Torricelli hanno ammesso la propria responsabilità in ordine al furto, ha reso priva di ogni utilità concreta, nella prospettiva richiesta dall'art. 625 bis, c.p., la chiamata di correo operata da ciascuno di essi nei confronti del complice, senza la quale gli agenti operanti sarebbero comunque giunti alla individuazione degli autori del furto, grazie proprio alla piena ed immediata ammissione di responsabilità, che i ricorrenti non negano, anzi valorizzano (cfr., nei sensi di cui in motivazione, Cass., Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, Rv. 280850). Dunque la valutazione effettuata sul punto dalla corte territoriale appare del tutto corretta, in quanto fondata sul presupposto che le chiamate di correo dei ricorrenti, in presenza delle reciproche confessioni, non hanno fornito alcun utile e concreto contributo alla individuazione del concorrente nel reato di furto. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr