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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 36115/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.2 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108); Considerato che il secondo motivo resta assorbito dalle considerazioni rassegnate, trattandosi di reato procedibile ex officio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.2 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108); Considerato che il secondo motivo resta assorbito dalle considerazioni rassegnate, trattandosi di reato procedibile ex officio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36115/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris