CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 23813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36424/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 383/2019, pubblicata in data 7.5.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 34/2017, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato il verbale di accertamento con cui era stata contestata all’opponente la violazione dell’art. 116, commi 15 e 17, D.lgs. 285/1992, per aver guidato con patente revocata. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione, evidenziando che, sia il prov vedimento di sospensione della patente, che quello di revoca della patente erano Oggetto: sanzioni amministrative stati annullati e che erano venuti meno i presupposti della violazione. Il tribunale ha accolto l’appello e ha condannato la Prefettura al pagamento delle spese di primo grado; ha compensato le spese di appello, evidenziando che - al momento della violazione contestata – non era stato ancora annullata la revoca della patente. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Rieti non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 2908 e 2909 c.c.. Si imputa al tribunale di aver ritenuto illegittimo il verbale di accertamento a seguito dell’annullamento del provvedimento di revoca della patente, ma di aver trascurato che già con l’annullamento giudiziale del provvedimento della sospensione era venuto meno il presupposto per applicare la sanzione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce di accertamento. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per non aver il tribunale considerato che la sentenza di annullamento della sospensione della patente era intervenuta in data 5.1.2015 ed era passata in giudicato prima che il ricorrente fosse nuovamente sanzionato ai sensi dell’art. 116 CDS.. I due motivi sono inammissibili. Il ricorso pone in discussione la correttezza della pronuncia di annullamento della sanzione, sollecitando esclusivamente una modifica della motivazione,fermo restando il dispositivo. Sotto tale profilo, le doglianze sono inammissibili per difetto di uninteresse attuale ad ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita, come nel caso di specie, lamotivazione in diritto, che può essere autonomamente corretta dalla Corte di cassazione, ex art. 384, comma 2, c.p.c., non sussistendo un'implicita statuizione contraria all'interesse della parte, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato (Cass. 11180/1996; Cass. 13091/2003; Cass.17159/20209). Non può dirsi che, attribuendo rilievo già alla pronuncia di annullamento della sospensione della patente, il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente condannare l’amministrazione al pagamento delle spese, residuando il potere di disporne la compensazione, la quale, nella specie, si fonda sull’autonomo rilievo attribuito all’annullamento della revoca, non ancora intervenuta al momento della violazione, quale circostanza che il giudice di merito ha ritenuto pienamente giustificativa della resistenza in giudizio dell’amministrazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., non essendo ancora definitamente accertata l’illegittimità della misura presupposta (come è evidente dalle argomentazioni espresse a pag. 4 della sentenza). 2. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo il ricorrente totalmente vittorioso, aveva titolo al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di causa. Contraddittoriamente il tribunale avrebbe - da un lato - annullato la sanzione per effetto dell’annullamento della sospensione della patente, e dall’altro compensato le spese di appello dando rilievo all’annullamento della revoca della patente stessa. Il motivo è inammissibile. La tesi del ricorrente, secondo cui, essendo egli totalmente vittorioso, aveva titolo ad ottenere le spese di entrambi i gradi di causa, è smentita sia dal chiaro tenore letterale dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., sia dal costante orientamento di questa Corte secondo cui resta impregiudicato il potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione in presenza dei relativi presupposti giustificativi, anche in caso di totale soccombenza di una delle parti, salvo il divieto di condannare al pagamento delle spese la parte totalmente vincitrice. La dedotta insussistenza dei presupposti della compensazione appare invece deduzione del tutto aspecifica, ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.., compendiata a pag. 24 del ricorso nella sola asserita insussistenza delle condizioni legittimanti previste dall’art. 92, comma secondo, c.p.c., senza il benché minimo sviluppo argomentativo della doglianza. Quanto alla motivazione, il tribunale ha spiegato, con argomentazione che non palesa i vizi logici denunciati in ricorso, che, al momento della violazione, l’annullamento del provvedimento di revoca della patente era ancora sub iudice, valorizzando la situazione di incertezza circa la legittimità dell’operato dell’opponente e l’imprevedibilità ex ante dell’esito del processo - data la perdurante efficacia della revoca stessa - quale ragione giustificativa della resistenza in giudizio dell’amministrazione(cfr. sentenza, pag. 4). Il ricorso è quindi inammissibile. Non luogo a provvedere sulla spese, non avendo la Prefettura svolto difese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c