CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35060/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAR ) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 27/1/202 3; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bevila :qua Stefano, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, c D mma 1, n. 2 e 7 cod. pen.). Rilevato che il ricorrente invoca, con il primo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela. Osserva: la sentenza impugnata va annullata per difetto di que -ela. Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di pa rte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è puni bile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la pers bna offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circ bstanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su COSE esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente r giudicanda è indubbia: le circostanze aggravanti riconosciute dai Giudici di merito non rientrano, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a que sta Corte per risolvere questioni di natura processuale, non risulta che la persona i offesa abbia presentato querela, né risulta che abbia dimostrato tale volontà di punizione costituendosi parte civile (cfr. Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv . 284616). E' condivisibile quanto recentemente affermato anche da Sez.1 n. 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l'autorità giudiziaria procedente ric eva la prova dell'avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica lel regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della neces sità della sua presentazione. Non è un dovere dell'Autorità giudiziaria neppur a di disporre ricerche circa l'esistenza di una querela o di sollecitarne l'acquisiz ione, e tanto meno di disporre l'assunzione di informazioni presso la persona off( .sa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata". Conseguentemente, il reato, pur commesso prima del 30 clic embre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit., dovrà essere dichiarato improcedibile e conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio della sent enza, stante la mancanza di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione per 'aie non può essere proseguita