Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 09325/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17797-2022 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA].

COOP., anche quale mandataria del [OSCURATO:PERSONA] d’Imprese con [OSCURATO:PERSONA].

Coop., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis presso l’indirizzo PEC dei propri difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata ope legis presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente– nonché -) [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 3570/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 09/05/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che -) il [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, 9.5.2022 n. 3570; -) hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Engie ESI e CSEL; -) l’AGCM ha depositato “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica; -) il [OSCURATO:PERSONA] con atto ritualmente depositato - dando seguito a quanto annunciato nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. - ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese; -) [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto digitalmente, per accettazione, la suddetta rinuncia; Ritenuto che -) il presente giudizio di legittimità, alla luce della suddetta rinuncia, va dichiarato estinto; -) non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio nei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto richiesto dalle stesse parti; -) nei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] da un lato, la Engie ESI e la CSEL dall’altro, le spese vanno poste a carico del rinunciante, in assenza di accettazione della richiesta di compensazione formulata da quest’ultimo; -) nei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] da un lato, l’AGCM e la [OSCURATO:SOCIETA] dall’altro, non è luogo a provvedere sulle spese, attesa l’indefensio delle parti intimate; P.Q.M. -) dichiara estinto il giudizio; -) condanna il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.295, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55; -) condanna il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.295, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17797-2022 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA]. COOP., anche quale mandataria del [OSCURATO:PERSONA] d’Imprese con [OSCURATO:PERSONA]. Coop., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis presso l’indirizzo PEC dei propri difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata ope legis presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente– nonché -) [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 3570/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 09/05/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che -) il [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, 9.5.2022 n. 3570; -) hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Engie ESI e CSEL; -) l’AGCM ha depositato “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica; -) il [OSCURATO:PERSONA] con atto ritualmente depositato - dando seguito a quanto annunciato nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. - ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese; -) [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto digitalmente, per accettazione, la suddetta rinuncia; Ritenuto che -) il presente giudizio di legittimità, alla luce della suddetta rinuncia, va dichiarato estinto; -) non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio nei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto richiesto dalle stesse parti; -) nei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] da un lato, la Engie ESI e la CSEL dall’altro, le spese vanno poste a carico del rinunciante, in assenza di accettazione della richiesta di compensazione formulata da quest’ultimo; -) nei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] da un lato, l’AGCM e la [OSCURATO:SOCIETA] dall’altro, non è luogo a provvedere sulle spese, attesa l’indefensio delle parti intimate; P.Q.M. -) dichiara estinto il giudizio; -) condanna il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.295, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55; -) condanna il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.295, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così dec
Sentenza Cassazione n. 09325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris