CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 34534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29648 del 2019, ha dichiarato colpevoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei delitti di tentato omicidio pluriaggravato, anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo P1) e di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 7,65 (capo P2).Agli imputati è contestato di essere gli esecutori materiali del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], compiuto davanti all'abitazione di questi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] al fine di agevolare il clan camorristico Caterino - [OSCURATO:PERSONA], riconducibile al c.d. clan dei casalesi; la vittima sarebbe stata legata al gruppo criminale di Cesa, costituito dalla famiglia Mazzara, anch'essa inserita nel clan dei casalesi. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato di sottostare alla richiesta estorsiva operata dal gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e per tale ragione questi avrebbe deciso di costituire un gruppo di fuoco composto da [OSCURATO:PERSONA], poi divenuto collaboratore di giustizia, e dai fratelli Pota. Gli imputati, in qualità di vedette deputate agli appostamenti, avrebbero attinto con numerosi colpi da fuoco calibro 7,65 [OSCURATO:PERSONA] davanti alla abitazione di questi, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte, che non si sarebbe verificata perché la persona offesa, colpita da due proiettili alla spalle e da uno al torace, era stata tempestivamente soccorsa e curata. La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza con cui la Corte di appello, in riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare, aveva assolto gli imputati dai delitti in questione. Secondo la Corte di cassazione, la Corte di appello, nell'assolvere i ricorrenti, aveva violato l'obbligo di motivazione rafforzata in relazione: a) alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulla cui attendibilità erano stati manifestati dubbi in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA], secondo la stessa prospettazione del collaboratore di giustizia, si sarebbe affidato ai Pota, cioè a soggetti ritenuti poco affidabili- in quanto responsabili di alcuni "sgarri"- al punto che avrebbero dovuto essere eliminati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] dopo l'azione omicidiaria in danno di [OSCURATO:PERSONA]; secondo la Corte non sarebbe stato logica la decisione di avvalersi in un'ultima occasione di soggetti destinati poi ad essere uccisi; b) all'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto riferire "nulla di serio" in ordine alla partecipazione degli imputati; al riguardo sarebbe stata compiuta, a parere della Corte di cassazione, una valutazione del tutto riduttiva delle dichiarazioni del collaboratore, tenuto conto, da una parte, che questi aveva riferito che gli imputati avevano preso parte al gruppo che già il 18 settembre avrebbe dovuto porre in essere l'azione in danno di [OSCURATO:PERSONA], poi fallita per la presenza dei familiari della vittima, e, dall'altra, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva dato l'indicazione di "tenersi in disparte", che i Pota si erano resi disponibili a commettere il fatto criminoso anche senza lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; c) alla mancata valutazione della attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore alla luce del contenuto delle conversazioni intercettate tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA], i fratelli Pota e il [OSCURATO:PERSONA] pochi giorni prima dell'attentato e lo stesso giorno in cui il fatto fu commesso;d) alla mancata valorizzazione di altri elementi che pure avrebbero corroborato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] come: 1) le dichiarazioni della stessa parte offesa, che aveva confermato il movente del fatto; 2) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] come mandante; 3) l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], che era questo arrestato quello stesso giorno. 2. Avvero la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando sette motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello al fine di acquisire gli esami stub eseguiti su [OSCURATO:PERSONA] e gli accertamenti compiuti sull'autovettura in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA] dopo i fatti di causa. L'acquisizione sarebbe stata ritenuta superflua dalla Corte in ragione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]; si tratterebbe, a giudizio dei ricorrenti, di un'affermazione errata, atteso che quegli accertamenti avrebbero potuto invece consentire una compiuta ricostruzione dei fatti, della partecipazione degli imputati, della responsabilità dello stesso collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. Non diversamente, la motivazione sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto giustificato il diniego di rinnovazione dibattimentale alla luce delle conversazioni intercettate, ignorando, tuttavia, quella intercorsa subito dopo i fatti in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto a [OSCURATO:PERSONA] se avesse questi saputo cosa fosse accaduto; detta circostanza avvalorerebbe la tesi del dubbio in ordine alla partecipazione del Pota all'agguato e del possibile ruolo attivo dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Dunque un richiamo generico e instabile alle conversazioni. Sotto altro profilo, sarebbe viziata la motivazione nella parte in cui si è ritenuto irrilevante la rinnovazione rispetto al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, atteso che, invece, l'eventuale conferma dell'uso di un'arma da fuoco da parte di [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'attentato, unitamente all'avvenuto rinvenimento nella disponibilità dello stesso - nella quasi immediatezza dei fatti - di un'arma dello stesso calibro di quella utilizzata per l'agguato, avrebbe potuto sterilizzare l'attendibilità del dichiarante e la portata accusatoria delle sue dichiarazioni, quanto meno in ordine all'assunto della sua mancata partecipazione ai fatti. In tal senso sarebbero stati violati gli artt. 192 - 238 bis cod. proc. pen. 2.2.Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva in ordine alla omessa escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], cioè del soggetto proprietario della struttura sulla quale insisteva l'autolavaggio dato in gestione ai fratelli Pota, la cui titolarità era in realtà dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Si era evidenziato, assumono i ricorrenti, come la richiesta di prova fosse finalizzata a ricostruire i rapporti economici tra gli imputati e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e ciò avrebbe consentito di valutare in modo diverso il contenuto delle conversazioni intercorse tra gli stessi soggetti il giorno in cui si verificarono i fatti. Sul punto la valutazione di superfluità del mezzo di prova sarebbe errata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia in relazione al fatto da provare ed alla partecipazione ad esso degli imputati. Secondo la Corte di appello l'attendibilità delle dichiarazioni deriverebbe dalle sentenze emesse nei riguardi dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziano tuttavia i ricorrenti che [OSCURATO:PERSONA], nel corso della prima dichiarazione del 23.9.2008, aveva accusato come esecutore del fatto proprio [OSCURATO:PERSONA] e la Corte, su tale non irrilevante profilo, si sarebbe limitata ad affermare che il collaboratore nei mesi successivi - in cui aveva riferito di "presumere" che l'agguato fosse stato eseguito dai Pota perché [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto che questi si erano resi disponibili a compiere l'azione anche senza la sua presenza e perché erano coloro che nei giorni precedenti avevano effettuato altri due agguati non portati a termine nei confronti dello stesso soggetto - aveva effettuato un resoconto completo dei fatti senza tuttavia compiere nessuna specifica valutazione sul tema, tenuto conto che il dichiarante era stato "messo da parte" e non partecipò al fatto specifico oggetto del processo La sentenza sul punto sarebbe gravemente viziata e inosservante di una serie di principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante; la Corte avrebbe fatto discendere il giudizio di attendibilità soggettiva del collaboratore e quello di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni in modo automatico in ragione della ritenuta attendibilità del dichiarante in relazione ad altre posizioni processuali in altri procedimenti. Le dichiarazioni del collaboratore, si argomenta, non potrebbero in realtà essere qualificate come chiamate in correità atteso che [OSCURATO:PERSONA], dopo i precedenti tentativi non andati a buon fine, sarebbe stato "messo da parte" e non avrebbe partecipato in nessun modo all'episodio delittuoso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per cui si procede, e neppure come chiamate in reità, nemmeno de relato, atteso che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito non che i Pota fossero stati gli autori di quel fatto ma che si erano resi disponibili a commetterlo. Il collaboratore avrebbe cioè dichiarato solo una sua deduzione che, seppur logica, avrebbe dovuto essere valutata con maggior rigore, ove si consideri che le indagini, almeno in un dato momento, si focalizzarono proprio sul collaboratore a seguito delle dichiarazioni della vittima, attraverso l'esame stub sullo stesso [OSCURATO:PERSONA] e gli accertamenti tecnici sulla autovettura di questi. Il tema è legato a quanto detto nei precedenti motivi sulla rinnovazione dibattimentale.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei riscontri esterni alle dichiarazioni ed al contenuto delle conversazioni telefoniche. Secondo la difesa, quelle conversazioni dimostrerebbero l'esistenza di rapporti di conoscenza tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] ma non elementi confermativi della partecipazione degli imputati al fatto da provare; il riscontro, si evidenzia, non emergerebbe dal contenuto delle conversazioni ma dalla interpretazione che di esse sarebbe stata fornita dal collaboratore. Non diversamente, quanto alle conversazioni intercorse nei giorni precedenti al tentato omicidio, non sarebbe stato spiegato perché quelle conversazioni, avvenute sino al 18 settembre e che concernevano i precedenti due tentativi non andati a buon fine, possano costituire riscontro individualizzante in ordine ai fatti per cui si procede. In tale contesto si procede ad un esame delle conversazioni intercettate il 20.9.2008 e si fa riferimento a quella delle ore 12,09 da cui, in chiave accusatoria, sì è desunto che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato quello di monitorare gli spostamenti del "geometra" - individuato dal collaboratore in [OSCURATO:PERSONA] - senza tuttavia considerare che, in ragione della cella telefonica agganciata dal telefono di Pota, questi si sarebbe trovato nel comune di Caivano mentre [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto da lui stesso dichiarato unitamente al teste Villano, si sarebbe trovato nella piazza di Cesa; in tal senso si ripercorre l'intero contenuto della conversazione che sarebbe dimostrativo della estraneità dell'imputato. L'assunto difensivo è che la prova della partecipazione degli imputati ai due tentativi non compiuti non proverebbe di per sé la partecipazione al tentativo di omicidio per cui si procede. Ancora, si fa riferimento ad altre conversazioni il cui contenuto, come detto, sarebbe stato valorizzato in chiave accusatoria non in sé ma sulla base della interpretazione deduttiva del collaboratore. Né la Corte avrebbe valutato le conversazioni n. 2051 e 2055 del 20.9.2008 intervenute la prima tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la seconda tra i fratelli Pota (vi è una accurata analisi delle conversazioni) Anche in ordine ad ulteriori elementi la Corte avrebbe errato nell'attribuzione ad essi di valenza di riscontro. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 - 238 bis cod. proc. pen. Il tema è la valorizzazione da parte della Corte della sentenza di condanna nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto mandante del fatto in esame, senza tuttavia considerare che con quella stessa sentenza era stato assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], accusato da [OSCURATO:PERSONA] di essere stato lo "spechiettista" (così il ricorso) anche nell'episodio di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un ritenuto non adeguato riscontro estrinseco.2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova della partecipazione degli imputati al fatto in esame; si tratta di un motivo con cui si riprendono e si sviluppano in una visione unitaria tutti i rivoli argomentativi già trattati con i motivi precedenti. 2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà in motivazione. 2. Il primo motivo è inammissibile perché aspecifico. La Corte di appello ha chiarito come le risultanze processuali e, in particolare, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], e, soprattutto, l'esame delle conversazioni, intercettate anche nel giorno in cui l'attentato fu compiuto, abbiano consentito di accertare la mancata partecipazione diretta al fatto per cui si procede del dichiarante, che pure avrebbe partecipato ai precedenti tentativi non riusciti - compiuti fino al 18 settembre 2008 sempre in danno di [OSCURATO:PERSONA]- e che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nella fase, più generale, preparatoria e organizzativa del piano criminoso. Tali conclusioni, ha spiegato la Corte, sono sovrapponibili agli esiti delle vicende processuali, cristallizzati in sentenze divenute irrevocabili, che hanno interessato per il tentato omicidio in esame, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], assolto, e [OSCURATO:PERSONA], condannato in qualità di mandante. Dunque, diversamente dagli assunti difensivi, non un mero richiamo alle due sentenze divenute irrevocabili. In tale articolato quadro di riferimento, il motivo rivela la sua genericità perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e, in particolare, con l'assunto per cui non furono intercettate conversazioni che direttamente o indirettamente coinvolgevano il collaboratore di giustizia nel fatto oggetto del processo dopo il 18 settembre, e, dall'altra, non chiarisce le ragioni per cui la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa nel processo a carico di questi e in quello nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]. Né è obiettivamente chiaro perché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assolto nel caso in cui gli esiti di quell'accertamento fossero stati confermativi della sua partecipazione al fatto delittuoso per cui si procede. 3. Sono fondati nei limiti di cui si dirà il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, che possono essere valutati congiuntamente.3.1. In punto di fatto non è in sostanziale contestazione che: a) [OSCURATO:PERSONA] abbia preso parte al progetto omicidiario ideato e coordinato da [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e che, in ragione della realizzazione di quel progetto, fossero stati assoldati lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e gli odierni ricorrenti; b) [OSCURATO:PERSONA] avrebbe direttamente partecipato insieme ai ricorrenti alla fase preparatoria compiuta nei giorni precedenti all'agguato del 20 settembre e all'agguato non portato a termine il 18 settembre (cfr. sentenza impugnata pagg. 15 e ss.); c) [OSCURATO:PERSONA], proprio in ragione della mancata esecuzione dell'attentato precedentem era stato "deposto" da [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva rimproverato di avere ingiustificatamente desistito dal portare a compimento l'omicidio. In tale contesto, la Corte ha spiegato innanzitutto perché [OSCURATO:PERSONA] debba considerarsi soggettivamente attendibile, chiarendo che si tratta di un soggetto autoaccusatosi anche di altri fatti gravissimi - caduti sotto la sua diretta percezione - e che avrebbe reso dichiarazioni collaborative immediate e reiterate sul fatto da provare nel corso delle quali avrebbe peraltro chiarito il senso e la portata di alcune divergenze del narrato (es. la circostanza di avere in un primo momento attribuito il fatto omicidiario a [OSCURATO:PERSONA]), valorizzate dal difensore. Rispetto a tale quadro di riferimento, non è stato prospettato nessun interesse concreto da parte di [OSCURATO:PERSONA] a rendere dichiarazioni etero accusatorie inquinate nei confronti dei Pota, non è stato indicato nessun motivo per cui il collaboratore avrebbe reso - per malanimo, astio, rancore o altro - dichiarazioni accusatorie eventualmente calunniose nei confronti degli imputati, evenienza, questa che avrebbe potuto legittimare il sospetto di non attendibilità delle propalazioni. Peraltro, come è noto, l'esistenza di un rancore, di un sentimento ostile, di un proposito di vendetta, lungi dal condurre sempre a riferire cose false, può peraltro costituire la causale per riferire cose vere che, senza quel sentimento ostile, non sarebbero dichiarate. 3.2. Il tema della attendibilità soggettiva involge indirettamente quello della attendibilità intrinseca e della esatta portata delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha descritto e valutato con precisione le dichiarazioni del collaboratore di giustizia in ordine alla decisione di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA], alla accurata fase preparatoria del piano criminoso in cui furono coinvolti anche i Pota, al tentativo incompiuto di "due - tre giorni prima", alla reazione di [OSCURATO:PERSONA] - che accusò [OSCURATO:PERSONA] di non essere stato capace di portare a compimento l'impresa criminale -, alla decisione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di "mettere da parte" il dichiarante, ai propositi del [OSCURATO:PERSONA] di uccidere, insieme a [OSCURATO:PERSONA], anche i Pota dopo l'uccisione da parte di questi di [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, la Corte ha affermato in motivazione, da una parte, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato Pota come esecutori materiali del tentato omicidio "per deduzione", in ragione del fatto che i Pota avevano partecipato alla fase preparatoria fino a poche ore prima dell'agguato (cfr., pag. 18 sentenza impugnata), ma, dall'altra, che, "in quei due - tre giorni prima", [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito allo stesso [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] si era reso disponibile a commettere l'omicidio anche senza la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato detta disponibilità (cfr. pag. 17 della sentenza in cui la Corte ha riportato testualmente le dichiarazioni del collaboratore, ma anche pag. 19). In tale contesto i motivi di ricorso rivelano, anche sotto tale profilo, la loro infondatezza quanto al tema della attendibilità soggettiva, atteso che, ove il dichiarante fosse stato mosso da un interesse inquinante nei confronti dei ricorrenti, verosimilmente diverso sarebbe stato il tenore delle sue dichiarazioni; se cioè vi fosse stata una preordinata intenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di accusare falsannenti i Pota, il collaboratore non si sarebbe limitato a riferire di avere "dedotto" che gli autori del tentato omicidio fossero stati gli imputati, ma avrebbe reso dichiarazioni eteroaccusatorie più specifiche indicando chiaramente sin dall'origine di aver appreso direttamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] del coinvolgimento nel fatto degli imputati e spiegandone le modalità di conoscenza. Quanto invece alla valutazione intrinseca del dichiarato rispetto al fatto compiuto, ciò che non è stato compiutamente chiarito dalla Corte è se le dichiarazioni del collaboratore, relative alla partecipazione dei ricorrenti al tentato omicidio del 20 settembre 2008, siano state rese "per deduzione" solo sulla base del fatto che quel piano criminoso era stato preparato e pensato sin dall'inizio prevedendo la partecipazione dei Pota - che nei giorni precedenti aveva provato ad uccidere [OSCURATO:PERSONA]- ovvero per aver appreso del coinvolgimento degli imputati al fatto del 20.9.2008 anche da [OSCURATO:PERSONA]; né è stato chiarito, in tale seconda ipotesi ricostruttiva, in quali circostanze [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito a [OSCURATO:PERSONA] - che era stato accantonato per demeriti- che i Pota - i quali a loro volta avrebbero dovuto in seguito essere uccisi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetti inaffidabili- si erano resi disponibili ad uccidere [OSCURATO:PERSONA] anche da soli. Sul punto ciò che non è stato compiutamente accertato è la base fattuale della "deduzione" del collaboratore. In particolare, ciò che è rimasto non esplicitato è la portata probatoria oggettiva delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], se cioè esse abbiano una oggettiva capacità dimostrativa fattuale del coinvolgimento degli imputati solo in relazione a ciò che accadde fino al tentativo di omicidio incompiuto - essendosi limitato il collaboratore a dedurre che gli imputati furono gli autori del tentato omicidio per cui si procede solo dalla loro partecipazione ai tentativi precedenti - ovvero se giungano a coinvolgere, seppur de relato, i ricorrenti anche sul fatto del 20 settembre, nel senso che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito a [OSCURATO:PERSONA] non della esecuzione dei Pota del tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] ma che egli aveva accettato la disponibilità degli imputati a commettere il fatto, dopo l'avvenuto congelamento per demeriti dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Il tema attiene non solo al rapporto tra dichiarazioni eteroaccusatorie e riscontri ma anche alla qualificazione, nel caso di specie, delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. L'art.192 cod. proc. pen. indica le modalità di valutazione di quella prova che viene generalmente indicata come "chiamata in correità" o "chiamata in reità". Con il primo sintagma si fa riferimento alla dichiarazione resa da un coimputato e caratterizzata da un contenuto autoaccusatorio ed etero-accusatorio; il dichiarante, in pratica, riconosce di aver svolto un ruolo nel reato di cui riferisce, ma non si limita a raccontare soltanto quanto da lui posto