Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 13725/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che, nel motivo unico proposto, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello omette di verificare se la sostanza posta in sequestro avesse efficacia drogante; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che la sostanza posta in sequestro a [OSCURATO:PERSONA] sia stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA]. • Considerato, quanto alla doglianza riguardante l'efficacia drogante della sostanza caduta in sequestro, che, trattandosi di motivo nuovo non dedotto in appello, lo stesso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., i quali impongono che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze da escludersi nel caso in esame (ex multis Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631:").

Considerato in ogni caso che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile fare ricorso ad una perizia chimica tossicologica, la quale è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (cfr. Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784).

Considerato, quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che i rilievi difensivi riguardanti l'assenza di prove in ordine all'accertata cessione delle dosi di sostanza stupefacente - caduta sotto la percezione del personale operante di polizia - sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una non consentita diversa ricostruzione della vicenda.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, nel motivo unico proposto, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello omette di verificare se la sostanza posta in sequestro avesse efficacia drogante; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che la sostanza posta in sequestro a [OSCURATO:PERSONA] sia stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA]. • Considerato, quanto alla doglianza riguardante l'efficacia drogante della sostanza caduta in sequestro, che, trattandosi di motivo nuovo non dedotto in appello, lo stesso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., i quali impongono che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze da escludersi nel caso in esame (ex multis Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631:"). Considerato in ogni caso che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile fare ricorso ad una perizia chimica tossicologica, la quale è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (cfr. Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784). Considerato, quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che i rilievi difensivi riguardanti l'assenza di prove in ordine all'accertata cessione delle dosi di sostanza stupefacente - caduta sotto la percezione del personale operante di polizia - sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una non consentita diversa ricostruzione della vicenda. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 13725/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris