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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 44417/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 28 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Catania, che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 476 cod. pen., commesso quale addetto alla consegna di una raccomandata con avviso di ricevimento, apponendo la falsa sottoscrizione del ricevente.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, premettendo di rinunziare alla prescrizione.

A questo riguardo, in allegato al ricorso vi è un'espressa dichiarazione in tal senso, sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] e controfirmata dal difensore.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 469, 598, 599 e 601 cod. proc. pen. e nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata siccome emessa de plano dalla Corte di merito, in spregio agli insegnamenti di Sezioni Unite Iannelli.

Il ricorrente cita altresì una sentenza (rectius un'ordinanza, n.d.e.) della prima sezione penale di questa Corte che ha definito abnorme la sentenza predibattimentale emessa in assenza dei presupposti di legge ed ha rimesso nuovamente la questione alle Sezioni Unite.

Nella specie il ricorrente ha interesse all'annullamento della sentenza impugnata al fine di poter far valere la rinunzia alla prescrizione ed insistere per l'assoluzione nel merito, rilevante anche ai fini dell'impugnazione del licenziamento che è conseguito alla condanna

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato essendovi la prova della sua innocenza.

Nel giudizio di primo grado era emerso, infatti, che l'autore della contraffazione era il padre del ricevente la missiva, come risultante dalle indagini dei Carabinieri e dalla consulenza grafologica della difesa, che aveva escluso che la firma "[OSCURATO:PERSONA]" (nome corrispondente a quello del destinatario della missiva), presente sull'avviso di ricevimento, fosse stata apposta dall'imputato.

Il ricorrente, ancora, lamenta la mancata assoluzione perché la perizia svolta dal Giudice era inutilizzabile, in quanto viziata da quesiti errati e perché eseguita senza esaminare l'originale del documento.

Inoltre, la risposta del perito non era stata netta nel senso della paternità della sottoscrizione.

Conclude il ricorrente affermando che la denunzia contro ignoti di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun rilievo probatorio perché era servita per opporsi ad una cartella esattoriale di 35.000 euro, l'accertamento del c.t. del pubblico ministero era di parte e privo di qualsiasi attendibilità e nessun dato certo poteva ricavarsi dalla deposizione dei testi escussi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Catania per il giudizio.

1. La premessa è che, da quanto emerge dagli atti, la Corte di appello di Catania ha prosciolto per prescrizione l'imputato, adottando un provvedimento in camera di consiglio, intestato come "sentenza predibattimentale", senza che la deliberazione sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti.

A tale prescrizione l'imputato, con atto ritualmente formalizzato in uno al ricorso, ha rinunziato.2.

Tanto premesso, ad onta della sequenza dei motivi presentati dall'imputato, va prima data risposta al secondo di essi che invoca il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. da parte di questa Corte.

Ebbene, gli elementi addotti dal ricorrente riguardano il merito della regiudicanda — nel quale la Corte non può scendere — ed invocano una nuova interpretazione delle fonti di prova, giammai evidenziando i presupposti per l'applicazione della norma suindicata; quest'ultima presuppone, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

2. Quanto al secondo motivo di ricorso — teso ad ottenere un annullamento della sentenza impugnata per consentire la celebrazione del giudizio di merito sulla scorta della rinunzia alla prescrizione formalizzata in uno al ricorso — il Collegio osserva quanto segue.

2.1. E' pacifico che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809).

La stessa sentenza Iannelli aveva anche sancito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l'imputato ex ad 129, comma 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato.

Ciò posto, Sezioni Unite Iannelli aveva altresì statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest'ultima.

Tale principio attiene all'interesse a ricorrere dell'imputato rispetto ad una pronunzia di tal fatta.

L'autorevole precedente in parola, infatti, aveva anche affermato l'insussistenza dell'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione.

2.2. Orbene, rispetto alla questione è intervenuta, con rilevanza tranchant, la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattinnentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

E questo già consentirebbe di rispondere, ritenendolo fondato, al primo motivo di ricorso, con il quale veniva dedotta la questione processuale su cui ci si è soffermati, annullando così la sentenza impugnata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.

2.3. A ciò si aggiunga, per completezza, che alle medesime conclusioni sarebbe stato possibile giungere, nella specifica regiudicanda al vaglio odierno di questa Corte, anche in assenza della decisione della Consulta, avendo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] rinunziato alla prescrizione.

In quest'ultimo caso, infatti, già nella sentenza Iannelli si traevano spunti per ritenere che la stimata mancanza di interesse al ricorso da parte dell'imputato trovasse un limite nella rinunzia alla prescrizione e tale principio è stato espressamente sancito da Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272 (esso poteva trarsi anche da Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562).

La rinunzia alla prescrizione, infatti, fa sì che la dichiarazione di nullità e la regressione del procedimento comporti la restituzione al prevenuto della possibilità di veder celebrato un processo di appello esteso al merito della res iudicanda.

Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di contraddittorio in appello ha impedito all'imputato — che non avrebbe potuto farlo prima della maturazione del termine (ex multis, Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 271292 Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248739) — di rinunziare alla prescrizione in quella sede e di paralizzare il proscioglimento per la causa estintiva, sicché è stato possibile formalizzare tale rinunzia solo con il ricorso per cassazione.3.

Da tutto quanto sopra illustrato discende che la Corte di appello di Catania, a cui vanno rimessi gli atti, dovrà celebrare il processo a carico del ricorrente.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 28 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Catania, che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 476 cod. pen., commesso quale addetto alla consegna di una raccomandata con avviso di ricevimento, apponendo la falsa sottoscrizione del ricevente. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, premettendo di rinunziare alla prescrizione. A questo riguardo, in allegato al ricorso vi è un'espressa dichiarazione in tal senso, sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] e controfirmata dal difensore. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 469, 598, 599 e 601 cod. proc. pen. e nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata siccome emessa de plano dalla Corte di merito, in spregio agli insegnamenti di Sezioni Unite Iannelli. Il ricorrente cita altresì una sentenza (rectius un'ordinanza, n.d.e.) della prima sezione penale di questa Corte che ha definito abnorme la sentenza predibattimentale emessa in assenza dei presupposti di legge ed ha rimesso nuovamente la questione alle Sezioni Unite. Nella specie il ricorrente ha interesse all'annullamento della sentenza impugnata al fine di poter far valere la rinunzia alla prescrizione ed insistere per l'assoluzione nel merito, rilevante anche ai fini dell'impugnazione del licenziamento che è conseguito alla condanna 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato essendovi la prova della sua innocenza. Nel giudizio di primo grado era emerso, infatti, che l'autore della contraffazione era il padre del ricevente la missiva, come risultante dalle indagini dei Carabinieri e dalla consulenza grafologica della difesa, che aveva escluso che la firma "[OSCURATO:PERSONA]" (nome corrispondente a quello del destinatario della missiva), presente sull'avviso di ricevimento, fosse stata apposta dall'imputato. Il ricorrente, ancora, lamenta la mancata assoluzione perché la perizia svolta dal Giudice era inutilizzabile, in quanto viziata da quesiti errati e perché eseguita senza esaminare l'originale del documento. Inoltre, la risposta del perito non era stata netta nel senso della paternità della sottoscrizione. Conclude il ricorrente affermando che la denunzia contro ignoti di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun rilievo probatorio perché era servita per opporsi ad una cartella esattoriale di 35.000 euro, l'accertamento del c.t. del pubblico ministero era di parte e privo di qualsiasi attendibilità e nessun dato certo poteva ricavarsi dalla deposizione dei testi escussi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Catania per il giudizio. 1. La premessa è che, da quanto emerge dagli atti, la Corte di appello di Catania ha prosciolto per prescrizione l'imputato, adottando un provvedimento in camera di consiglio, intestato come "sentenza predibattimentale", senza che la deliberazione sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti. A tale prescrizione l'imputato, con atto ritualmente formalizzato in uno al ricorso, ha rinunziato.2. Tanto premesso, ad onta della sequenza dei motivi presentati dall'imputato, va prima data risposta al secondo di essi che invoca il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. da parte di questa Corte. Ebbene, gli elementi addotti dal ricorrente riguardano il merito della regiudicanda — nel quale la Corte non può scendere — ed invocano una nuova interpretazione delle fonti di prova, giammai evidenziando i presupposti per l'applicazione della norma suindicata; quest'ultima presuppone, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 2. Quanto al secondo motivo di ricorso — teso ad ottenere un annullamento della sentenza impugnata per consentire la celebrazione del giudizio di merito sulla scorta della rinunzia alla prescrizione formalizzata in uno al ricorso — il Collegio osserva quanto segue. 2.1. E' pacifico che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). La stessa sentenza Iannelli aveva anche sancito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l'imputato ex ad 129, comma 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. Ciò posto, Sezioni Unite Iannelli aveva altresì statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest'ultima. Tale principio attiene all'interesse a ricorrere dell'imputato rispetto ad una pronunzia di tal fatta. L'autorevole precedente in parola, infatti, aveva anche affermato l'insussistenza dell'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione. 2.2. Orbene, rispetto alla questione è intervenuta, con rilevanza tranchant, la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattinnentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. E questo già consentirebbe di rispondere, ritenendolo fondato, al primo motivo di ricorso, con il quale veniva dedotta la questione processuale su cui ci si è soffermati, annullando così la sentenza impugnata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello per il giudizio. 2.3. A ciò si aggiunga, per completezza, che alle medesime conclusioni sarebbe stato possibile giungere, nella specifica regiudicanda al vaglio odierno di questa Corte, anche in assenza della decisione della Consulta, avendo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] rinunziato alla prescrizione. In quest'ultimo caso, infatti, già nella sentenza Iannelli si traevano spunti per ritenere che la stimata mancanza di interesse al ricorso da parte dell'imputato trovasse un limite nella rinunzia alla prescrizione e tale principio è stato espressamente sancito da Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272 (esso poteva trarsi anche da Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562). La rinunzia alla prescrizione, infatti, fa sì che la dichiarazione di nullità e la regressione del procedimento comporti la restituzione al prevenuto della possibilità di veder celebrato un processo di appello esteso al merito della res iudicanda. Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di contraddittorio in appello ha impedito all'imputato — che non avrebbe potuto farlo prima della maturazione del termine (ex multis, Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 271292 Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248739) — di rinunziare alla prescrizione in quella sede e di paralizzare il proscioglimento per la causa estintiva, sicché è stato possibile formalizzare tale rinunzia solo con il ricorso per cassazione.3. Da tutto quanto sopra illustrato discende che la Corte di appello di Catania, a cui vanno rimessi gli atti, dovrà celebrare il processo a carico del ricorrente. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone t
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