in essere ma indica elementi di responsabilità anche di altri. Con il secondo, invece, si qualificano quelle propalazioni di un soggetto che accusi un terzo, pur non essendo con lui coimputato, ma rivestendo un ruolo non di semplice testimone ma di coimputato in altro processo che si trovi in un rapporto qualificato di interferenza - di connessione o di collegamento probatorio - con quello che vede coinvolto il terzo medesimo. Entrambe le forme dichiarative ricevono un'unica regolamentazione e, quindi, tendenzialmente il riconoscimento di identico valore probatorio. La giurisprudenza maggioritaria della Corte, pur nel formale rispetto dell'indicazione legislativa, è, nei fatti, giunta da tempo ad individuare una differente valenza dimostrativa delle due forme di chiamata, quando afferma che le regole da utilizzare, ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità, variano a seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti. Secondo la Corte, infatti, l'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede necessari approfondimenti, estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa. Nel caso di specie, non si è in presenza di una chiamata in correità, non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai reso dichiarazioni strettamente autoaccusatorie in relazione al fatto per cui si procede, ma è indubbio che [OSCURATO:PERSONA] abbia reso dichiarazioni accusatorie nei riguardi degli imputati. Ciò che è non è chiaro è la portata di dette accuse, se cioè la chiamata in reità sia limitata alla sola conoscenza diretta da parte del collaboratore della partecipazione dei Pota ai tentativi pregressi non portati a compimento, ovvero si estenda fino a comprendere anche un contenuto dichiarativo indiretto, cioè le dichiarazioni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto allo stesso collaboratore sul coinvolgimento degli imputati nel fatto. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], se limitate al coinvolgimento degli imputati ai pregressi tentativi non riusciti, hanno una capacità dimostrativa meno specifica; se, invece, si estendono alle dichiarazioni indirettamente apprese da [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali non molto tuttavia è stato accertato, hanno una valenza probatoria maggiore perché attualizzano il coinvolgimento degli imputati anche dopo il 18.9.2008. 3.3. È noto come anche nel caso di chiamata in reità la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella «a tre tempi» indicata da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192465: a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa. Hanno spiegato le Sezioni Unite come la detta sequenza non debba essere - per così dire - rigorosamente statica, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee autonome e separate. È cioè possibile che nel caso in cui debbano essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, il vaglio della loro portata deve essere compiuto alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti ed è chiaro come, rispetto ad una chiamata in reità la cui portata, come nel caso di specie, non è chiarissima per le ragioni indicate, la valutazione dei c.d. riscontri esterni deve essere maggiormente rigorosa e il convincimento del giudice impone un obbligo motivazionale specifico. L'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale nei casi come quello in esame, necessita in misura maggiore di «convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato" essendo necessario, anche per la natura- almeno in parte- forse indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090). Quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, anche in detta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma. L'unico dato certo, evincibile da una corretta interpretazione della previsione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è costituito dall'esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni medesime, si da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità (così testualmente, Sez. U., n. 20804 del 29/04/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255144). Ciò che non è consentito è che il riscontro derivi dallo stesso soggetto che deve essere riscontrato. 3.4. Alla luce di tale quadro di riferimento, la Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Rispetto a dichiarazioni rese da un soggetto certamente coinvolto, attendibile sul piano della credibilità soggettiva, ma il cui esatto contenuto e la cui capacità dimostrativa non sono state specificamente accertate e chiarite, la Corte di appello ha ritenuto di attribuire valenza di riscontro individualizzante al contenuto di una serie di conversazioni intercettate. Si tratta innanzitutto di conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pota nei giorni precedenti al 20 settembre e, dunque, relative alla fase preparatoria che aveva portato, come detto, ad un precedente tentativo di agguato non portato a compimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed al quale anche i Pota parteciparono. Si tratta di conversazioni in cui si fa riferimento a "lavori"" al geometra", alla "fatica", allo "stato di avanzamento", ad un "progetto" a "conti" che sarebbero stati fatti quella " sera" (cfr., pag. 24 e ss. sentenza impugnata, in cui si indicano telefonate del 17 e del 18 settembre) Pur volendo prescindere da quanto in seguito si dirà, le conversazioni in questione, ove pure provassero il generale coinvolgimento di Pota nel piano criminoso, non possono tuttavia di per sé riscontrare l'assunto accusatorio e la chiamata in reità, e cioè che gli imputati parteciparono anche al fatto accaduto il 20 settembre. Sotto altro profilo, sono state valorizzate anche altre conversazioni intercettate il giorno 19 solo tra [OSCURATO:PERSONA] e i Pota e, soprattutto, il giorno 20 settembre, quando cioè si verificò l'agguato. Si è fatto riferimento alla conversazione n. 111 delle 12,09 del 20.9.2008, avvenuta poco prima dell'agguato, in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto a [OSCURATO:PERSONA], da una parte, dove si trovasse e questi avrebbe risposto di essere "al lavoro" e, dall'altra, se il "geometra" "è andato e se sta fuori al bar" e Pota avrebbe risposto in senso affermativo. Per esplicitare il contenuto di detta conversazione e, dunque, per attribuirne una valenza confermativa delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha tuttavia fatto riferimento allo stesso collaboratore che, sentito il dialogo, avrebbe chiarito che il "geometra" era [OSCURATO:PERSONA], che i riferimenti ai lavori e agli interventi edilizi erano "falsi" perché in realtà si sarebbe trattato di un linguaggio criptico che avrebbe "coperto" il contenuto effettivo del dialogo, inerente all'imminente agguato.Non diversamente, è stata valorizzata la conversazione intercettata alle ore 13,09 del 20.9.2008, subito dopo all'attentato a [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito a [OSCURATO:PERSONA] "bello i conti li abbiamo fatti mi ha pagato quello". Anche in questo caso il senso del dialogo, secondo la Corte, sarebbe stato esplicitato da [OSCURATO:PERSONA], nel senso che con la conversazione in questione Pota avrebbero informato [OSCURATO:PERSONA] "dell'avvenuta sparatoria ai danni di [OSCURATO:PERSONA]" e che per il "compimento dell'attentato i Pota avevano concordato un compenso di 20.000 euro, da dividere tra di loro e anche con [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 26 della sentenza). Ha aggiunto la Corte che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] troverebbero comunque "autonomo" riscontro individualizzante proprio nella frequenza, nel numero e, soprattutto, nella contestualità delle conversazioni con gli "eventi", cioè con il fatto che alcune di dette conversazioni siano intervenute poco prima e subito dopo l'agguato (pag. 27 sentenza). Si tratta di un ragionamento instabile. Al di là del riferimento all'autonoma portata probatoria di quelle conversazioni fatta discendere dal numero, dalla frequenza e dalla contestualità temporale tra le conversazioni indicate e il momento in cui l'agguato fu compiuto, il senso concreto dei dialoghi, decisivo per attribuire valenza di riscontro individualizzante, è stato in sostanza fatto discendere dalla Corte attraverso la loro interpretazione da parte dello stesso collaboratore di giustizia ( cfr. per tutte pag. 26 della sentenza) La Corte, in modo contraddittorio, da una parte, ha ritenuto che il riferimento probatorio di quelle conversazioni al fatto da provare non emerga dalla lettura e dalla interpretazione fornita di esse dal collaboratore, ma, dall'altra, a tale lettura si è tuttavia richiamata per spiegare il senso specifico di quei dialoghi. Dunque, un'applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in cui, rispetto ad una chiamata in reità non compiutamente accertata nel suo contenuto e nella sua reale capacità dimostrativa, il riscontro individualizzante, che avrebbe dovuto essere verificato con particolare