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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33781/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 12718-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] (--e Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestatigli — è reiterativo e aspecifico, in quanto trascura di confrontarsi con l'argomentazione centrale della sentenza impugnata, pienamente logica, che ha consentito di attribuire la corresponsabilità del furto all'odierno imputato sulla scorta del ristrettissimo arco temporale (cinque minuti) tra il furto e il prelievo effettuato presso uno sportello automatico vicino al luogo teatro del furto.

Considerato, quindi, che il motivo di ricorso va considerato aspecifico, in spregio agli insegnamenti di Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, che ha ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M'V Z7 :3 MIPIl DIRliTTORI'AMnoti.

A d Itie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 12718-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] (--e Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestatigli — è reiterativo e aspecifico, in quanto trascura di confrontarsi con l'argomentazione centrale della sentenza impugnata, pienamente logica, che ha consentito di attribuire la corresponsabilità del furto all'odierno imputato sulla scorta del ristrettissimo arco temporale (cinque minuti) tra il furto e il prelievo effettuato presso uno sportello automatico vicino al luogo teatro del furto. Considerato, quindi, che il motivo di ricorso va considerato aspecifico, in spregio agli insegnamenti di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, che ha ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M'V Z7 :3 MIPIl DIRliTTORI'AMnoti. A d Itie
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