Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32477/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IA) il 10/05/1998Morgan [OSCURATO:PERSONA] nato a (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BenEsezobor e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente attesal'identità della questione sollevata;ritenuto che l'unico motivo articolato nei ricorsi, con cui si deduce, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e viziodi motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenzaimpugnata in ordine alle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa, non è consentito perché si fonda su una rivalutazione delletestimonianze e su una ricostruzione del fatto alternativa a quella dei giudici dimerito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporrela propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portataalla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che lasorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra lealtre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che è altresì inammissibile ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilitàdella deposizione della persona offesa, essendo esso precluso innanzi allaSuprema Corte, in ossequio al principio secondo il quale la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto chetrova la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudicedi merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudicenon sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012,Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.271623 - 01);che, nel caso di specie, la Corte d'appello ha dato conto, con motivazionecongrua, delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibile la persona offesa,evidenziando la chiarezza, la precisione e l'assenza di contraddizioni delle suedichiarazioni, riscontrate, tra l'altro, dal certificato medico in atti, attestante unacefalea post traumatica, e dagli accertamenti effettuati in ordine ai prelievibancari, coerenti con quanto dalla stessa dichiarato; sicché le censure deiricorrenti, pur formalmente prospettate come vizio di motivazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si risolvono nella merareiterazione delle medesime doglianze già sollevate con gli atti di appello epuntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza un reale confronto criticocon la motivazione impugnata, dovendosi pertanto ritenere le stesse nonspecifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA) il 10/05/1998Morgan [OSCURATO:PERSONA] nato a (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BenEsezobor e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente attesal'identità della questione sollevata;ritenuto che l'unico motivo articolato nei ricorsi, con cui si deduce, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e viziodi motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenzaimpugnata in ordine alle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa, non è consentito perché si fonda su una rivalutazione delletestimonianze e su una ricostruzione del fatto alternativa a quella dei giudici dimerito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporrela propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portataalla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che lasorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra lealtre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che è altresì inammissibile ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilitàdella deposizione della persona offesa, essendo esso precluso innanzi allaSuprema Corte, in ossequio al principio secondo il quale la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto chetrova la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudicedi merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudicenon sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.271623 - 01);che, nel caso di specie, la Corte d'appello ha dato conto, con motivazionecongrua, delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibile la persona offesa,evidenziando la chiarezza, la precisione e l'assenza di contraddizioni delle suedichiarazioni, riscontrate, tra l'altro, dal certificato medico in atti, attestante unacefalea post traumatica, e dagli accertamenti effettuati in ordine ai prelievibancari, coerenti con quanto dalla stessa dichiarato; sicché le censure deiricorrenti, pur formalmente prospettate come vizio di motivazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si risolvono nella merareiterazione delle medesime doglianze già sollevate con gli atti di appello epuntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza un reale confronto criticocon la motivazione impugnata, dovendosi pertanto ritenere le stesse nonspecifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32477/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris