CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 19704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2499/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 611/2017 depositata il 24/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Fatti di causa Il Tribunale di Perugia respinse l'opposizione proposta dalla Presidenza del C onsiglio dei m inistri - soggetto attuatore per gli interventi e le iniziative correlate all'organizzazione del [OSCURATO:PERSONA] relativo alla presidenza italiana del G8 – contro il decreto col quale le era stato ingiunto di pagare alla Te.co.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la som ma di 184.000,00 EUR a titolo di corrispettivo di un incarico di consulenza conferito nel contesto della realizzazione di opere infrastrutturali strumentali al grande evento da svolgersi alla Maddalena. Il gravamedella parte pubblica è stato respinto a s ua volta dalla Corte d'appello di Perugia. La corte d’appello, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ha ri tenuto infondato, per quanto ancora qui interessa, il motivo di gravame in punto di legittimazione passiva, che era stato formulato dalla Presidenza del consiglio in ragione della successione contrattuale susseguente all’adozione dell’O.P.C.M. n. 3869 del 2010. Ha affermato che tale successione era da considerare in ogni caso irrilevante, giacché l’attività dell’appellata alla data di adozione dell’ordinanza era stata già conclusa in presenza del vincolo negoziale originario,sicché l’incarico da conferire a nuo v i soggett i non poteva che riguardare le attività successive, come confermato dall’art. 5 dell’ordinanza stessa; tale articolo aveva previsto la cessazione di tutti gli incarichi riguardanti l’esecuzione delle opere se non confermati a decorrere dalla data di trasmissione della documentazioneafferente. Contro la sentenza è stato proposto dalla parte pubblica un ricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo riguardante la statuizione sulla giurisdizione, il secondo quella sulla legittimazione. Il primo motivoè stato rigettato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenzan. 19369 del 2019 e g li atti sono stati restituiti a questa sezione per l’esame del secondo. La società ha replicato con controricorso.Ragioni della decisione I. -Col secondo motivo, che identifica il punto ancora controverso, l’avvocatura dello Stato in rappresentanza della Presidenza del consiglio dei ministri denunzia la violazione o falsa applicazionedell’OPCM prima citata e dell’art. 1, comma 422, della l. n. 147 del 2013. Assume che con l’ordinanza in questione i lavori relativi alla realizzazione degli interventi di viabilità, cui era funzionale l’incarico di consulenza della società Te.co., erano stati stralciati dal complesso delle opere relative al G8, e ne era stata disposta la prosecuzione ai fini del superamento della grave situazione emergenziale determinatisi nel settore del traffico e della mobilità locale. Con la stessa ordinanza era stato nominato quale commissario delegato per tale emergenza il presidente della regione Sardegna, con delega di tutti i compiti, e sempre a seguito dell’ordinanza era stato sostituito il soggetto attuatore con trasferimento delle funzioni all’Anas, alla quale era stata inviata la documentazione relativa all’opera in questione compresa la convenzione attestante l’incarico affidato alla società resistente. La ricorrente in definitiva sostiene che lo stato di emergenza disciplinato dalla citata OPCM era cessato il 31 dicembre 2012, e che in attuazione del d.l. n. 59 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 100 del 2012, era stata adottata un’ulteriore ordinanza del capo dipartimento della protezione civile, condivisa da regione Sardegna e Anas, per favorire il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti per il completamento degli interventiin parola. Da ciò deriverebbe l’erroneità della decisione impugnata nella parte concernente la legittimazione passiva della P residenza del consigliodei ministri. La legittimazione si sarebbe dovuta considerare trasferita in capo al presidente della regione Sardegna e all’Anas, e la circostanza che l’attività della società alla data dell’ordinanza fosse stata già conclusa si sarebbe dovuta considerare irrilevante a sua volta , a fronte delle disposizioni determinative della successione degli enti “nei rapporti contrattuali in corso(..) indipendentemente dal completamento o meno dell’attività prestata”. II. - Il motivo è manifestamente infondato perché l a tesi che ne fa da supporto contrasta con i principi che governano la successione nei rapporti contrattuali. La cessione d i un contratto d'opera professionale , quale innegabilmente èquello di consulenza di cui si tratta, non è realizzabile con la mera cessione di documenti o di elaborati progettuali, che di quel contratto costituiscono semmai il frutto; né è realizzabile dopo che una delle parti (nella specie il professionista incaricato della progettazione) abbia eseguito la propria prestazione (v. Cass. Sez. 1 n. 22522-11). III. -Tale principio, del tutto pacifico, si attaglia pienamente anche al caso in cui si tratti di convenzione di consulenza con una società. Infatti per l'art. 1406 cod. civ. – che rappresenta la regola generale in materia - oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla sua conclusione. Ne segue cheai fini della configurazione del fenomeno successorio occorre che le relative prestazioni non siano state interamente eseguite, giacché in tale diverso caso non è mai possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto,ma solo, e al più, la cessione del credito o del diritto alla controprestazione,ovvero l'accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita dall'altra parte (cfr. anche Cass. Sez. 2 n. 1204-10). IV. - Nel caso concreto l a conseguenza fondamentale è esattamente opposta aquanto sostenuto dalla ricorrente. Non era (e non è) affatto neutra la circostanza che la prestazione di cui si controverte fosse già conclusa al momento dell’adozione dell’OPCM più volte citata. Tale circostanza, accertata in fatto dalla corte d’appello e non contestata neppure in questa sede, era inve ro centrale nell’eco nomia della vicenda, giustappunto perché ostativaa comprendere nell’ambito della cessione il rapporto contrattuale in esame. V. - D’altronde non può non sottolinearsi quanto contraddittoria sia l’argomentazione basica che si legge nel ricorso. Dire che la considerazione del giudice del merito, secondo la quale l’attività della società resistente era già conclusa alla data dell’ordinanza, sarebbeirrilevante alla luce delle disposizioni richiamate, “avendo queste ultime determinato una successione dei rapporti contrattuali in corso, tra cui quello relativo alla società odierna resistente, indipendentemente dal completamento o meno dell’attività prestata”, rende palese che la ricorrente non ha focalizzato i termini della questione prospettata: un rapporto contrattualedi consulenza, nel quale la prestazione sia stata completatacon l’espletamento dell’attività professionale richiesta,non è più “in corso”, e quindi la successione nei rapporti “in corso”, finanche ove prevista con provvedimento autoritativo, non lo comprende per definizione. VI. –Le spese seguono la soccombenza. Non trova applicazione il disposto ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si estende alle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massim