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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 05884/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 6 dicembre 2021 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino il 7 dicembre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con altri, del reato di furto consumato pluriaggravato di due bancali di frutta e di un automezzo, fatto commesso il 30 maggio 2014, e [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso ex art. 110 cod. pen., di un furto consumato pluriaggravato di un bancale di frutta e di un automezzo, fatto commesso il 16 maggio 2014, e di un tentativo pluriaggravato di furto di pedane con cassette di frutta, il 3 giugno 2014, in conseguenza condannando ciascuno, senza circostanze attenuanti, con la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile costituita, con assegnazione alla stessa di somma a titolo di provvisionale.

2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati dallo stesso Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi ciascuno.

3.1. Ricorso nell'interesse di Carmelo lezzi.

3.1. Con il primo motivo censura promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato.

L'affermazione di responsabilità sarebbe basata soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, non previamente sottoposte ad un serio vaglio di attendibilità, come pur ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità che si richiama, trascurando non soltanto le dichiarazioni dell'imputato, ritenute erroneamente menzognere, ma anche l'acquisizione documentale dei Carabinieri da cui risulta che il 30 maggio 2014, giorno del furto, l'autista del mezzo era tale Giuseppe, non già [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) per avere negato le circostanze attenuanti generiche trascurando il comportamento processuale ed extraproce.ssuale dell'imputato, sintomatico, secondo la Difesa, di mancanza di inclinazione a delinquere ed invece ritenendo avere lo stesso mentito nell'interrogatorio di garanzia, in contrasto però con quanto si legge alla p. 8 della stessa sentenza impugnata, e cioè che effettivamente dalle schede di consegna acquisite dai Carabinieri è emerso che il 30 maggio 2014 l'autista del mezzo era tale Giuseppe. 4.Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Con il primo motivo denunzia promiscuamente violazione di legge (art.62 cod. proc. pen.) e, nel contempo, difetto di motivazione, per avere fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni autoaccusatorie rese alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e da questi riferite agli inquirenti tramite deposito di uno scritto.

Tale atto sarebbe inutilizzabile poiché in violazione del divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'indagato ex art. 62 cod. proc. pen., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 237 del 13 maggio 1993.

4.2. Tramite il secondo motivo Leggiero si duole di violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.), per avere i decidenti negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche malgrado il comportamento sia intra che extra processuale dell'imputato, che sarebbe sintomatico di assenza di inclinazione a delinquere.

Richiamata, dunque, in entrambi i ricorsi giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Il RG. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 23 novembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

6. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] con memoria del 30 novembre 2022 ha chiesto rigettarsi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che i reati non sono prescritti (infatti l'evento estintivo maturerà non prima del 16 gennaio 2023 - capo num. 1 - cui aggiungere 25 gg. di sospensione per il rinvio dell'udienza dal 12 novembre 2018 a quella del 7 dicembre 2018), entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2.Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo (con il quale si lamenta la mancata assoluzione dell'imputato) è la sostanziale reiterazione del primo motivo di appello, rispetto al quale si rinviene adeguata e non illogica motivazione alle pp. 6-8 della sentenza di appello e alle pp. 3-5 di quella di primo grado, motivazione basata su una pluralità di elementi probatori, complessivamente e prudentemente valutati: in particolare, a parte la ricostruzione della persona offesa, stimata - non illogicamente - credibile, alle pp. 6 ed 8 della decisione impugnata si evidenzia come gli autisti del mezzo il 30 maggio 2014 fossero due, tra cui Carmelo lezzi, e non già solo uno, circostanza con la quale il ricorso omette il - doveroso - confronto.

2.2. Anche il secondo motivo (che verte sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche), a ben vedere, è la mera reiterazione del secondo motivo di appello, che trova risposta non illogica né incongrua alla p. 7 della sentenza di appello, oltre che alla p. 5 di quella di primo grado, valorizzandosi da parte dei Giudici di merito sia la mancanza di elementi positivi per la concessione sia i precedenti penali dell'imputato.

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il primo dei due motivi (con il quale si censura la violazione dell'art. 62 cod. proc. pen.) è la mera reiterazione del primo motivo di appello, al quale ha offerto sintetica risposta la sentenza impugnata, che alla p. 6 ha fatto leva sulla peculiarità del rito (abbreviato), argomento con il quale il ricorso non si confronta.

In ogni caso, osserva il Collegio come le dichiarazioni confessorie sono state rese a un teste "laico" (cioè la persona offesa, che aveva in precedenza incaricato una ditta di investigazioni private di svolgere accertamenti, dubitando della fedeltà dei dipendenti, che aveva successivamente convocato ed "affrontato"), non già ad un operatore di polizia giudiziaria, sicchè deve trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto (richiamato dal P.G. nella propria requisitoria, alla p. 2) secondo cui «La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione. (Fattispecie in cui la confessione dell'imputato era stata veicolata dalla testimonianza di un soggetto presente ai fatti in contestazione e la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla predetta dichiarazione, ritenuta, anche alla luce di altre circostanze, pienamente attendibile)» (così Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923; nello stesso senso, v. già Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Russo e altri, Rv. 264972; Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Consolo e altri, Rv. 249960).

3.2. Quanto all'ulteriore motivo (che verte sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche), deve prendersi atto che è la mera reiterazione del secondo motivo di appello, che trova risposta - non illogica né incongrua - alla p. 7 della sentenza di appello, oltre che già alla p. 5 di quella di primo grado, incentrata sulla mancanza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti e sulla presenza di precedenti penali dell'imputato.

4. In definitiva, si tratta di censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (in tal senso, ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, infatti, la Corte territoriale ha già spiegato, con logica e sufficiente motivazione, gli elementi che hanno indotto al rigetto delle impugnazioni di merito. 5.Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 6 dicembre 2021 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino il 7 dicembre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con altri, del reato di furto consumato pluriaggravato di due bancali di frutta e di un automezzo, fatto commesso il 30 maggio 2014, e [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso ex art. 110 cod. pen., di un furto consumato pluriaggravato di un bancale di frutta e di un automezzo, fatto commesso il 16 maggio 2014, e di un tentativo pluriaggravato di furto di pedane con cassette di frutta, il 3 giugno 2014, in conseguenza condannando ciascuno, senza circostanze attenuanti, con la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile costituita, con assegnazione alla stessa di somma a titolo di provvisionale. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati dallo stesso Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi ciascuno. 3.1. Ricorso nell'interesse di Carmelo lezzi. 3.1. Con il primo motivo censura promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato. L'affermazione di responsabilità sarebbe basata soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, non previamente sottoposte ad un serio vaglio di attendibilità, come pur ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità che si richiama, trascurando non soltanto le dichiarazioni dell'imputato, ritenute erroneamente menzognere, ma anche l'acquisizione documentale dei Carabinieri da cui risulta che il 30 maggio 2014, giorno del furto, l'autista del mezzo era tale Giuseppe, non già [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) per avere negato le circostanze attenuanti generiche trascurando il comportamento processuale ed extraproce.ssuale dell'imputato, sintomatico, secondo la Difesa, di mancanza di inclinazione a delinquere ed invece ritenendo avere lo stesso mentito nell'interrogatorio di garanzia, in contrasto però con quanto si legge alla p. 8 della stessa sentenza impugnata, e cioè che effettivamente dalle schede di consegna acquisite dai Carabinieri è emerso che il 30 maggio 2014 l'autista del mezzo era tale Giuseppe. 4.Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo denunzia promiscuamente violazione di legge (art.62 cod. proc. pen.) e, nel contempo, difetto di motivazione, per avere fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni autoaccusatorie rese alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e da questi riferite agli inquirenti tramite deposito di uno scritto. Tale atto sarebbe inutilizzabile poiché in violazione del divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'indagato ex art. 62 cod. proc. pen., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 237 del 13 maggio 1993. 4.2. Tramite il secondo motivo Leggiero si duole di violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.), per avere i decidenti negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche malgrado il comportamento sia intra che extra processuale dell'imputato, che sarebbe sintomatico di assenza di inclinazione a delinquere. Richiamata, dunque, in entrambi i ricorsi giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il RG. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 23 novembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 6. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] con memoria del 30 novembre 2022 ha chiesto rigettarsi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che i reati non sono prescritti (infatti l'evento estintivo maturerà non prima del 16 gennaio 2023 - capo num. 1 - cui aggiungere 25 gg. di sospensione per il rinvio dell'udienza dal 12 novembre 2018 a quella del 7 dicembre 2018), entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2.Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo (con il quale si lamenta la mancata assoluzione dell'imputato) è la sostanziale reiterazione del primo motivo di appello, rispetto al quale si rinviene adeguata e non illogica motivazione alle pp. 6-8 della sentenza di appello e alle pp. 3-5 di quella di primo grado, motivazione basata su una pluralità di elementi probatori, complessivamente e prudentemente valutati: in particolare, a parte la ricostruzione della persona offesa, stimata - non illogicamente - credibile, alle pp. 6 ed 8 della decisione impugnata si evidenzia come gli autisti del mezzo il 30 maggio 2014 fossero due, tra cui Carmelo lezzi, e non già solo uno, circostanza con la quale il ricorso omette il - doveroso - confronto. 2.2. Anche il secondo motivo (che verte sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche), a ben vedere, è la mera reiterazione del secondo motivo di appello, che trova risposta non illogica né incongrua alla p. 7 della sentenza di appello, oltre che alla p. 5 di quella di primo grado, valorizzandosi da parte dei Giudici di merito sia la mancanza di elementi positivi per la concessione sia i precedenti penali dell'imputato. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo dei due motivi (con il quale si censura la violazione dell'art. 62 cod. proc. pen.) è la mera reiterazione del primo motivo di appello, al quale ha offerto sintetica risposta la sentenza impugnata, che alla p. 6 ha fatto leva sulla peculiarità del rito (abbreviato), argomento con il quale il ricorso non si confronta. In ogni caso, osserva il Collegio come le dichiarazioni confessorie sono state rese a un teste "laico" (cioè la persona offesa, che aveva in precedenza incaricato una ditta di investigazioni private di svolgere accertamenti, dubitando della fedeltà dei dipendenti, che aveva successivamente convocato ed "affrontato"), non già ad un operatore di polizia giudiziaria, sicchè deve trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto (richiamato dal P.G. nella propria requisitoria, alla p. 2) secondo cui «La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione. (Fattispecie in cui la confessione dell'imputato era stata veicolata dalla testimonianza di un soggetto presente ai fatti in contestazione e la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla predetta dichiarazione, ritenuta, anche alla luce di altre circostanze, pienamente attendibile)» (così Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923; nello stesso senso, v. già Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Russo e altri, Rv. 264972; Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Consolo e altri, Rv. 249960). 3.2. Quanto all'ulteriore motivo (che verte sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche), deve prendersi atto che è la mera reiterazione del secondo motivo di appello, che trova risposta - non illogica né incongrua - alla p. 7 della sentenza di appello, oltre che già alla p. 5 di quella di primo grado, incentrata sulla mancanza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti e sulla presenza di precedenti penali dell'imputato. 4. In definitiva, si tratta di censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (in tal senso, ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, infatti, la Corte territoriale ha già spiegato, con logica e sufficiente motivazione, gli elementi che hanno indotto al rigetto delle impugnazioni di merito. 5.Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
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