Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:333
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0006
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
8 maggio 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito al consumo – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1 – Clausola di decadenza dal beneficio del termine – Sindacato giurisdizionale – Assenza di normativa nazionale che disciplini la clausola di decadenza dal termine – Criteri di valutazione dell’abusività»
Nelle cause riunite C‑6/24 e C‑231/24,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] n. 8 de A [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado n. 8 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisioni rispettivamente del 19 dicembre 2023 e del 26 febbraio 2024, pervenute in cancelleria il 4 gennaio e il 26 marzo 2024, nei procedimenti
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑6/24),
VX
(C‑231/24),
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da M.Á. [OSCURATO:PERSONA], J.M. [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], abogados;
–
per il governo spagnolo, da P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da I. [OSCURATO:PERSONA] e P. Kienapfel, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
GU 1993, L 95, pag. 29
).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] SA, istituto bancario di diritto spagnolo, da un lato, e consumatori, dall’altro – rispettivamente, WE, nella causa C‑6/24, e VX, nella causa C‑231/24 –, in merito al carattere asseritamente abusivo di una clausola di decadenza dal beneficio del termine contenuta in contratti di prestito personale conclusi tra tali parti.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13:
«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibro dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
4
L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
5
L’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
Diritto spagnolo
6
L’articolo 693, paragrafo 2, della Ley 1/2000 de [OSCURATO:PERSONA] (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575), come modificata dalla Ley 42/2015 de reforma de la Ley 1/2000 (legge 42/2015 recante riforma della legge 1/2000), del 5 ottobre 2015 (BOE n. 239, del 6 ottobre 2015), relativo all’esigibilità anticipata dei debiti con pagamento frazionato, così dispone:
«La totalità dell’importo dovuto per il capitale e gli interessi può essere richiesta secondo le condizioni convenute nell’atto costitutivo del prestito e annotate nel corrispondente registro. Quando si tratta di un prestito o di un credito stipulato da una persona fisica e garantito da un’ipoteca su un’abitazione o avente ad oggetto l’acquisto di un immobile residenziale, si applicano le disposizioni dell’articolo 24 della legge 5/2019, che disciplina i contratti di credito immobiliare, e, se del caso, l’articolo 129
bis
della legge sull’ipoteca».
7
L’articolo 24 della Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (legge 5/2019 sui contratti di credito immobiliare), del 15 marzo 2019 (BOE n. 65, del 16 marzo 2019), è così formulato:
«1. Nei contratti di credito il cui debitore, fideiussore o garante è una persona fisica e che sono assisiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia reale su beni immobili residenziali o sono destinati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su terreni o immobili residenziali costruiti o da costruire, il debitore perde il beneficio del termine e il contratto scade anticipatamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a)
il debitore è in ritardo nel pagamento di una parte del capitale del prestito o degli interessi;
b)
l’importo delle rate scadute e non pagate è almeno pari:
i.
al 3% dell’importo del capitale concesso, se il ritardo si verifica nella prima metà della durata del prestito. Tale condizione si considera soddisfatta quando le rate scadute e non pagate corrispondono al mancato pagamento di dodici mensilità o di un numero di mensilità tale da significare che il debitore è venuto meno al suo obbligo per un periodo almeno equivalente a dodici mesi;
ii.
al 7% dell’importo del capitale concesso, se il ritardo si verifica nella seconda metà della durata del prestito. Tale condizione si considera soddisfatta quando le rate scadute e non pagate corrispondono al mancato pagamento di quindici mensilità o di un numero di mensilità tale da significare che il debitore è venuto meno al suo obbligo per un periodo almeno equivalente a quindici mesi;
c)
il creditore ha intimato al debitore di adempiere concedendogli un termine di almeno un mese per l’esecuzione e avvertendolo che, in caso contrario, chiederà il rimborso dell’intero debito residuo.
2. Le disposizioni del presente articolo non possono essere derogate da accordi contrari».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
8
Il 5 luglio e il 15 settembre 2022, WE e VX hanno concluso con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto di prestito personale per un importo, rispettivamente, di EUR 10600 rimborsabile in cinque anni, il primo, e di EUR 6000 rimborsabile in otto anni, il secondo.
9
Conformemente alla clausola n. 13 delle condizioni generali di tali contratti di prestito (in prosieguo: la «clausola controversa»), in caso di mancato pagamento l’istituto bancario può dichiarare il prestito scaduto, rendendo immediatamente esigibili le somme dovute.
10
Nella clausola controversa è precisato che il pagamento si intende mancato se sono soddisfatte tre condizioni cumulative. In primo luogo, il debitore è in ritardo nel pagamento di una parte del capitale del prestito o degli interessi. In secondo luogo, l’importo delle rate scadute e non pagate ammonta ad almeno il 3% del capitale concesso, se il ritardo si verifica nella prima metà della durata del prestito, o ad almeno il 7% di quest’ultimo, se il ritardo si verifica nella seconda metà della durata del prestito. In terzo luogo, il debitore deve essere stato diffidato dall’istituto bancario a pagare le somme dovute entro il termine di un mese.
11
Dopo aver dichiarato il prestito scaduto conformemente alla clausola controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due istanze di ingiunzione di pagamento dinanzi allo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] n. 8 de A [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado n. 8 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio, nei confronti di WE e VX.
12
Tale giudice esprime dubbi quanto alla conformità della clausola controversa con la direttiva 93/13 alla luce delle sentenze del 14 marzo 2013, Aziz (
C‑415/11
,
EU:C:2013:164
, punto
73
), e del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑421/14
,
EU:C:2017:60
, punti
66
e
67
), nelle quali la Corte ha dichiarato che tra gli elementi che possono essere presi in considerazione per valutare il carattere abusivo di una tale clausola figura l’esistenza, nella normativa nazionale, di mezzi che consentano al consumatore di evitare l’esigibilità anticipata del prestito o di ovviare ai suoi effetti, cosa che manca nel diritto spagnolo per i contratti di prestito personale, quali i contratti di cui trattasi nei procedimenti principali. La clausola controversa contenuta in questi ultimi offrirebbe tuttavia tale possibilità al debitore, al pari di quanto prevede la normativa nazionale applicabile ai contratti di mutuo ipotecario. Il medesimo giudice si chiede, peraltro, se un termine di un mese per estinguere il saldo debitore del prestito, come quello fissato da tale clausola, sia sufficiente per consentire effettivamente al consumatore di evitare l’esigibilità anticipata del prestito o di ovviare ai suoi effetti una volta che la decadenza del termine sia stata dichiarata.
13
In tali circostanze, lo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] n. 8 de A [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado n. 8 di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se una clausola di esigibilità anticipata che preveda la possibilità di far venir meno o di evitare detta esigibilità entro un certo termine sia compatibile con gli articoli 3, paragrafo 1, e 7 della [direttiva 93/13], o se tale possibilità debba essere riconosciuta da una specifica disposizione nazionale.
2)
In caso di risposta in senso affermativo alla questione precedente, quale sarebbe un termine ragionevole».
14
Con decisione del presidente della Corte del 26 aprile 2024, le cause C‑6/24 e C‑231/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15
In limine, occorre ricordare che secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, compete a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva incombe alla Corte di riformulare, se necessario, le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 7 novembre 2024, ERB [OSCURATO:PERSONA] II,
C‑178/23
,
EU:C:2024:943
, punto
26
e giurisprudenza citata).
16
A tal riguardo, occorre precisare che, nell’ambito dei procedimenti principali, il giudice del rinvio ha proceduto al controllo d’ufficio dell’eventuale abusività della clausola controversa la cui attuazione è all’origine delle domande di ingiunzione di pagamento di cui è investito. Tale giudice non si interroga sull’esistenza di mezzi giurisdizionali per far cessare l’inserzione di clausole abusive, in conformità dell’articolo 7 della direttiva 93/13, bensì sulla qualificazione stessa di tali clausole come abusive, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
17
Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve ritenere che, con la sua prima questione, esso domandi, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione dell’eventuale abusività di una clausola di decadenza dal termine contenuta in un contratto di prestito personale, si possa tener conto del fatto che tale clausola consente al consumatore di evitare l’esigibilità anticipata del prestito o di ovviare ai suoi effetti, o se occorra che tale possibilità sia prevista in una norma di diritto nazionale specificamente applicabile ai contratti di prestito personale.
18
Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione [sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole),
C‑531/22
,
EU:C:2024:58
, punto
63
].
19
Da un lato, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore interessato, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto; dall’altro, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, una siffatta clausola abusiva non vincola il consumatore.
20
In tale contesto, e per garantire il livello elevato di protezione dei consumatori enunciato all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare, anche d’ufficio, la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto a tal fine necessari. A tal riguardo, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definiscono, nel loro insieme, i criteri generali che consentono al giudice nazionale di valutare la natura abusiva delle clausole contrattuali soggette alle disposizioni di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka,
C‑598/21
,
EU:C:2023:845
, punti
74
e
75
).
21
Riferendosi alle nozioni di «buona fede» e di «significativo squilibrio» a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale (sentenza del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka,
C‑598/21
,
EU:C:2023:845
, punto
76
).
22
Per quanto riguarda la questione di quali siano le circostanze in cui uno squilibrio significativo sia creato «malgrado il requisito della buona fede», a tale fine, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell’ambito di un negoziato individuale (sentenza del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka,
C‑598/21
,
EU:C:2023:845
, punto
78
).
23
Inoltre, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole di detto contratto o di un altro contratto da cui esso dipenda (sentenza del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka,
C‑598/21
,
EU:C:2023:845
, punto
79
).
24
Al punto 66 della sentenza del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑421/14
,
EU:C:2017:60
), vertente non su un contratto di prestito personale, bensì su un contratto di mutuo ipotecario di lunga durata, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che al fine di determinare se una clausola contrattuale produca un significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve esaminare, in particolare, se la facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda dall’inadempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell’importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza di disposizioni contrattuali specifiche e se il diritto nazionale conferisca al consumatore mezzi adeguati ed efficaci che gli consentano, allorché lo stesso è soggetto all’applicazione di una siffatta clausola, di ovviare agli effetti dell’esigibilità del mutuo.
25
Peraltro, al punto 35 della sentenza dell’8 dicembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du [OSCURATO:PERSONA] (
C‑600/21
,
EU:C:2022:970
), la Corte ha precisato che tali criteri non possono essere considerati né cumulativi né alternativi, ma devono essere intesi come facenti parte dell’insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto di cui trattasi, che il giudice nazionale deve esaminare per valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
26
Nel caso di specie, come indicato dal giudice del rinvio, la normativa spagnola non inquadra le clausole di decadenza dal termine nei contratti di prestito personale, ma solo nei contratti di mutuo ipotecario. Tuttavia, la clausola controversa contenuta nei contratti di prestito di cui trattasi nei procedimenti principali prevede un modo per il consumatore di evitare l’esigibilità anticipata del prestito o di ovviare ai suoi effetti, pagando le somme restanti dovute a titolo del prestito entro il termine di un mese dalla diffida notificata dall’istituto bancario, al pari di quanto previsto dalla normativa nazionale afferente ai contratti di mutuo ipotecario.
27
Conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 24 e 25 della presente sentenza, il giudice nazionale deve determinare se una clausola di decadenza dal termine produca un significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, alla luce – tra gli altri – del criterio dell’esistenza di mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore di evitare l’applicazione di tale clausola o di ovviare ai suoi effetti. Orbene, il fatto che i mezzi che consentono di conseguire siffatto risultato siano previsti dalla stessa clausola contrattuale di decadenza dal termine e non da una norma di diritto nazionale specificamente applicabile ai contratti di cui trattasi nei procedimenti principali è irrilevante e, in ogni caso, non è tale da rendere tale clausola contrattuale abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
28
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione dell’eventuale abusività di una clausola di decadenza dal beneficio del termine contenuta in un contratto di prestito personale, si può tener conto del fatto che tale clausola consente al consumatore di evitare l’esigibilità anticipata del prestito o di ovviare ai suoi effetti, senza che tale possibilità debba essere prevista da una norma di diritto nazionale specificamente applicabile ai contratti di prestito personale.
Sulla seconda questione
29
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che costituisce un mezzo adeguato ed efficace che consente al consumatore di evitare l’applicazione della clausola di decadenza dal termine del contratto di prestito personale o di ovviare ai suoi effetti la facoltà contrattuale offerta a tale consumatore di pagare le somme restanti dovute a titolo del prestito entro un termine fissato a un mese, a decorrere dalla diffida inviata dall’istituto bancario.
30
A tal riguardo si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la competenza della Corte in materia verte sull’interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva e all’allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale ai sensi delle disposizioni della stessa direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie (sentenza dell’8 dicembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du [OSCURATO:PERSONA],
C‑600/21
,
EU:C:2022:970
, punto
38
e giurisprudenza citata).
31
Per quanto riguarda la clausola controversa di decadenza dal termine del contratto di prestito personale in caso di mancato pagamento, il giudice del rinvio deve esaminare, in particolare, se la facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il prestito nella sua interezza dipenda dall’inadempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui un siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell’importo del prestito, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia e se il diritto nazionale o una clausola del contratto conferisca al consumatore mezzi adeguati ed efficaci che gli consentano di evitare l’applicazione della clausola di decadenza dal termine o di ovviare agli effetti di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑421/14
,
EU:C:2017:60
, punto
66
).
32
Ai punti 47 e 48 della sentenza del 25 gennaio 2024, Caixabank (Prescrizione di rimborso delle spese ipotecarie) (
da C‑810/21 a C‑813/21
,
EU:C:2024:81
), la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda un termine di prescrizione, in sostanza, che, per essere considerato compatibile con il principio di effettività, da un lato, tale termine doveva essere materialmente sufficiente per consentire al consumatore di preparare e proporre un ricorso effettivo al fine di far valere i diritti che egli traeva dalla direttiva 93/13 e, dall’altro, che il consumatore doveva aver avuto la possibilità di conoscere i suoi diritti prima che tale termine iniziasse a decorrere o scadesse.
33
Nel caso di specie, dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che l’obbligazione non adempiuta dai consumatori interessati, ossia il rimborso delle rate del prestito, presenta un carattere essenziale nell’ambito del rapporto contrattuale in oggetto nonché un carattere sufficientemente grave rispetto alla durata e all’importo del prestito. Gli interrogativi del giudice del rinvio sono circoscritti alla valutazione dell’adeguatezza ed efficacia del termine di un mese impartito a tali consumatori al fine di evitare l’applicazione della clausola di esigibilità immediata delle somme dovute a titolo del prestito o di ovviare ai suoi effetti.
34
Secondo il giudice del rinvio, tale clausola corrisponde a una disposizione del diritto nazionale applicabile ai contratti di mutuo garantiti da un’ipoteca su beni immobili residenziali o il cui oggetto è l’acquisto di un siffatto bene. Essa intende così stabilire un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di questo tipo di contratti. Tale disposizione, vale a dire l’articolo 24, paragrafo 1, della legge 5/2019, prevede che la decadenza dal termine possa aver luogo solo se il creditore ha concesso al debitore un termine di almeno un mese per porre rimedio al mancato pagamento constatato.
35
Pertanto, al fine di valutare se il mezzo offerto al consumatore per evitare l’esigibilità anticipata del prestito o per ovviare ai suoi effetti presenti un carattere adeguato ed efficace, nell’ambito della sua analisi globale dell’esistenza di un significativo squilibrio a danno del consumatore che una clausola di decadenza dal termine può creare, il giudice del rinvio può utilmente tener conto, in particolare, della circostanza che il termine di regolarizzazione sia materialmente sufficiente per consentire al consumatore di realizzare l’operazione di pagamento richiesta. A tal riguardo, è particolarmente rilevante l’esistenza di disposizioni nella normativa nazionale che prevedono, nell’ambito di rapporti contrattuali analoghi, un siffatto termine a favore del debitore.
36
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, è ipotizzabile che un giudice nazionale possa essere indotto a ritenere che un termine di un mese impartito al consumatore da una clausola di decadenza per estinguere il saldo debitore del prestito, a partire da una diffida inviata dal creditore, costituisca un mezzo adeguato ed efficace che gli consente di evitare l’applicazione di tale clausola o di ovviare ai suoi effetti.
37
Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione dell’eventuale abusività di una clausola di decadenza dal beneficio del termine contenuta in un contratto di prestito, il giudice nazionale è tenuto a verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei mezzi che consentono al consumatore di evitare l’esigibilità anticipata del prestito o di ovviare ai suoi effetti, prendendo in considerazione, in particolare, il carattere materialmente sufficiente del termine offertogli per effettuare il richiesto pagamento delle somme restanti dovute a titolo del prestito. A tal riguardo, l’esistenza di disposizioni nella normativa nazionale che prevedono, nell’ambito di rapporti contrattuali analoghi, un siffatto termine a favore del debitore costituisce un elemento particolarmente rilevante.
Sulle spese
38
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
deve essere interpretato nel senso che:
ai fini della valutazione dell’eventuale abusività di una clausola di decadenza dal beneficio del termine contenuta in un contratto di prestito personale, si può tener conto del fatto che tale clausola consente al consumatore di evitare l’esigibilità anticipata del prestito o di ovviare ai suoi effetti, senza che tale possibilità debba essere prevista da una norma di diritto nazionale specificamente applicabile ai contratti di prestito personale.
2)
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13
deve essere interpretato nel senso che:
ai fini della valutazione dell’eventuale abusività di una clausola di decadenza dal beneficio del termine contenuta in un contratto di prestito, il giudice nazionale è tenuto a verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei mezzi che consentono al consumatore di evitare l’esigibilità anticipata del prestito o di ovviare ai suoi effetti, prendendo in considerazione, in particolare, il carattere materialmente sufficiente del termine offertogli per effettuare il richiesto pagamento delle somme restanti dovute a titolo del prestito. A tal riguardo, l’esistenza di disposizioni nella normativa nazionale che prevedono, nell’ambito di rapporti contrattuali analoghi, un siffatto termine a favore del debitore costituisce un elemento particolarmente rilevante.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.