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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21806/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 131/RG. 39882 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 651 e 582 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché fondato su doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito che alle pagg.5 e 6 hanno escluso, previo accertamento peritale, che l'imputato avesse un disturbo della personalità tale da incidere sulla sua capacità di intendere e di volere, anche nei termini del vizio parziale di mente.

Con riferimento poi alla sussistenza dell'aggravante comune (art. 61, primo comma, n. 10 cod. pen.), costituisce consolidato orientamento di questa Corte, richiamato correttamente dalla sentenza (pagg. 6-7), che sia il particolare disvalore dell'avere posto in essere le lesioni volontarie nei confronti di una particolare categoria di persone offese (nella specie i pubblici ufficiali) ad escludere l'assorbimento nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6 n. 25610 del 12/05/2025, Mouafae).

Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 131/RG. 39882 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 651 e 582 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché fondato su doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito che alle pagg.5 e 6 hanno escluso, previo accertamento peritale, che l'imputato avesse un disturbo della personalità tale da incidere sulla sua capacità di intendere e di volere, anche nei termini del vizio parziale di mente. Con riferimento poi alla sussistenza dell'aggravante comune (art. 61, primo comma, n. 10 cod. pen.), costituisce consolidato orientamento di questa Corte, richiamato correttamente dalla sentenza (pagg. 6-7), che sia il particolare disvalore dell'avere posto in essere le lesioni volontarie nei confronti di una particolare categoria di persone offese (nella specie i pubblici ufficiali) ad escludere l'assorbimento nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6 n. 25610 del 12/05/2025, Mouafae). Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dich P.Q.M
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