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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 16350/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava le istanze di misure alternative alla detenzione avanzate da Benedetto PANZICA in relazione alla pena residua di tre mesi di reclusione, inflittagli per il reato di esercizio di casa di prostituzione continuato, commesso in Alessandria dal marzo 2013 al giugno 2014.

A ragione della decisione, il Tribunale torinese valorizzava il nutrito curriculum criminale del condannato, il recente rinvenimento, in suo possesso, della somma di oltre centomila euro di provenienza illecita, la totale assenza di revisione critica e la mancanza di una prospettiva risocializzante.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: in pendenza del giudizio di cassazione risulta, infatti, dal [OSCURATO:PERSONA], che il PANZICA ha ottenuto la liberazione per intervenuta espiazione della pena (la sua uscita dal carcere risale, in particolare, alla data del 12 ottobre 2021), sicché è venuto meno l'interesse del medesimo alla definizione del presente procedimento.

La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava le istanze di misure alternative alla detenzione avanzate da Benedetto PANZICA in relazione alla pena residua di tre mesi di reclusione, inflittagli per il reato di esercizio di casa di prostituzione continuato, commesso in Alessandria dal marzo 2013 al giugno 2014. A ragione della decisione, il Tribunale torinese valorizzava il nutrito curriculum criminale del condannato, il recente rinvenimento, in suo possesso, della somma di oltre centomila euro di provenienza illecita, la totale assenza di revisione critica e la mancanza di una prospettiva risocializzante. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge. 3. Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: in pendenza del giudizio di cassazione risulta, infatti, dal [OSCURATO:PERSONA], che il PANZICA ha ottenuto la liberazione per intervenuta espiazione della pena (la sua uscita dal carcere risale, in particolare, alla data del 12 ottobre 2021), sicché è venuto meno l'interesse del medesimo alla definizione del presente procedimento. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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