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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 12528/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21569/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ALFREDO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.BOEZIO 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 486/2018 depositata il22/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.in causa su avviso di accertamento emesso dal raggruppamento temporaneo di imprese [OSCURATO:PERSONA] spa -ora Agenzia delle Entrate Riscossione-, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito RTI), in qualità di concessionario delle attività di accertamento e riscossione della TARSU per Napoli e provincia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per TARSU dell’anno 2010 relativa ad una autorimessa, quest’ultimo ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l’appello dallo stesso proposto contro la decisione di primo grado.

La CTR, in particolare, ha affermato che l’appello era meramente ripropositivo di “deduzioni esposte davanti ai primi giudici senza puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum”.

Ha poi affermato che, “avendo la CTP divisato l’infondatezza del ricorso in ordine a tutti i punti del medesimo con specifici ed analitici elementi fattuali e giuridici, confortati da espressa citazione di conforme giurisprudenza di legittimità, non è dato leggere nell’atto di appello alcun motivo specificamente censorio, se non in apparenza, di tali valutazioni giudiziali”.

2. RTI resiste con controricorso;

3. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1.il ricorrente lamenta ”violazione e falsa applicazione dell’art.360, primo comma, n.3. e n.5 cod. proc. civ. per violazione di norme di diritto e per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Deduce che la CTR avrebbe contraddittoriamente dichiarato inammissibile l’appello e poi, con l’affermare che la CTP aveva puntualmente esaminato tutti gli aspetti della controversia, “riconosciuto indirettamente la validità dei motivi di appello”.

Deduce ancora di non essersi limitato a reiterare le contestazioni sollevate nel ricorso originario ma di avere criticato la sentenza di primo grado richiamando in appello i “motivi di contestazione avverso l’avviso di accertamento avanzati in primo grado … per far valere la mancanza di corrispondenza tra il chiesto il deciso e quindi mettere in evidenza la carenza dei motivi posti a base del rigetto” dell’originario ricorso;

2. l’articolato motivo di ricorso è inammissibile.

2.1. Il ricorrente propone, in primo luogo, una censura di contraddittorietà motivazionale.

Tale censura non è veicolabile ai sensi del n.3 del primo comma dell’art. 360 del codice di rito né dell’attuale n. 5 (ma eventualmente solo del n.4, in riferimento all’art. 36 del d.lgs. 546/92, non evocati).

Per di più la motivazione della sentenza della CTR è perfettamente lineare: la CTR ha dichiarato l’appello inammissibile perché meramente reiterativo delle eccezioni formulate nel ricorso originario ed ha poi ribadito il concetto con la frase per cui, “avendo la CTP divisato l’infondatezza del ricorso in ordine a tutti i punti del medesimo con specifici ed analitici elementi fattuali e giuridici, confortati da espressa citazione di conforme giurisprudenza di legittimità, non è dato leggere nell’atto di appello alcun motivo specificamente censorio”.

2.2. Il ricorrente lamenta, in secondo luogo, che la CTR avrebbe erroneamente escluso che nell’atto di appello fossero contenute censure avverso la decisione di primo grado laddove invece nell’atto di appello i “motivi di contestazione avverso l’avviso di accertamento avanzati in primo grado … [erano stati richiamati] per far valere la mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il deciso e quindi mettere in evidenza la carenza dei motivi posti a base del rigetto” del ricorso originario.

In sostanza il ricorrente lamenta la violazione, da parte dei giudici di appello, dell’art.112 cod. proc. civ.

La doglianza è inammissibile per difetto di specificità posto che dalle parole appena riportate non è dato evincere il preciso motivo di appello su cui la CTR avrebbe omesso di pronunciare.

Non è dato in altri termini evincere se il ricorrente abbia, in ipotesi, censurato la decisione di primo grado per“non corrispondenza tra il chiesto e il deciso” o perché del tutto priva di motivazione o perché viziata nella motivazione in diritto e quindi per violazione di legge.

Sotto diverso ma convergente profilo, la doglianza è inammissibile perché la CTR, laddove ha affermato che, “avendo la CTP divisato l’infondatezza del ricorso in ordine a tutti i punti del medesimo con specifici ed analitici elementi fattuali e giuridici, confortati da espressa citazione di conforme giurisprudenza di legittimità, non è dato leggere nell’atto di appello alcun motivo specificamente censorio, se non in apparenza, di tali valutazioni giudiziali”, ha fatto una affermazione interpretativa dell’atto di appello siccome di contenuto solo in apparenza censorio rispetto alla sentenza di primo grado ma in realtà meramente ripropositivo delle iniziali eccezioni, per cui, in relazione al già segnalato difetto di specificità della doglianza, vale il principio secondo cui l'interpretazione delle domande delle parti si risolve in un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in cassazione fino a quando tale interpretazione non venga censura ta e non sia del tutto immotivata e così determini un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. 25 ottobre 2017, n.25259; v. altresì, Cass. 3 dicembre 2019, n.31546);

3. all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.300,00, pe r compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.

P.R . 30 maggio 2002, n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21569/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ALFREDO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.BOEZIO 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 486/2018 depositata il22/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.in causa su avviso di accertamento emesso dal raggruppamento temporaneo di imprese [OSCURATO:PERSONA] spa -ora Agenzia delle Entrate Riscossione-, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito RTI), in qualità di concessionario delle attività di accertamento e riscossione della TARSU per Napoli e provincia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per TARSU dell’anno 2010 relativa ad una autorimessa, quest’ultimo ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l’appello dallo stesso proposto contro la decisione di primo grado. La CTR, in particolare, ha affermato che l’appello era meramente ripropositivo di “deduzioni esposte davanti ai primi giudici senza puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum”. Ha poi affermato che, “avendo la CTP divisato l’infondatezza del ricorso in ordine a tutti i punti del medesimo con specifici ed analitici elementi fattuali e giuridici, confortati da espressa citazione di conforme giurisprudenza di legittimità, non è dato leggere nell’atto di appello alcun motivo specificamente censorio, se non in apparenza, di tali valutazioni giudiziali”. 2. RTI resiste con controricorso; 3. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1.il ricorrente lamenta ”violazione e falsa applicazione dell’art.360, primo comma, n.3. e n.5 cod. proc. civ. per violazione di norme di diritto e per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione”. Deduce che la CTR avrebbe contraddittoriamente dichiarato inammissibile l’appello e poi, con l’affermare che la CTP aveva puntualmente esaminato tutti gli aspetti della controversia, “riconosciuto indirettamente la validità dei motivi di appello”. Deduce ancora di non essersi limitato a reiterare le contestazioni sollevate nel ricorso originario ma di avere criticato la sentenza di primo grado richiamando in appello i “motivi di contestazione avverso l’avviso di accertamento avanzati in primo grado … per far valere la mancanza di corrispondenza tra il chiesto il deciso e quindi mettere in evidenza la carenza dei motivi posti a base del rigetto” dell’originario ricorso; 2. l’articolato motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Il ricorrente propone, in primo luogo, una censura di contraddittorietà motivazionale. Tale censura non è veicolabile ai sensi del n.3 del primo comma dell’art. 360 del codice di rito né dell’attuale n. 5 (ma eventualmente solo del n.4, in riferimento all’art. 36 del d.lgs. 546/92, non evocati). Per di più la motivazione della sentenza della CTR è perfettamente lineare: la CTR ha dichiarato l’appello inammissibile perché meramente reiterativo delle eccezioni formulate nel ricorso originario ed ha poi ribadito il concetto con la frase per cui, “avendo la CTP divisato l’infondatezza del ricorso in ordine a tutti i punti del medesimo con specifici ed analitici elementi fattuali e giuridici, confortati da espressa citazione di conforme giurisprudenza di legittimità, non è dato leggere nell’atto di appello alcun motivo specificamente censorio”. 2.2. Il ricorrente lamenta, in secondo luogo, che la CTR avrebbe erroneamente escluso che nell’atto di appello fossero contenute censure avverso la decisione di primo grado laddove invece nell’atto di appello i “motivi di contestazione avverso l’avviso di accertamento avanzati in primo grado … [erano stati richiamati] per far valere la mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il deciso e quindi mettere in evidenza la carenza dei motivi posti a base del rigetto” del ricorso originario. In sostanza il ricorrente lamenta la violazione, da parte dei giudici di appello, dell’art.112 cod. proc. civ. La doglianza è inammissibile per difetto di specificità posto che dalle parole appena riportate non è dato evincere il preciso motivo di appello su cui la CTR avrebbe omesso di pronunciare. Non è dato in altri termini evincere se il ricorrente abbia, in ipotesi, censurato la decisione di primo grado per“non corrispondenza tra il chiesto e il deciso” o perché del tutto priva di motivazione o perché viziata nella motivazione in diritto e quindi per violazione di legge. Sotto diverso ma convergente profilo, la doglianza è inammissibile perché la CTR, laddove ha affermato che, “avendo la CTP divisato l’infondatezza del ricorso in ordine a tutti i punti del medesimo con specifici ed analitici elementi fattuali e giuridici, confortati da espressa citazione di conforme giurisprudenza di legittimità, non è dato leggere nell’atto di appello alcun motivo specificamente censorio, se non in apparenza, di tali valutazioni giudiziali”, ha fatto una affermazione interpretativa dell’atto di appello siccome di contenuto solo in apparenza censorio rispetto alla sentenza di primo grado ma in realtà meramente ripropositivo delle iniziali eccezioni, per cui, in relazione al già segnalato difetto di specificità della doglianza, vale il principio secondo cui l'interpretazione delle domande delle parti si risolve in un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in cassazione fino a quando tale interpretazione non venga censura ta e non sia del tutto immotivata e così determini un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. 25 ottobre 2017, n.25259; v. altresì, Cass. 3 dicembre 2019, n.31546); 3. all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.300,00, pe r compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d. P.R . 30 maggio 2002, n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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