CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 1980
Cassazione n. 30982/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/06/1980 avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso si struttura in tre motivi che sono meri assunti, privi del carattere di critica motivata alle ragioni della decisione; Considerato, inoltre, che: il primo motivo è incomprensibile (confonde e sovrappone le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità e si riferisce a dichiarazioni dell'imputato non impiegate nella decisione); il secondo e il terzo motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito (pag. 5 su art. 131 bis cod. pen. e pagg. 3 e 4 su art. 49 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M