rigore, è stato sostanzialmente fatto discendere con un procedimento ibrido„ non chiaro e, sostanzialmente, dallo stesso dichiarante, collaboratore di giustizia. Un riscontro individualizzante quindi non caratterizzato dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni accusatorie. Una sostanziale circolarità della prova, non consentita. Peraltro, ove davvero si fosse voluto prescindere dalla lettura interpretativa dei dialoghi da parte del collaboratore al fine di raggiungere la prova del riscontro individualizzante, la Corte avrebbe dovuto innanzitutto approfondire la questione della inesistenza di una causale alternativa giustificativa di quei dialoghi. Si sarebbe dovuto accertare, cioè, che quei dialoghi, avvenuti proprio in quei momenti, non potessero avere una giustificazione diversa rispetto al coinvolgimento degli imputati nel tentato omicidio.Al riguardo, era stato dedotto il tema della rinnovazione dibattimentale attraverso la escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] che, secondo i ricorrenti, avrebbe potuto spiegare e chiarire il senso e i riferimenti ai rapporti economici tra [OSCURATO:PERSONA] e i Pota, soprattutto con riguardo alle conversazioni intercorse il 20 settembre, ma la Corte ha ritenuto irrilevante l'integrazione probatoria proprio in ragione della lettura e della interpretazione di quelle conversazioni fornita dal collaboratore (cfr., pag. 9 della sentenza impugnata), con ciò nuovamente dando per provato, attraverso il collaboratore di giustizia, ciò che avrebbe dovuto essere provato. Né, sotto ulteriore profilo, la Corte ha preso in considerazione e fornito risposte agli assunti difensivi secondo cui, in particolare: a) nella conversazione n. 111 delle 12,09 del 20.9.2009, quella di cui si è detto, intercorsa poco prima dell'agguato ed in cui Pota avrebbe monitorato gli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA], l'imputato avrebbe occupato la cella telefonica di Caivano mentre [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovato nella piazza di Cesa; b) dalla lettura della conversazione in questione, allegata al ricorso, alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] su dove Pota fosse, questi avrebbe risposto di trovarsi "al lavoro", con ciò provocando una reazione di [OSCURATO:PERSONA] ("al lavoro") che, secondo i ricorrenti, sarebbe rivelatore del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non sapesse cosa davvero i Pota in quel momento stessero facendo; c) la stessa interpretazione fornita dal collaboratore di una conversazione del 21.9.2008, utilizzata in chiave accusatoria per affermare che i Pota, dopo l'attentato, facendo riferimento al "masto" stessero riferendosi a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata non univoca, nel senso che, da una parte, il collaboratore avrebbe fornito più spiegazioni possibili del senso di quella conversazione e, dall'altra, che comunque il "masto" non poteva essere [OSCURATO:PERSONA]; d) dalle conversazioni n. 2051 e 2055 del 20.9.2008, intervenute entrambe dopo l'agguato, la prima alle ore 14,23 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la seconda alle ore 14.50 tra i fratelli Pota, emergerebbe: 1) quanto alla prima, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto a Pota se avesse saputo cosa fosse accaduto poco prima con ciò evidenziando, secondo i ricorrenti, come il collaboratore non sapesse chi fosse stato l'autore del fatto, atteso che diversamente, si assume, la domanda sarebbe stata altra, e alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] su dove fosse, Pota avrebbe risposto "sempre con quella ragazza" ad una distanza di decine di km dal luogo in cui l'agguato fu compiuto; 2) quanto alla seconda [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto al fratello dove si trovasse e questi avrebbe risposto di essere a Pescopagano. Né, ancora, sono chiare le ragioni per cui costituirebbero riscontro individualizzante alla chiamata, le dichiarazioni della persona offesa, che, al più riguarderebbero il movente del fatto, o, ancora, il contenuto delle sentenze irrevocabili riguardanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata per nuovo giudizio; la Corte di appello, applicati i principi indicati, procederà ad una nuova valutazione della posizione dei ricorrenti e verificherà: a) se e in che limiti sia necessario procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale; b) l'esatta portata delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; c) se