CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2025
Cassazione n. 07708/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 9254 / 20 1 6 propost o da : [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difes a , in virtù di procura speciale in calce a l ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al Viale di Trastevere n. 209; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 9254/2016a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO – L’AQUILA n. 1021 / 4 / 20 1 5 , depositat a in data 30/9/2015; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 4 gennaio 202 5 ; Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate, ufficio di L’Aquila, notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “la contribuente”) un avviso di accertamento in data 29/12/2012 con il quale, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le contestò maggiori ricavi per euro 75.873. La contribuente è un operatore commerciale che opera nel campo della raccolta del gioco pubblico attraverso apparecchi per il gioco lecito, di cui al comma 6 lett. a) dell’art. 110 Tulps e agisce per conto di una serie di concessionari autorizzati dall’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA].). L’Agenzia avviò una verifica dei ricavi dichiarati dalla contribuente rivolgendole un invito ex art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 218 del 1997 al fine di controllare la congruità della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, richiedendo in particolare l’indicazione precisa delle giocate e delle vincite registrate dagli apparecchi di gioco con riferimento al detto periodo d’imposta. Sulla base dei dati comunicati dalla società concessionaria, asseritamente mai integralmente consegnati alla contribuente, l’Agenzia delle Entrate notificò l’avviso di accertamento n. TA3030202971/2012. Non andato a buon fine l’instaurato procedimento di accertamento con adesione, la contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla C.T.P. territoriale, che accolse il ricorso. r.g. n. 9254/2016a.c. 14/1/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello dell’ufficio, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado, confermando l’avviso di accertamento. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Rilevato che Con memoria depositata in data 7/1/2025, la ricorrente ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata della cartella emessa in base all’avviso di accertamento impugnato e ch e ha effettuato ogni pagamento relativo alla predetta procedura in base alla normativa di cui all’art. 6del decreto-l egge , conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225 , come risulta dall’estratto di ruolo allegato; In forza di tale modalità di definizione, il contribuente ha dichiara to di rinunciare al ricorso, chiedendo la dichiarazione di cessata materiadel contendere, con integralecompensazione delle spese di lite; Considerato che Nulla osta all’accoglimento dell’istanza della contribuente; Non vi è luogo a pronunciare sulle spese di lite, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.