CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13313-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - intimata 1 avverso la sentenza n. 238/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/02/2018 R.G.N. 990/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ;7- [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell'art. 1, comma 51, I. n. 92 del 2012, per far accertare l'illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto conclusi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 6.7.2015 adducendo il difetto di validi progetti e, comunque, lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato; ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del licenziamento orale intimato il 6.7.2015, con le tutele di cui all'art. 18 St. Lav. e, in subordine, con condanna al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno. 2. Il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso, ha accertato la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro svolto tra le parti dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento orale e condannato la società alla reintegra e al risarcimento del danno. 3. La Corte d'appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di inefficacia del licenziamento, rilevando che il rapporto di lavoro si era interrotto alla scadenza del termine apposto all'ultimo contratto a progetto e non per effetto della volontà unilaterale di parte datoriale. 4. Ha confermato le altre statuizioni della sentenza di primo grado, sia quanto alla inesistenza di validi progetti e sia quanto allo svolgimento di un rapporto di lavoro secondo le caratteristiche di cui all'art. 2094 cod. civ..5. Ha ritenuto che i compiti assegnati alla collaboratrice attraverso i progetti formulati coincidessero con una delle funzioni fondamentali della stazione appaltante, di vigilanza sulla corretta esecuzione dell'attività dell'appaltatore, e fossero corrispondenti alle mansioni proprie di uno dei profili professionali del personale subordinato; che non era inoltre possibile enucleare un quid di complementarietà rispetto all'oggetto dell'appalto, funzionale al raggiungimento di un risultato distinto ed autonomo rispetto all'attività istituzionale della società, operando quindi la presunzione assoluta di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003. 6. La sentenza impugnata ha inoltre ricostruito le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro enucleando una serie di indici giudicati complessivamente ed univocamente sintomatici della natura subordinata del rapporto medesimo. 7. Avverso tale sentenza l'[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che: 8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 61, commi 1 e 3, e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003. 9. Si sostiene che, in base al disposto dell'art. 61, comma 3 cit. (secondo cui "sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"), non potesse trovare applicazione nei confronti della Nasta, in quanto architetto iscritto all'Ordine degli architetti di Palermo e in tale veste incaricata di prestare la propria opera professionale, la disciplina dettata dagli artt. 61, comma 1, e 69 del decreto legislativo citato. 10. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 69 comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, dell'art.2094 cod. civ. sul presupposto della genuinità dei rapporti di collaborazione a progetto e della inesistenza di significativi indici di subordinazione. 11. Per ragioni di priorità logica, si esamina il secondo motivo di ricorso, che risulta inammissibile. 12. Le censure mosse dalla società ricorrente per violazione dell'art. 2094 cod. civ. e dell'art. 61, comma 2 cit. se pure formulate come violazione di legge, contestano, attraverso ampi riferimenti alle deposizioni testimoniali e ai documenti prodotti, la valutazione degli elementi di prova e, attraverso essa, la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte d'appello, sollecitando quindi una revisione del procedimento decisorio di merito non consentita in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti segnati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014). 13. Peraltro, questa Corte ha chiarito come, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l'individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione di tale parametro (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999). 14. L'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, che investe una delle due autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, rende superfluo l'esame del primo motivo. 15. Secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., ove sia impugnata una statuizione fondata su più ragioni argomentative, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura; diversamente, l'omessa impugnazione di una delle autonome rationes decidendi oppure la resistenza di una di esse all'impugnazione, e quindi la definitività della decisione sul punto, rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre statuizioni poiché inidonea a determinare la cassazione della pronuncia suddetta (cfr. Cass. n. 3633 del 2017; n. 18441 del 2017; n. 3386 del 2011; n. 24540 del 2009; n. 4349 del 2001). 16. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. 17. Non si provvede sulle spese di lite atteso che la controparte è rimasta intimata. 18. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 3.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]