CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di medesimezza del disegno criminoso, senza però confrontarsi in maniera puntuale con quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, il quale ha puntualmente disatteso le deduzioni difensive circa gli elementi asseritamente rivelatori della pretesa sussistenza di un unico programma criminoso); Considerato che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità anche perché volto a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (in particolare, il ricorrente propone, circa il contesto spazio-temporale di commissione dei reati, una lettura alternativa rispetto a quella esposta dal giudice dell'esecuzione, il quale ha comunque tenuto conto del citato contesto nella valutazione di insussistenza di un medesimo disegno criminoso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 20