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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45411/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato di energia elettrica, dichiarata dal Tribunale di Palermo.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, oltre a essere generico - in quanto, a fronte della motivazione logica e corretta della sentenza impugnata, mancante dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e privo di indicazione degli elementi posti a sostegno della censura formulata, e, dunque, tale da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato - è anche illogico - poiché censura l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7), cod. pen. già esclusa nel primo grado di giudizio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato di energia elettrica, dichiarata dal Tribunale di Palermo. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, oltre a essere generico - in quanto, a fronte della motivazione logica e corretta della sentenza impugnata, mancante dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e privo di indicazione degli elementi posti a sostegno della censura formulata, e, dunque, tale da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato - è anche illogico - poiché censura l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7), cod. pen. già esclusa nel primo grado di giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 45411/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris