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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 26362/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza in data 30 gennaio 2024, la Corte cli appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Casalecchio di Reno il 26 settembre 2018); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. per., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado - essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 - (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comrna 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere; - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. e il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con riferimento alla prova di questa e alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua di furto semplice, è inammissibile in ragione della sua conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni indeterminate ed aspecifiche, ossia vaghe, astratte e, comunque, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (in cui sono state puntualmente riportate le evidenze probatorie a sostegno del giudizio di responsabilità e si è chiarito come l'aggravante contestata all'imputato non fosse quella dell'esposizione alla pubblica fede, come esposto anche nel ricorso per cassazione, ma quella della violenza sulle cose); - che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per assoluta genericità e, comunque, per manifesta infondatezza delle deduzione articolate a sostegno, posto che: I.) correttamente è stata esclusa la ricorrenza dei presupposti di applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non essendo il valore della merce sottratta (pari a circa Euro 165,00) irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); II.) che le attenuanti generiche erano state già concesse all'imputato con la sentenza di primo grado; III.) che, ancorché con il gravame non fosse stata avanzata richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (tanto risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello), di modo che la doglianza al riguardo non potrebbe essere esaminata in queste sede ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto nuova, ciò nonostante deve riconoscersi che dell'invocata causa di punibilità nella fattispecie concreta non ricorrono i presupposti, presentandosi la stessa ictu ()cui/ come grave, avuto riguardo alle modalità di commissione della condotta (in concorso con un complice e con effrazione); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza in data 30 gennaio 2024, la Corte cli appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Casalecchio di Reno il 26 settembre 2018); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. per., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado - essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 - (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comrna 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere; - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. e il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con riferimento alla prova di questa e alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua di furto semplice, è inammissibile in ragione della sua conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni indeterminate ed aspecifiche, ossia vaghe, astratte e, comunque, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (in cui sono state puntualmente riportate le evidenze probatorie a sostegno del giudizio di responsabilità e si è chiarito come l'aggravante contestata all'imputato non fosse quella dell'esposizione alla pubblica fede, come esposto anche nel ricorso per cassazione, ma quella della violenza sulle cose); - che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per assoluta genericità e, comunque, per manifesta infondatezza delle deduzione articolate a sostegno, posto che: I.) correttamente è stata esclusa la ricorrenza dei presupposti di applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non essendo il valore della merce sottratta (pari a circa Euro 165,00) irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); II.) che le attenuanti generiche erano state già concesse all'imputato con la sentenza di primo grado; III.) che, ancorché con il gravame non fosse stata avanzata richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (tanto risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello), di modo che la doglianza al riguardo non potrebbe essere esaminata in queste sede ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto nuova, ciò nonostante deve riconoscersi che dell'invocata causa di punibilità nella fattispecie concreta non ricorrono i presupposti, presentandosi la stessa ictu ()cui/ come grave, avuto riguardo alle modalità di commissione della condotta (in concorso con un complice e con effrazione); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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