CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01045/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e denuncia: a) violazione di legge per mancata applicazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. derivante dalla condizione di bisogno economico che lo ha condotto alla commissione del delitto per evitare danni gravi a diritti fondamentali; b) travisamento delle prove sullo stato di necessità derivante dallo stato di disoccupazione acclarato dalle diverse denunce della moglie per violazione dell'obbligo di mantenimento; c) contraddittorietà della motivazione sull'esimente indicata; d) violazione di legge e mancanza di motivazione per mancata applicazione dell'art. 73,, comma 7, d. P.R. n. 309 del 1990 nonostante il comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente; e) vizio di motivazione in relazione alla sanzione applicata che ha tenuto conto solo della quantità della sanzione e non anche dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e reiterativo. 2.1. La sentenza impugnata, infatti, dopo avere descritto l'avvenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA] trovato in possesso di cocaina e marjuana per un quantitativo non trascurabile e con un principio attivo, per la cocaina, pari alli 81 % di purezza ha reso specifica ed adeguata motivazione sia circa l'assenza dello stato di necessità in termini di fatto e di diritto (pag. 5), sia circa la mancanza di presupposti dell'attenuante della collaborazione (pag. 6), sia circa gli argomenti utilizzati per la quantificazione della sanzione (pag. 7). Si tratta di valutazione che, tenuto conto della qualificazione giuridica del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990, non è affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità per ciascuna di dette censure e correttamente richiamato dalla Corte di merito 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22