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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00455/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi, trattati con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 137/20, proposti da FONTANELLA Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; FONTANELLA Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Lette le note conclusive della difesa, volte all'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Su ricorso del Pubblico Ministero e della parte civile GRECO Salvatore avverso la sentenza in data 23 maggio 2018 con cui il G.U.P. presso il Tribunale di Gela aveva assolto, da un lato, lo stesso Greco dai delitti di calunnia a lui ascritti al capo A) della rubrica (per aver falsamente accusato FONTANELLA Luigi e FONTANELLA Giuseppe di essersi reso responsabile di estorsione ai suoi danni) perché i fatti non costituiscono reato e, dall'altro lato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di usura loro ascritto al capo B) (per aver preteso compensi sproporzionati rispetto all'attività professionale prestata, quali legali, in favore del Greco) perché il fatto non sussiste, la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza addì 23 ottobre 2020, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado relativamente al capo B) e disponeva la trasmissione degli atti al P.M. competente, in quanto il fatto, riqualificato come estorsione, è risultato diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Il difensore di fiducia di entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone con un unico atto ricorso per cassazione avverso detta sentenza della Corte d'appello, affidandosi ad un solo articolato motivo, deducente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen., nonché dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen., per contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta sussistenza del diverso delitto di estorsione nonostante che dalla denuncia e dal verbale di interrogatorio del Greco emerga ictu ocu/i l'insussistenza di violenza o minaccia.

2.1. Osserva il ricorrente che la Corte d'appello ha erroneamente ravvisato un'ipotesi di estorsione cd. contrattuale in capo agli imputati, avvocati che assistevano il Greco, nella minaccia, da questi riferita, di poter perdere le somme oggetto di recupero nell'ambito di una procedura esecutiva curata dagli imputati se il Greco non avesse sottoscritto gli accordi di regolazione dei compensi loro dovuti del 3 marzo 2011.

Nella denuncia sporta dal Greco, infatti, non v'è traccia di violenza o minaccia.

Addirittura, nel verbale di interrogatorio del Greco al P.M. in data 23 gennaio 2017, ha egli riferito di aver liberamente sottoscritto tali accordi.

2.2. Denuncia pertanto il ricorrente essere la Corte d'appello incorsa nel vizio di travisamento della prova, mancando la motivazione sulla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo, che si è celebrato, in primo grado, con le forme del rito abbreviato.

Ne consegue - secondo il ricorrente - la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., poiché il giudice d'appello può sì disporre, previo annullamento della sentenza di primo grado, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, tuttavia solo qualora quest'ultimo sia effettivamente accertato, non essendo a tal fine sufficienti mere supposizioni o prospettazioni.

2.3. Soggiunge il ricorrente che la circostanza che il Greco non sia stato minacciato per sottoscrivere gli accordi del 3 marzo 2011 emerge anche da altri elementi non, o malamente, considerati dalla Corte d'appello: la richiesta di archiviazione della Procura di Catania accolta dal G.I.P. in ordine al procedimento scaturito proprio da una denuncia del Greco per estorsione; il decreto che dispone il giudizio emesso il 24 giugno 2019 dal G.U.P. del Tribunale di Catania nei confronti del Greco per il delitto di calunnia commesso in danno dei Fontanella e di un Magistrato in servizio presso la Corte di cassazione; la stessa conferma, da parte della Corte d'appello nella sentenza impugnata, dell'assoluzione del Greco dal delitto di calunnia contestatogli al capo A) della rubrica - per aver accusato i Fontanella, pur sapendoli innocenti, di estorsione - unicamente per mancanza dell'elemento soggettivo.

3. Con requisitoria scritta in data 14 novembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria in data 17 novembre 2021, il difensore degli imputati brevemente richiama i passaggi salienti del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati in favore degli imputati sono infondati e devono essere respinti.2.

Preliminarmente, in rito, v'è da rilevare come correttamente il ricorrente affermi di avere un interesse concreto ed attuale a proporre il ricorso per cassazione che ne occupa, avendo la sentenza impugnata, pur di natura processuale, dichiarato la nullità di una sentenza di assoluzione, con l'effetto sfavorevole, a fronte di tale esito invece favorevole in primo grado, dell'ulteriore sottoposizione a procedimento penale per un fatto diverso e più grave (estorsione) rispetto a quello oggetto della pronuncia assolutoria (usura).

2.2. Invero, come in motivazione (par. 1.1, pp. 2 e 3) rilevato, in un caso del tutto analogo a quello che ne occupa, da Sez. 2, n. 2069 del 17/10/2018 (dep. 2019), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274735-01 (cui altresì adde, in termini, Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014 Pagano, Rv. 260006- 01), "la diversità del fatto accertato in giudizio da quello contestato viola i principi dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, quali espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521 c.p.p. - e a pena di nullità ex art. 522 c.p.p. - a trasmettere gli atti al Pubblico ministero.

Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598 c.p.p., che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, ed, esplicitamente, dall'art. 604 c.p.p., che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p.".

2.3. In una situazione di tal fatta, è ben vero che la sentenza ha natura processuale, perché non si pronuncia - e quindi non addiviene ad una decisione di merito - né sul fatto siccome contestato, né sul fatto siccome accertato, ma è anche vero che essa soggiace pur sempre ai criteri ordinari di impugnabilità, i quali non distinguono tra sentenze di merito e sentenze (meramente) processuali [cfr., in relazione alla disciplina di cui al Codice di procedura penale previgente, Sez.

U, n. 2477 del 06/12/1991 (dep. 1992), Paglini, Rv. 189397-01].

2.4. A tal riguardo vengono in rilievo i due dettati coincidenti del penultimo comma dell'art. 111 Cost. e del secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen., a termini dei quali contro le sentenze, e dunque le sentenze tutte, è sempre ammesso ricorso in cassazione.

La formulazione del secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen. riprende esplicitamente - alla stregua della Relazione al Progetto definitivo del Codice di procedura penale - quella del secondo comma dell'art. 190 cod. proc. pen. previgente, introdotto dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, al fine di dare attuazione alla previsione costituzionale.

A mente di ciò - come rilevato, in motivazione (par. 3, p. 14), da Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244108-01 - "se si conviene sul fatto che il secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen., proprio per le segnalate 'origini' del suo enunciato, rappresenti una deroga al principio della tassatività delle impugnazioni, avuto riguardo alla estensione della relativa operatività, cade, eo ipso, l'unico argomento testuale su cui poggia l'orientamento che esclude la ricorribilità per cassazione delle sentenze 'processuali', quali quelle che vengono qui in discorso": "se, infatti, il principio di tassatività è derogato nel caso del ricorso per cassazione avverso le sentenze, non può più farsi leva sul tenore degli artt. 607 e 608 cod. proc. pen., per affermare che quel mezzo di impugnazione sarebbe riservato alle sole sentenze di 'merito".

2.5. Per le esposte ragioni, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, ritenuta ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, annulli la sentenza assolutoria di primo grado ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, nella ricorrenza di un concreto interesse dell'imputato ad impugnare: interesse che, in effetti, si attualizza per via della situazione peggiorativa venuta in capo al medesimo a determinarsi a motivo di detta sentenza.

2.6. Osserva il Collegio come le superiori considerazioni consentano di ritenere superato l'opposto orientamento [cfr., inter alia, Sez. 1, n. 9665 del 03/10/2013 (dep. 2014), Levakovic, Rv. 259697-01; Sez. 5, n. 14366 del 27/01/2012, Caratozzolo, Rv. 252474-01; Sez. 5, n. 22262 del 26/04/2011, Bassora, Rv. 250580-01; Sez. 5, n. 40625 del 27/10/2006, Verde, Rv. 236304-01], propenso a ritenere inammissibile, nel caso di cui si verte, il ricorso per cassazione, sul presupposto che la sentenza non determina alcun pregiudizio per l'imputato, avendo questi ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini e del nuovo giudizio.

2.6.1. Sicuramente condivisibile è l'affermazione, di cui a detto orientamento, che l'imputato è posto nelle condizioni di svolgere ab initio le sue difese a fronte dell'ulteriore (e, nella specie, più grave) titolo di reato, costituente mera ipotesi d'accusa; un tanto tuttavia non può valere ad obnubilare che, a fronte di una sentenza di primo grado dagli esiti liberatori, si radica in capo al medesimo un concreto ed effettivo interesse alla conferma di tale decisione (Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265608-01; Sez. 4, n. 11228 del 04/03/2015, Forti, Rv. 262715-01), impedita da quella d'appello, che della stessa dichiara la nullità.

Proprio siffatta dichiarazione di nullità, invero, ha lo scopo di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado [cfr. Sez. 2, n. 47976 del 19/11/2004, Mastrocinque, Rv. 230954-01; Sez. 2, n. 9471 del 25/9/1996; Barlotti, Rv. 206274-01].

2.7. Da ultimo, mette conto di evidenziare che la soluzione della questione cui, a termini di quanto precede, il Collegio aderisce trova l'avallo anche del massimo consesso di questa Suprema Corte, espressosi esattamente negli stessi termini, sia pure quanto all'impianto normativo del Codice di procedura penale previgente (artt. 477, 519 e 522 in relazione al secondo comma dell'art. 190), nondimeno ripreso, come visto, finanche nella sedimentazione giurisprudenziale ricevutane, dal Codice attuale.

Il riferimento è alla già citata Sez.

U. n. 2477 del 1992, e, prima ancora, identicamente, a Sez.

U, n. 1475 del 24/11/1984 (dep. 1985), Alamia, Rv. 167853-01, 167854-01 e 167855-01.

3. Fermo quanto detto sin qui, deve ulteriormente rilevarsi che, come correttamente evidenzia anche il ricorrente, affinché il giudice d'appello sia tenuto a disporre, previo annullamento della sentenza di primo grado, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, è necessario - in coerenza con la dizione letterale di cui al secondo comma dell'art. 521 cod. proc. pen., laddove recita: " ... accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio" - che detto fatto (diverso, in sostanza, da come contestato a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.) sia "accertato" e non solo prospettato (Sez. 4, n. 13469 del 23/2/2017, Laurini, Rv. 269405-01): "in altri termini" - alla stregua di quanto nuovamente rilevato in motivazione (par. 1.2, p. 3) da Sez. 2, n. 2069 del 2019 - "il fatto diverso deve emergere dalle risultanze probatorie e, in tal caso, il giudice, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al P.M.", di guisa che l'accertamento riguarda la ricorrenza di tutti e soli gli elementi della diversa fattispecie emergente dagli atti, valendo ad escludere che il potere di riqualificazione del fatto attribuito al giudice dall'art. 521 cod. proc. pen. abbia una finalità meramente esplorativa.

4. Nella specie, la Corte d'appello s'è scrupolosamente attenuta a tale insegnamento, avendo accertato, e non prospettato e dunque solo ipotizzato, che la condotta posta in essere dagli imputati ai danni del Greco sia qualificabile come estorsiva ai sensi dell'art. 629 cod. pen., anziché come usuraria ai sensi dell'art. 644 cod. pen. 4.1.

In tale contesto, le pur pregevoli argomentazioni difensive volte a sostenere che la Corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova per omissione, in quanto non avrebbe considerato che dalle carte processuali non si evince alcuna violenza o minaccia esercitata dagli imputati nei confronti del Greco al fine di costringerlo a sottoscrivere gli accordi del 3 marzo 2011, non colgono nel segno.

4.1.1. Anzitutto, con riferimento sia alla richiesta di archiviazione della Procura di Catania accolta dal G.I.P. a seguito di esposto-denuncia del Greco per estorsione, sia anche al decreto in data 24 giugno 2019, che, in relazione medesimamente al contenuto di detto esposto- denuncia, ha disposto il rinvio a giudizio del Greco per calunnia, in tesi d'accusa commessa ai danni dei Fontanella e di un Magistrato già in servizio presso il Tribunale di Gela e successivamente presso la Corte di cassazione, la Corte d'appello, con una motivazione lineare, che rende chiaramente conto di una precisa valutazione di tali documenti, ne ha escluso la rilevanza, osservando che la vicenda cui essi afferiscono riguarda una denuncia del Greco attinente al procedimento esitato nella dichiarazione di fallimento della sua società: una vicenda, dunque, secondo quanto rilevato dalla Corte d'appello, "successiva" a quella sottoposta al suo giudizio ed ora al giudizio di questa Suprema Corte, "nemmeno direttamente pertinente ad essa".

4.1.2. Con siffatta motivazione della Corte d'appello, coerente con l'incontestato dato temporale della solo successiva dichiarazione di fallimento della società del Greco (il 3 aprile 2015: cfr. p. 3 della sentenza impugnata), il ricorrente omette alcun reale confronto, limitandosi ad affermare - senza tuttavia offrire un'effettiva dimostrazione dei propri assunti - che la diversità delle vicende, ritenuta dalla Corte d'appello, sarebbe smentita dal fatto che, dopo l'accoglimento della richiesta di archiviazione della Procura di Catania, il Greco avrebbe ritenuto di sporgere altra denuncia alla Procura di Gela, tuttavia, questa volta, solo nei confronti degli imputati, escludendo il suddetto Magistrato.

4.1.3. L'assunto di cui si tratta è, come detto, meramente allegato.

4.1.4. D'altronde, avuto riguardo alle stesse motivazioni del decreto di archiviazione del G.I.P., di cui il ricorrente riproduce in ricorso uno stralcio in guisa da dimostrare che già il G.I.P. avrebbe escluso la configurabilità degli estremi del delitto di estorsione "proprio con riferimento alla sottoscrizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle scritture private del 03.03.2011", emerge come oggetto della valutazione del G.I.P. non fossero siffatte scritture private, ma la "procedura esecutiva avviata dai due avvocati" in rapporto "alle istanze di fallimento depositate" (in uno, sotto un'ipotesi di qualificazione giuridica diversa dall'estorsione, alla "condotta degli indagati che ha indotto Greco a firmare il contratto di mandato e la scrittura privata del 06.03.2011").

4.2. La Corte d'appello, quindi, sgombrato il campo dai documenti di cui si tratta, ha, con incedere logico, esposto analiticamente le ragioni della ritenuta sussistenza di condotte estorsive in capo agli imputati, in relazione specificamente al contesto in cui il Greco risulta essersi determinato alla sottoscrizione degli accordi, vessatori, di cui alle scritture del 3 marzo 2011.

4.2.1. Essa ha per vero finanche esplicitato, con un'argomentazione obnubilata in ricorso, il filo conduttore del proprio ragionamento, laddove ha criticamente rilevato come il giudice di primo grado avesse trascurato che, alla data del 3 marzo 2011, per quanto la controversia contrapponente il Greco - assistito dagli imputati - alla banca che gli aveva negato la materiale erogazione del mutuo si stesse positivamente definendo, il Greco medesimo - che versava in incontestate difficoltà finanziarie - non aveva tuttavia ancora accesso al denaro, mancando il provvedimento giudiziale di assegnazione delle somme pignorate.

4.2.2. La motivazione della sentenza impugnata lega tale essenziale considerazione con altri obiettivi dati di fatto - concernenti "la mera sottoscrizione", da parte del Greco, "di un atto precompilato contenente clausole vessatorie, incompatibile anche con i canoni civilistici di validità del contratto", per di più "a contenzioso già da tempo ampiamente avviato e gestito in base ad una procura già rilasciata" - pervenendo all'argomentata conclusione, intrinsecamente ed estrinsecamente coerente (considerato che le scritture del 3 marzo 2011 risalgono allo stesso giorno in cui erano stati depositati i titoli presso l'ufficio postale a seguito del pignoramento: cfr. p. 3 della sentenza impugnata), secondo cui proprio i "clamorosi" squilibri contrattuali valgono a dimostrare come il Greco non abbia agito "liberamente", ma sia stato indotto a sottoscrivere gli accordi "dalla prospettazione di un danno grave".

4.2.3. Ne consegue come non siano condivisibili, da un punto di vista concettuale e persino letterale, le censure che il ricorrente rivolge alla sentenza impugnata per non aver esplicitato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'estorsione.

4.3. Né, sotto altro profilo, pure evocato dal ricorrente, l'esito cui è pervenuta la Corte d'appello entra in contraddizione rispetto al verbale di interrogatorio al P.M. in cui il Greco ha dichiarato di aver sottoscritto "liberamente" gli accordi.

Invero, s'è testé visto come la Corte d'appello si sia fatta espressamente carico di spiegare - alla stregua di un accertamento di fatto insindacabile da parte di questa Suprema Corte, in quanto congruamente motivato - le ragioni per le quali in realtà il Greco non sia stato libero nell'agire, ma al contrario abbia subito il condizionamento dell'azione degli imputati, che, sfruttando le sue difficoltà economiche, gli hanno di fatto imposto la sottoscrizione degli accordi per sbloccare l'effettiva erogazione del denaro.

4.4. Nessuna contraddizione, infine, ricorre tra la decisione della Corte d'appello relativa agli imputati e la conferma dell'assoluzione, ad opera della medesima Corte, del Greco, in origine coimputato di calunnia per aver falsamente accusato i predetti di estorsione.

4.4.1. Sorge necessità di correttamente intendere la motivazione con cui già il Giudice di primo grado aveva assolto il Greco, sottolineando come dovesse "dubita[rsi] dell'intenzionale attribuzione calunniosa di reati necessaria ad integrarne gli elementi costitutivi".

Una tale motivazione - focalizzata sull'assenza di un'intenzionale rappresentazione, da parte del Greco, dei precisi elementi costitutivi dei reati di estorsione ed usura (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), riferiti dal Greco dapprima al Curatore del fallimento della sua società, indi nella denuncia del 23 novembre 2016 - si salda (vertendosi in ipotesi di cd. doppia conforme) con quella della Corte d'appello, laddove questa rileva che, per quanto le esplicite accuse del Greco possano essere state "condizionate da un'esacerbata rappresentazione dei fatti" anche alla luce dell'interpretazione "parossistica" della controversa successiva dichiarazione di fallimento, non viene tuttavia meno la "credibilità" della sua propalazione in ordine al non aver comunque egli liberamente sottoscritto gli accordi del 3 marzo 2011.

4.4.2. Pertanto - contrariamente a quanto prospettato nel ricorso per cassazione - la Corte d'appello non incorre in alcuna antinomia né decisionale né motivazionale.

Invero essa, irreprensibilmente, mette in luce come non rilevi l'elemento in sé della formale attribuzione da parte del Greco agli imputati, dinanzi al Curatore ed in sede di denuncia, di specifiche ipotesi delittuose, compresa quella estorsiva, peraltro in un contesto di ampio respiro in quanto esteso altresì all'evocazione della dichiarazione di fallimento, come del resto confermato dal tenore del capo A) della rubrica, ma rilevi piuttosto il nucleo centrale evincibile dal narrato del Greco, attestante, per le ragioni già illustrate, la coartazione della sua volontà quando, il 3 marzo 2011, si è determinato a sottoscrivere accordi gravemente iniqui.

5. Quanto precede rende conto dell'infondatezza dei ricorsi, al rigetto dei quali consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi, trattati con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 137/20, proposti da FONTANELLA Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; FONTANELLA Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Lette le note conclusive della difesa, volte all'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Su ricorso del Pubblico Ministero e della parte civile GRECO Salvatore avverso la sentenza in data 23 maggio 2018 con cui il G.U.P. presso il Tribunale di Gela aveva assolto, da un lato, lo stesso Greco dai delitti di calunnia a lui ascritti al capo A) della rubrica (per aver falsamente accusato FONTANELLA Luigi e FONTANELLA Giuseppe di essersi reso responsabile di estorsione ai suoi danni) perché i fatti non costituiscono reato e, dall'altro lato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di usura loro ascritto al capo B) (per aver preteso compensi sproporzionati rispetto all'attività professionale prestata, quali legali, in favore del Greco) perché il fatto non sussiste, la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza addì 23 ottobre 2020, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado relativamente al capo B) e disponeva la trasmissione degli atti al P.M. competente, in quanto il fatto, riqualificato come estorsione, è risultato diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Il difensore di fiducia di entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone con un unico atto ricorso per cassazione avverso detta sentenza della Corte d'appello, affidandosi ad un solo articolato motivo, deducente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen., nonché dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen., per contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta sussistenza del diverso delitto di estorsione nonostante che dalla denuncia e dal verbale di interrogatorio del Greco emerga ictu ocu/i l'insussistenza di violenza o minaccia. 2.1. Osserva il ricorrente che la Corte d'appello ha erroneamente ravvisato un'ipotesi di estorsione cd. contrattuale in capo agli imputati, avvocati che assistevano il Greco, nella minaccia, da questi riferita, di poter perdere le somme oggetto di recupero nell'ambito di una procedura esecutiva curata dagli imputati se il Greco non avesse sottoscritto gli accordi di regolazione dei compensi loro dovuti del 3 marzo 2011. Nella denuncia sporta dal Greco, infatti, non v'è traccia di violenza o minaccia. Addirittura, nel verbale di interrogatorio del Greco al P.M. in data 23 gennaio 2017, ha egli riferito di aver liberamente sottoscritto tali accordi. 2.2. Denuncia pertanto il ricorrente essere la Corte d'appello incorsa nel vizio di travisamento della prova, mancando la motivazione sulla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo, che si è celebrato, in primo grado, con le forme del rito abbreviato. Ne consegue - secondo il ricorrente - la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., poiché il giudice d'appello può sì disporre, previo annullamento della sentenza di primo grado, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, tuttavia solo qualora quest'ultimo sia effettivamente accertato, non essendo a tal fine sufficienti mere supposizioni o prospettazioni. 2.3. Soggiunge il ricorrente che la circostanza che il Greco non sia stato minacciato per sottoscrivere gli accordi del 3 marzo 2011 emerge anche da altri elementi non, o malamente, considerati dalla Corte d'appello: la richiesta di archiviazione della Procura di Catania accolta dal G.I.P. in ordine al procedimento scaturito proprio da una denuncia del Greco per estorsione; il decreto che dispone il giudizio emesso il 24 giugno 2019 dal G.U.P. del Tribunale di Catania nei confronti del Greco per il delitto di calunnia commesso in danno dei Fontanella e di un Magistrato in servizio presso la Corte di cassazione; la stessa conferma, da parte della Corte d'appello nella sentenza impugnata, dell'assoluzione del Greco dal delitto di calunnia contestatogli al capo A) della rubrica - per aver accusato i Fontanella, pur sapendoli innocenti, di estorsione - unicamente per mancanza dell'elemento soggettivo. 3. Con requisitoria scritta in data 14 novembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria in data 17 novembre 2021, il difensore degli imputati brevemente richiama i passaggi salienti del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati in favore degli imputati sono infondati e devono essere respinti.2. Preliminarmente, in rito, v'è da rilevare come correttamente il ricorrente affermi di avere un interesse concreto ed attuale a proporre il ricorso per cassazione che ne occupa, avendo la sentenza impugnata, pur di natura processuale, dichiarato la nullità di una sentenza di assoluzione, con l'effetto sfavorevole, a fronte di tale esito invece favorevole in primo grado, dell'ulteriore sottoposizione a procedimento penale per un fatto diverso e più grave (estorsione) rispetto a quello oggetto della pronuncia assolutoria (usura). 2.2. Invero, come in motivazione (par. 1.1, pp. 2 e 3) rilevato, in un caso del tutto analogo a quello che ne occupa, da Sez. 2, n. 2069 del 17/10/2018 (dep. 2019), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274735-01 (cui altresì adde, in termini, Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014 Pagano, Rv. 260006- 01), "la diversità del fatto accertato in giudizio da quello contestato viola i principi dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, quali espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521 c.p.p. - e a pena di nullità ex art. 522 c.p.p. - a trasmettere gli atti al Pubblico ministero. Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598 c.p.p., che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, ed, esplicitamente, dall'art. 604 c.p.p., che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p.". 2.3. In una situazione di tal fatta, è ben vero che la sentenza ha natura processuale, perché non si pronuncia - e quindi non addiviene ad una decisione di merito - né sul fatto siccome contestato, né sul fatto siccome accertato, ma è anche vero che essa soggiace pur sempre ai criteri ordinari di impugnabilità, i quali non distinguono tra sentenze di merito e sentenze (meramente) processuali [cfr., in relazione alla disciplina di cui al Codice di procedura penale previgente, Sez. U, n. 2477 del 06/12/1991 (dep. 1992), Paglini, Rv. 189397-01]. 2.4. A tal riguardo vengono in rilievo i due dettati coincidenti del penultimo comma dell'art. 111 Cost. e del secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen., a termini dei quali contro le sentenze, e dunque le sentenze tutte, è sempre ammesso ricorso in cassazione. La formulazione del secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen. riprende esplicitamente - alla stregua della Relazione al Progetto definitivo del Codice di procedura penale - quella del secondo comma dell'art. 190 cod. proc. pen. previgente, introdotto dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, al fine di dare attuazione alla previsione costituzionale. A mente di ciò - come rilevato, in motivazione (par. 3, p. 14), da Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244108-01 - "se si conviene sul fatto che il secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen., proprio per le segnalate 'origini' del suo enunciato, rappresenti una deroga al principio della tassatività delle impugnazioni, avuto riguardo alla estensione della relativa operatività, cade, eo ipso, l'unico argomento testuale su cui poggia l'orientamento che esclude la ricorribilità per cassazione delle sentenze 'processuali', quali quelle che vengono qui in discorso": "se, infatti, il principio di tassatività è derogato nel caso del ricorso per cassazione avverso le sentenze, non può più farsi leva sul tenore degli artt. 607 e 608 cod. proc. pen., per affermare che quel mezzo di impugnazione sarebbe riservato alle sole sentenze di 'merito". 2.5. Per le esposte ragioni, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, ritenuta ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, annulli la sentenza assolutoria di primo grado ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, nella ricorrenza di un concreto interesse dell'imputato ad impugnare: interesse che, in effetti, si attualizza per via della situazione peggiorativa venuta in capo al medesimo a determinarsi a motivo di detta sentenza. 2.6. Osserva il Collegio come le superiori considerazioni consentano di ritenere superato l'opposto orientamento [cfr., inter alia, Sez. 1, n. 9665 del 03/10/2013 (dep. 2014), Levakovic, Rv. 259697-01; Sez. 5, n. 14366 del 27/01/2012, Caratozzolo, Rv. 252474-01; Sez. 5, n. 22262 del 26/04/2011, Bassora, Rv. 250580-01; Sez. 5, n. 40625 del 27/10/2006, Verde, Rv. 236304-01], propenso a ritenere inammissibile, nel caso di cui si verte, il ricorso per cassazione, sul presupposto che la sentenza non determina alcun pregiudizio per l'imputato, avendo questi ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini e del nuovo giudizio. 2.6.1. Sicuramente condivisibile è l'affermazione, di cui a detto orientamento, che l'imputato è posto nelle condizioni di svolgere ab initio le sue difese a fronte dell'ulteriore (e, nella specie, più grave) titolo di reato, costituente mera ipotesi d'accusa; un tanto tuttavia non può valere ad obnubilare che, a fronte di una sentenza di primo grado dagli esiti liberatori, si radica in capo al medesimo un concreto ed effettivo interesse alla conferma di tale decisione (Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265608-01; Sez. 4, n. 11228 del 04/03/2015, Forti, Rv. 262715-01), impedita da quella d'appello, che della stessa dichiara la nullità. Proprio siffatta dichiarazione di nullità, invero, ha lo scopo di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado [cfr. Sez. 2, n. 47976 del 19/11/2004, Mastrocinque, Rv. 230954-01; Sez. 2, n. 9471 del 25/9/1996; Barlotti, Rv. 206274-01]. 2.7. Da ultimo, mette conto di evidenziare che la soluzione della questione cui, a termini di quanto precede, il Collegio aderisce trova l'avallo anche del massimo consesso di questa Suprema Corte, espressosi esattamente negli stessi termini, sia pure quanto all'impianto normativo del Codice di procedura penale previgente (artt. 477, 519 e 522 in relazione al secondo comma dell'art. 190), nondimeno ripreso, come visto, finanche nella sedimentazione giurisprudenziale ricevutane, dal Codice attuale. Il riferimento è alla già citata Sez. U. n. 2477 del 1992, e, prima ancora, identicamente, a Sez. U, n. 1475 del 24/11/1984 (dep. 1985), Alamia, Rv. 167853-01, 167854-01 e 167855-01. 3. Fermo quanto detto sin qui, deve ulteriormente rilevarsi che, come correttamente evidenzia anche il ricorrente, affinché il giudice d'appello sia tenuto a disporre, previo annullamento della sentenza di primo grado, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, è necessario - in coerenza con la dizione letterale di cui al secondo comma dell'art. 521 cod. proc. pen., laddove recita: " ... accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio" - che detto fatto (diverso, in sostanza, da come contestato a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.) sia "accertato" e non solo prospettato (Sez. 4, n. 13469 del 23/2/2017, Laurini, Rv. 269405-01): "in altri termini" - alla stregua di quanto nuovamente rilevato in motivazione (par. 1.2, p. 3) da Sez. 2, n. 2069 del 2019 - "il fatto diverso deve emergere dalle risultanze probatorie e, in tal caso, il giudice, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al P.M.", di guisa che l'accertamento riguarda la ricorrenza di tutti e soli gli elementi della diversa fattispecie emergente dagli atti, valendo ad escludere che il potere di riqualificazione del fatto attribuito al giudice dall'art. 521 cod. proc. pen. abbia una finalità meramente esplorativa. 4. Nella specie, la Corte d'appello s'è scrupolosamente attenuta a tale insegnamento, avendo accertato, e non prospettato e dunque solo ipotizzato, che la condotta posta in essere dagli imputati ai danni del Greco sia qualificabile come estorsiva ai sensi dell'art. 629 cod. pen., anziché come usuraria ai sensi dell'art. 644 cod. pen. 4.1. In tale contesto, le pur pregevoli argomentazioni difensive volte a sostenere che la Corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova per omissione, in quanto non avrebbe considerato che dalle carte processuali non si evince alcuna violenza o minaccia esercitata dagli imputati nei confronti del Greco al fine di costringerlo a sottoscrivere gli accordi del 3 marzo 2011, non colgono nel segno. 4.1.1. Anzitutto, con riferimento sia alla richiesta di archiviazione della Procura di Catania accolta dal G.I.P. a seguito di esposto-denuncia del Greco per estorsione, sia anche al decreto in data 24 giugno 2019, che, in relazione medesimamente al contenuto di detto esposto- denuncia, ha disposto il rinvio a giudizio del Greco per calunnia, in tesi d'accusa commessa ai danni dei Fontanella e di un Magistrato già in servizio presso il Tribunale di Gela e successivamente presso la Corte di cassazione, la Corte d'appello, con una motivazione lineare, che rende chiaramente conto di una precisa valutazione di tali documenti, ne ha escluso la rilevanza, osservando che la vicenda cui essi afferiscono riguarda una denuncia del Greco attinente al procedimento esitato nella dichiarazione di fallimento della sua società: una vicenda, dunque, secondo quanto rilevato dalla Corte d'appello, "successiva" a quella sottoposta al suo giudizio ed ora al giudizio di questa Suprema Corte, "nemmeno direttamente pertinente ad essa". 4.1.2. Con siffatta motivazione della Corte d'appello, coerente con l'incontestato dato temporale della solo successiva dichiarazione di fallimento della società del Greco (il 3 aprile 2015: cfr. p. 3 della sentenza impugnata), il ricorrente omette alcun reale confronto, limitandosi ad affermare - senza tuttavia offrire un'effettiva dimostrazione dei propri assunti - che la diversità delle vicende, ritenuta dalla Corte d'appello, sarebbe smentita dal fatto che, dopo l'accoglimento della richiesta di archiviazione della Procura di Catania, il Greco avrebbe ritenuto di sporgere altra denuncia alla Procura di Gela, tuttavia, questa volta, solo nei confronti degli imputati, escludendo il suddetto Magistrato. 4.1.3. L'assunto di cui si tratta è, come detto, meramente allegato. 4.1.4. D'altronde, avuto riguardo alle stesse motivazioni del decreto di archiviazione del G.I.P., di cui il ricorrente riproduce in ricorso uno stralcio in guisa da dimostrare che già il G.I.P. avrebbe escluso la configurabilità degli estremi del delitto di estorsione "proprio con riferimento alla sottoscrizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle scritture private del 03.03.2011", emerge come oggetto della valutazione del G.I.P. non fossero siffatte scritture private, ma la "procedura esecutiva avviata dai due avvocati" in rapporto "alle istanze di fallimento depositate" (in uno, sotto un'ipotesi di qualificazione giuridica diversa dall'estorsione, alla "condotta degli indagati che ha indotto Greco a firmare il contratto di mandato e la scrittura privata del 06.03.2011"). 4.2. La Corte d'appello, quindi, sgombrato il campo dai documenti di cui si tratta, ha, con incedere logico, esposto analiticamente le ragioni della ritenuta sussistenza di condotte estorsive in capo agli imputati, in relazione specificamente al contesto in cui il Greco risulta essersi determinato alla sottoscrizione degli accordi, vessatori, di cui alle scritture del 3 marzo 2011. 4.2.1. Essa ha per vero finanche esplicitato, con un'argomentazione obnubilata in ricorso, il filo conduttore del proprio ragionamento, laddove ha criticamente rilevato come il giudice di primo grado avesse trascurato che, alla data del 3 marzo 2011, per quanto la controversia contrapponente il Greco - assistito dagli imputati - alla banca che gli aveva negato la materiale erogazione del mutuo si stesse positivamente definendo, il Greco medesimo - che versava in incontestate difficoltà finanziarie - non aveva tuttavia ancora accesso al denaro, mancando il provvedimento giudiziale di assegnazione delle somme pignorate. 4.2.2. La motivazione della sentenza impugnata lega tale essenziale considerazione con altri obiettivi dati di fatto - concernenti "la mera sottoscrizione", da parte del Greco, "di un atto precompilato contenente clausole vessatorie, incompatibile anche con i canoni civilistici di validità del contratto", per di più "a contenzioso già da tempo ampiamente avviato e gestito in base ad una procura già rilasciata" - pervenendo all'argomentata conclusione, intrinsecamente ed estrinsecamente coerente (considerato che le scritture del 3 marzo 2011 risalgono allo stesso giorno in cui erano stati depositati i titoli presso l'ufficio postale a seguito del pignoramento: cfr. p. 3 della sentenza impugnata), secondo cui proprio i "clamorosi" squilibri contrattuali valgono a dimostrare come il Greco non abbia agito "liberamente", ma sia stato indotto a sottoscrivere gli accordi "dalla prospettazione di un danno grave". 4.2.3. Ne consegue come non siano condivisibili, da un punto di vista concettuale e persino letterale, le censure che il ricorrente rivolge alla sentenza impugnata per non aver esplicitato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'estorsione. 4.3. Né, sotto altro profilo, pure evocato dal ricorrente, l'esito cui è pervenuta la Corte d'appello entra in contraddizione rispetto al verbale di interrogatorio al P.M. in cui il Greco ha dichiarato di aver sottoscritto "liberamente" gli accordi. Invero, s'è testé visto come la Corte d'appello si sia fatta espressamente carico di spiegare - alla stregua di un accertamento di fatto insindacabile da parte di questa Suprema Corte, in quanto congruamente motivato - le ragioni per le quali in realtà il Greco non sia stato libero nell'agire, ma al contrario abbia subito il condizionamento dell'azione degli imputati, che, sfruttando le sue difficoltà economiche, gli hanno di fatto imposto la sottoscrizione degli accordi per sbloccare l'effettiva erogazione del denaro. 4.4. Nessuna contraddizione, infine, ricorre tra la decisione della Corte d'appello relativa agli imputati e la conferma dell'assoluzione, ad opera della medesima Corte, del Greco, in origine coimputato di calunnia per aver falsamente accusato i predetti di estorsione. 4.4.1. Sorge necessità di correttamente intendere la motivazione con cui già il Giudice di primo grado aveva assolto il Greco, sottolineando come dovesse "dubita[rsi] dell'intenzionale attribuzione calunniosa di reati necessaria ad integrarne gli elementi costitutivi". Una tale motivazione - focalizzata sull'assenza di un'intenzionale rappresentazione, da parte del Greco, dei precisi elementi costitutivi dei reati di estorsione ed usura (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), riferiti dal Greco dapprima al Curatore del fallimento della sua società, indi nella denuncia del 23 novembre 2016 - si salda (vertendosi in ipotesi di cd. doppia conforme) con quella della Corte d'appello, laddove questa rileva che, per quanto le esplicite accuse del Greco possano essere state "condizionate da un'esacerbata rappresentazione dei fatti" anche alla luce dell'interpretazione "parossistica" della controversa successiva dichiarazione di fallimento, non viene tuttavia meno la "credibilità" della sua propalazione in ordine al non aver comunque egli liberamente sottoscritto gli accordi del 3 marzo 2011. 4.4.2. Pertanto - contrariamente a quanto prospettato nel ricorso per cassazione - la Corte d'appello non incorre in alcuna antinomia né decisionale né motivazionale. Invero essa, irreprensibilmente, mette in luce come non rilevi l'elemento in sé della formale attribuzione da parte del Greco agli imputati, dinanzi al Curatore ed in sede di denuncia, di specifiche ipotesi delittuose, compresa quella estorsiva, peraltro in un contesto di ampio respiro in quanto esteso altresì all'evocazione della dichiarazione di fallimento, come del resto confermato dal tenore del capo A) della rubrica, ma rilevi piuttosto il nucleo centrale evincibile dal narrato del Greco, attestante, per le ragioni già illustrate, la coartazione della sua volontà quando, il 3 marzo 2011, si è determinato a sottoscrivere accordi gravemente iniqui. 5. Quanto precede rende conto dell'infondatezza dei ricorsi, al rigetto dei quali consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi
Sentenza Cassazione n. 00455/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris