CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37308/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettehealtite le conclusioni del PG tt • rLUQ.LLJ0 01-Z i Q_ tiO Pr_"' C-0 1.4o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i luglio 2020, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione - per quanto qui rileva - accoglieva la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la rideterminazione della pena di anni dodici, mesi sei di reclusione ed C, 70.000,00 di multa, inflitta al predetto con sentenza della Corte di appello di Roma del 14.10.2015, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, DPR n. 309/90, aggravato anche ai sensi dell'art. 99, comma 4 cod. pen., per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 DPR n. 309/90 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di anni otto di reclusione anziché di anni sei di reclusione, per fatti aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 del citato DPR.), e, conseguentemente, riduceva il trattamento sanzionatorio nella misura di anni undici, mesi sei di reclusione ed C. 60.000,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto "violazione di legge e vizio di motivazione per mancai correlazione tra il trattamento sanzionatorio e quello derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019". ‘(.,, Ha, in proposito, sostenuto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe calcolato in termini peggiorativi la misura della pena base (anni sette di reclusione), laddove nel giudizio di cognizione essa era stata determinata nella misura di anni otto di reclusione (corrispondente al minimo edittale allora vigente), con la conseguenza che non avrebbe rimosso gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza di condanna fondata, sia pure in parte, sulla norma dichiarata incostituzionale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 80 DPR 309/90 e 99, comma 4, cod. pen. con riguardo alla omessa specificazione dei criteri che hanno orientato la discrezionalità del Giudice nel determinare gli aumenti di pena per le circostanze aggravanti". L'ordinanza - secondo la difesa - meriterebbe censura in quanto avrebbe immotivatamente applicato i medesimi aumenti di pena determinati dal giudice della cognizione per effetto delle ritenute circostanze aggravanti (anni quattro di reclusione, in relazione all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/90; mesi sei di reclusione, in relazione all'aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.), senza considerare che, essendo stata la pena base rideterminata nella misura di anni sette di reclusione, l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/90 avrebbe dovuto essere rideterminato nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione;cosicché, con l'aumento di pena (mesi sei di reclusione) per l'aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., la pena detentiva avrebbe dovuto essere rideterminata nella misura finale di anni undici di reclusione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, non ricorre la dedotta violazione di legge e neppure il rappresentato vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, infatti, nel rideterminare la pena base per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, ha proceduto - come espressamente argomentato - a una valutazione complessiva della gravità e delle modalità dei fatti delittuosi accertati (articolata importazione di ingente quantitativo di cocaina), nonché della personalità del Lombardi (soggetto gravato da numerosi precedenti penali specifici) e, sulla base di tali elementi, ha ritenuto di rideterminare la pena base nella misura di anni sette di reclusione (in misura, cioè, di poco superiore al "nuovo" minimo edittale previsto dalla norma, come risultante dalla pronuncia di incostituzionalità n. 40 del 2019 e, comunque, inferiore alla pena di anni otto di reclusione indicata dal giudice della cognizione). 2. Tale modo di procedere è perfettamente in linea con la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, citata anche nell'ordinanza impugnata, secondo cui si deve escludere che la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione debba essere effettuata secondo un criterio matematico - proporzionale, dovendo, invece, detto giudice apprezzare, in via discrezionale, la congruità della pena alla stregua dei criteri tutti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., al fine di verificarne l'adeguatezza e la proporzionalità, tenendo conto della "nuova" perimetrazione edittale. 3. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso. E in vero, il giudice dell'esecuzione - nel determinare l'aumento di pena, per effetto dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, nella misura di anni quattro di reclusione (cioè, nella stessa misura indicata dal giudice della cognizione), sebbene avesse ridotto l'entità della pena base (anni sette, anziché anni otto di reclusione) - non ha violato il divieto di reformatio in peius. La più favorevole cornice edittale, applicabile a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, infatti, postula una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, in sede esecutiva, da compiere tenendo conto del "fatto" così come accertato in sede di cognizione, ma non anche dei termini matematici espressi da tale giudice neppure con riguardo agli elementi circonstanziali del reato. Peraltro, giova osservare che l'aumento di pena, per effetto della citata aggravante, non è superiore al massimo consentito dalla legge, sicché, anche sotto detto profilo, lo stesso non può essere ritenuto "illegale". 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il hcorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 9 settembre 2021 I