CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 34607/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23013/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen, disposizione che sancisce un obbligo di immediata declaratoria delle contemplate cause di non punibilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo spe- ciale della Corte di cassazione. Questa Corte di legittimità, sul punto ha peraltro da tempo chiarito che il ri- corso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura per- sonale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sot- toscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01; conf. Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 - 01 che ha precisato, nel ribadirne l'irrilevanza, che l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 - 01) Va anche ricordato che sul punto è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come mo- dificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rien- tra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limita- zione delle facoltà difensive (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01 che, in motivazione, hanno precisato che l'elevato livello N. 23013/2025 R.G. di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassa- zione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 3. Peraltro, il proposto motivo era manifestamente infondate, in quanto asso- lutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indica- zione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Ne deriva che il proposto ricorso, in ogni caso, sarebbe stato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. I giudici del gravame di merito hanno compiutamente argomentato in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 129 cod. proc. pen., fondando la propria impostazione accusatoria tanto sulla confessione resa dal ricorrente nell'udienza del 4 aprile 2024, quanto sull'evidenza probatoria offerta dai filmati di videosor- veglianza, dai quali emerge in maniera inequivoca la commissione dei furti da parte del ricorrente in concorso con altri. Quanto alla doglianza difensiva concernente l'asserita omissione, da parte della Corte di appello di Trento, di una valutazione conforme ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., deve rilevarsi che la motivazione resa in punto di trattamento san- zionatorio ha evidenziato: la sussistenza di precedenti specifici a carico dell'impu- tato; la reiterata commissione, in un'unica notte, di ben sei episodi di furto plu- riaggravato; l'entità non trascurabile dei danni cagionati; la gravità oggettiva dei fatti; nonché il rilevante pregiudizio patrimoniale arrecato. Trattandosi, pertanto, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a soste- gno, ipotesi che, nella fattispecie in esame, non ricorrono. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 23013/2025 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor