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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2019

Cassazione n. 09351/2026

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a e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già Costruzioni ePartecipazioni s.p.a.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, elettivamente domiciliati, nel giudizio di appello, presso lostudio dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Venezia-Mestre, viale Ancona n. 22;– intimate –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 751/2019, depositata il 24/9/2019;Numero registro generale 13288/2020Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 9351/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;All’esito di una verifica nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(ora, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Padova,contestò alla società, con pvc del 29/5/2014, l’omessacontabilizzazione e dichiarazione di parte del valore delle rimanenzefinali, con conseguente omessa dichiarazione di parte del redditoimponibile per l’anno d’imposta 2010.In particolare, i verificatori, in seguito all’analisi delle fatturerelative ai costi sostenuti dalla società per lavorazioni esterne relativeai cantieri di [OSCURATO:PERSONA] e di Treviso, avevano rilevato che i predetticosti avevano valori significativamente superiori rispetto a quelli dellerispettive rimanenze finali.La società aveva adottato il metodo dei corrispettivi pattuiti per lacontabilizzazione delle rimanenze su lavori di durata superiore a dodicimesi, e non era ragionevole che avesse ricevuto corrispettiviaddirittura inferiori rispetto ai costi sostenuti per le lavorazioni, sicchécon il pvc del 29 maggio 2014 venne contestata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.l’omessa dichiarazione di parte delle rimanenze finali al 31 dicembre2010, fino alla concorrenza del valore dei costi sostenuti per i cantieridi Jesolo e di Treviso.Le risultanze del pvc vennero trasfuse nell’avviso di accertamentoimpugnato dalla società e dalla sua consolidante, Costruzioni ePartecipazioni s.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione), dinanzi allaC.T.P. di Padova che, nel contraddittorio con l’ufficio, accolse il ricorso.La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R. del Veneto,su appello dell’ufficio.r.g. n. 13288/2020 a.c. 23/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 13288/2020Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 9351/2026Data pubblicazione 13/04/2026Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.Le società contribuenti sono rimaste intimate.Ragioni della decisione1.

Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 115e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, del combinato dispostodell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. edell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., giacché la sentenza d’appelloargomenta sulla base di una informazione probatoria diversa da quellaemergente dagli atti di causa, atteso che lo stralcio di pvc posto a basedella motivazione è riferito ad un contribuente diverso dall’odiernacontroparte”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnatanella parte in cui afferma che l’ufficio non abbia contestato l’erroneitàdei conteggi operati dai verificatori, dedotta dalle contribuenti.Innanzitutto, argomenta l’Agenzia, le contribuenti non avrebberomai indicato quali fossero “gli altri cantieri” che gli operanti nonavrebbero verificato, le cui lavorazioni giustificherebbero l’esorbitanzadei costi sostenuti rispetto alle rimanenze contabilizzate.Inoltre, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata peressersi fondata su un pvc (processo verbale di constatazione) che nonè quello confluito nell’avviso di accertamento impugnato, bensì un altroe diverso pvc, riferito ad un diverso contribuente coinvolto in unafattispecie analoga a quella della presente controversia.Sotto tale ultimo profilo, dunque, la C.T.R. avrebbe fondato il suogiudizio su un travisamento della prova ed una errata percezione deidati emergenti dagli atti processuali.1.1.

Il motivo è fondato.Non trova riscontro l’affermazione dei giudici di appello, secondo laquale l’amministrazione finanziaria non avrebbe contestato “quantor.g. n. 13288/2020 a.c. 23/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 13288/2020Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 9351/2026Data pubblicazione 13/04/2026sostenuto in merito alla presunta erroneità dei conteggi operati daiverificatori”, né avrebbe dato risposta alla difesa delle società secondola quale esse avrebbero “operato correttamente rilevando tra lerimanenze finali il valore dei due appalti in base ai corrispettivi pattuiticosì come previsto dall’art. 93 Tuir”.In realtà, risulta dalla sentenza di primo grado, riportataintegralmente nel ricorso dell’Agenzia, che le contribuenti avevanogiustificato la discrasia tra i costi dei materiali per le lavorazioni e lerimanenze finali contabilizzate al 31 dicembre 2010 con la circostanzache nell’ammontare dei costi analizzati dai verificatori vi fossero anchequelli sostenuti per altri cantieri oltre a quelli di Jesolo e di Treviso.Orbene, con l’atto di appello, l’ufficio aveva contestato anchequesta ratio decidendi della sentenza di primo grado (oltre a quellafondata sulla asserita irrilevanza della incongruenza del valore dellerimanenze finali), deducendo che le contribuenti non avevano fornitoalcuna prova in merito all’esistenza di cantieri diversi ed ulterioririspetto a quelli di Jesolo e di Treviso.Ne consegue che l’Agenzia, sia a monte, con l’avviso diaccertamento contenente la ripresa fiscale, sia con l’atto di appello,aveva adeguatamente contestato le difese in fatto delle contribuenti,sicché chiaro appare, sotto tale profilo, l’errore di giudizio commessodai giudici territoriali.Il motivo, inoltre, è altresì fondato con riferimento al travisamentodel pvc posto alla base dell’avviso di accertamento.Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte(Cass., Sez. 3-, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679 - 06),in tema di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 115 e 360, comma1, n. 4, c.p.c. possono essere denunciate l'errata percezione e laconseguente utilizzazione, da parte del giudice di merito, di proveinesistenti e, cioè, riferite a fonti che non sono mai state dedotte inr.g. n. 13288/2020 a.c. 23/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 13288/2020Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 9351/2026Data pubblicazione 13/04/2026giudizio dalle parti oppure, se riferite a fatti o fonti appartenenti alprocesso, costituite dall'elaborazione di contenuti informativi nonriconducibili a dette fonti in alcun modo, neppure in via indiretta omediata, sempre che tali contenuti informativi abbiano, specularmenteinterpretati, il carattere della decisività.Orbene, nel caso che ci occupa, mentre i giudici di primo gradoavevano accolto il ricorso delle società anche motivando in merito“all’erroneità dei conteggi operati dai verificatori”, i giudici di appellofondano il loro decisum sulle risultanze del pvc, che avrebbero invececonfermato i valori dei costi dichiarati dalle contribuenti e la congruitàdei valori delle rimanenze.Senonché, il pvc assunto dai giudici di appello a base della sentenzaimpugnata non è il pvc posto alla base dell’avviso di accertamentoimpugnato in prime cure, ma un pvc redatto da operatori della [OSCURATO:PERSONA] e prodotto dalle contribuenti in quanto relativo a un casoanalogo (riguardo a un diverso contribuente).I giudici di appello, invece, hanno assunto tale ultimo pvc come sefosse stato posto a base dell’avviso di accertamento impugnato inprime cure, giungendo di conseguenza a ritenere, di fatto,illogicamente, che l’avviso di accertamento sarebbe stato emesso sullascorta di un pvc, in sostanza, favorevole al contribuente.Si tratta di un travisamento di una prova documentale che èrisultato anche decisivo, in quanto, se esso non fosse stato compiutodai giudici di appello, l’esito del giudizio sarebbe potuto essere diverso,incombendo sulle contribuenti l’onere di provare la congruità dei costidei cantieri oggetto della verifica con i valori delle rimanenze finali al31/12/2010.2.

In conclusione, il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e lacausa è rinviata, per nuovo esame, alla CGT-2 del Veneto che, indiversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.r.g. n. 13288/2020 a.c. 23/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 13288/2020Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 9351/2026Data pubblicazione 13/04/2026 P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 13288/2020 a.c. 23/1/2026 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già Costruzioni ePartecipazioni s.p.a.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, elettivamente domiciliati, nel giudizio di appello, presso lostudio dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Venezia-Mestre, viale Ancona n. 22;– intimate –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 751/2019, depositata il 24/9/2019;Numero registro generale 13288/2020Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 9351/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;All’esito di una verifica nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(ora, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Padova,contestò alla società, con pvc del 29/5/2014, l’omessacontabilizzazione e dichiarazione di parte del valore delle rimanenzefinali, con conseguente omessa dichiarazione di parte del redditoimponibile per l’anno d’imposta 2010.In particolare, i verificatori, in seguito all’analisi delle fatturerelative ai costi sostenuti dalla società per lavorazioni esterne relativeai cantieri di [OSCURATO:PERSONA] e di Treviso, avevano rilevato che i predetticosti avevano valori significativamente superiori rispetto a quelli dellerispettive rimanenze finali.La società aveva adottato il metodo dei corrispettivi pattuiti per lacontabilizzazione delle rimanenze su lavori di durata superiore a dodicimesi, e non era ragionevole che avesse ricevuto corrispettiviaddirittura inferiori rispetto ai costi sostenuti per le lavorazioni, sicchécon il pvc del 29 maggio 2014 venne contestata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.l’omessa dichiarazione di parte delle rimanenze finali al 31 dicembre2010, fino alla concorrenza del valore dei costi sostenuti per i cantieridi Jesolo e di Treviso.Le risultanze del pvc vennero trasfuse nell’avviso di accertamentoimpugnato dalla società e dalla sua consolidante, Costruzioni ePartecipazioni s.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione), dinanzi allaC.T.P. di Padova che, nel contraddittorio con l’ufficio, accolse il ricorso.La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R. del Veneto,su appello dell’ufficio.r.g. n. 13288/2020 a.c. 23/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 13288/2020Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 9351/2026Data pubblicazione 13/04/2026Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.Le società contribuenti sono rimaste intimate.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 115e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, del combinato dispostodell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. edell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., giacché la sentenza d’appelloargomenta sulla base di una informazione probatoria diversa da quellaemergente dagli atti di causa, atteso che lo stralcio di pvc posto a basedella motivazione è riferito ad un contribuente diverso dall’odiernacontroparte”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnatanella parte in cui afferma che l’ufficio non abbia contestato l’erroneitàdei conteggi operati dai verificatori, dedotta dalle contribuenti.Innanzitutto, argomenta l’Agenzia, le contribuenti non avrebberomai indicato quali fossero “gli altri cantieri” che gli operanti nonavrebbero verificato, le cui lavorazioni giustificherebbero l’esorbitanzadei costi sostenuti rispetto alle rimanenze contabilizzate.Inoltre, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata peressersi fondata su un pvc (processo verbale di constatazione) che nonè quello confluito nell’avviso di accertamento impugnato, bensì un altroe diverso pvc, riferito ad un diverso contribuente coinvolto in unafattispecie analoga a quella della presente controversia.Sotto tale ultimo profilo, dunque, la C.T.R. avrebbe fondato il suogiudizio su un travisamento della prova ed una errata percezione deidati emergenti dagli atti processuali.1.1. Il motivo è fondato.Non trova riscontro l’affermazione dei giudici di appello, secondo laquale l’amministrazione finanziaria non avrebbe contestato “quantor.g. n. 13288/2020 a.c. 23/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 13288/2020Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 9351/2026Data pubblicazione 13/04/2026sostenuto in merito alla presunta erroneità dei conteggi operati daiverificatori”, né avrebbe dato risposta alla difesa delle società secondola quale esse avrebbero “operato correttamente rilevando tra lerimanenze finali il valore dei due appalti in base ai corrispettivi pattuiticosì come previsto dall’art. 93 Tuir”.In realtà, risulta dalla sentenza di primo grado, riportataintegralmente nel ricorso dell’Agenzia, che le contribuenti avevanogiustificato la discrasia tra i costi dei materiali per le lavorazioni e lerimanenze finali contabilizzate al 31 dicembre 2010 con la circostanzache nell’ammontare dei costi analizzati dai verificatori vi fossero anchequelli sostenuti per altri cantieri oltre a quelli di Jesolo e di Treviso.Orbene, con l’atto di appello, l’ufficio aveva contestato anchequesta ratio decidendi della sentenza di primo grado (oltre a quellafondata sulla asserita irrilevanza della incongruenza del valore dellerimanenze finali), deducendo che le contribuenti non avevano fornitoalcuna prova in merito all’esistenza di cantieri diversi ed ulterioririspetto a quelli di Jesolo e di Treviso.Ne consegue che l’Agenzia, sia a monte, con l’avviso diaccertamento contenente la ripresa fiscale, sia con l’atto di appello,aveva adeguatamente contestato le difese in fatto delle contribuenti,sicché chiaro appare, sotto tale profilo, l’errore di giudizio commessodai giudici territoriali.Il motivo, inoltre, è altresì fondato con riferimento al travisamentodel pvc posto alla base dell’avviso di accertamento.Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte(Cass., Sez. 3-, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679 - 06),in tema di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 115 e 360, comma1, n. 4, c.p.c. possono essere denunciate l'errata percezione e laconseguente utilizzazione, da parte del giudice di merito, di proveinesistenti e, cioè, riferite a fonti che non sono mai state dedotte inr.g. n. 13288/2020 a.c. 23/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 13288/2020Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 9351/2026Data pubblicazione 13/04/2026giudizio dalle parti oppure, se riferite a fatti o fonti appartenenti alprocesso, costituite dall'elaborazione di contenuti informativi nonriconducibili a dette fonti in alcun modo, neppure in via indiretta omediata, sempre che tali contenuti informativi abbiano, specularmenteinterpretati, il carattere della decisività.Orbene, nel caso che ci occupa, mentre i giudici di primo gradoavevano accolto il ricorso delle società anche motivando in merito“all’erroneità dei conteggi operati dai verificatori”, i giudici di appellofondano il loro decisum sulle risultanze del pvc, che avrebbero invececonfermato i valori dei costi dichiarati dalle contribuenti e la congruitàdei valori delle rimanenze.Senonché, il pvc assunto dai giudici di appello a base della sentenzaimpugnata non è il pvc posto alla base dell’avviso di accertamentoimpugnato in prime cure, ma un pvc redatto da operatori della [OSCURATO:PERSONA] e prodotto dalle contribuenti in quanto relativo a un casoanalogo (riguardo a un diverso contribuente).I giudici di appello, invece, hanno assunto tale ultimo pvc come sefosse stato posto a base dell’avviso di accertamento impugnato inprime cure, giungendo di conseguenza a ritenere, di fatto,illogicamente, che l’avviso di accertamento sarebbe stato emesso sullascorta di un pvc, in sostanza, favorevole al contribuente.Si tratta di un travisamento di una prova documentale che èrisultato anche decisivo, in quanto, se esso non fosse stato compiutodai giudici di appello, l’esito del giudizio sarebbe potuto essere diverso,incombendo sulle contribuenti l’onere di provare la congruità dei costidei cantieri oggetto della verifica con i valori delle rimanenze finali al31/12/2010.2. In conclusione, il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e lacausa è rinviata, per nuovo esame, alla CGT-2 del Veneto che, indiversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.r.g. n. 13288/2020 a.c. 23/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 13288/2020Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 9351/2026Data pubblicazione 13/04/2026 P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 13288/2020 a.c. 23/1/2026 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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