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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 1952

Cassazione n. 00957/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1952 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 10 febbraio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 R.D. 267/42, rideterminando la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267/42 nella misura di due anni, confermando nel resto (fatto commesso in Avellino il 3 aprile 2014); [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, sono generici e non consentiti in questa sede, posto che articolano censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, in assenza di allegazione di specifici e documentati travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794) (vedasi pagg. 4 e 5, punto

2.2. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla consapevolezza dell'imputato che dalla condotta tenuta in ordine alla custodia e alla tenuta delle scritture contabili societarie potessero derivare le conseguenze antigiuridiche stigmatizzate dalle norme delle quali si è affermata la violazione); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1952 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 10 febbraio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 R.D. 267/42, rideterminando la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267/42 nella misura di due anni, confermando nel resto (fatto commesso in Avellino il 3 aprile 2014); [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, sono generici e non consentiti in questa sede, posto che articolano censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, in assenza di allegazione di specifici e documentati travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794) (vedasi pagg. 4 e 5, punto 2.2. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla consapevolezza dell'imputato che dalla condotta tenuta in ordine alla custodia e alla tenuta delle scritture contabili societarie potessero derivare le conseguenze antigiuridiche stigmatizzate dalle norme delle quali si è affermata la violazione); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 I
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