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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 46717/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che i motivi proposti non sono sorretti da concreta specificità essendosi il ricorrente o limitato a enunciare i vizi (violazione di legge e carenza di motivazione) senza articolare alcuna critica o a dolersi genericamente dell'eccessività della pena inflitta senza alcun riferimento alle argomentazioni spese dalla Corte per determinare il trattamento sanzionatorio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che i motivi proposti non sono sorretti da concreta specificità essendosi il ricorrente o limitato a enunciare i vizi (violazione di legge e carenza di motivazione) senza articolare alcuna critica o a dolersi genericamente dell'eccessività della pena inflitta senza alcun riferimento alle argomentazioni spese dalla Corte per determinare il trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 46717/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris