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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 30615/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03IG34W nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.I1sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 10/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bologna che, ai sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata di due anni e dieci mesi di reclusione e 12.600 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Bologna il 03/04/2021, pena comprensiva dell'aumento (due mesi e quindici giorni di reclusione e 600 euro di multa) applicato a titolo di continuazione esterna con il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di precedente, irrevocabile condanna. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea qualificazione del fatto sotto il profilo dell'omessa applicazione della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.11 ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti dalla legge. 3.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, è possibile proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta di applicazione concordata della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; 3.1.1a possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842 - 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619 - 01); 3.2.nel caso di specie, al ricorrente è stata attribuita l'illecita detenzione di gr. 47,84 lordi di sostanza stupefacente e di gr. 2,91 lordi di marijuana; 3.3.il quantitativo di sostanza "pesante" rende tutt'altro che eccentrica la mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità, avuto riguardo, peraltro, a quanto spiega il Tribunale in ordine al corredo di arnesi per il taglio e lo spaccio (centinaia di bustine e tre bilancini) che qualificano la detenzione come penalmente illecita; 3.4.si aggiunga che le deduzioni difensive si limitano ad una sterile (quanto generica) contestazione della decisione impugnata che si avvale di inammissibili richiami a elementi estranei al testo del provvedimento impugnato dei quali si chiede una altrettanto inammissibile e non più consentita valutazione (avendovi l'imputato rinunciato in cambio di uno sconto di pena). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03IG34W nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.I1sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 10/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bologna che, ai sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata di due anni e dieci mesi di reclusione e 12.600 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Bologna il 03/04/2021, pena comprensiva dell'aumento (due mesi e quindici giorni di reclusione e 600 euro di multa) applicato a titolo di continuazione esterna con il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di precedente, irrevocabile condanna. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea qualificazione del fatto sotto il profilo dell'omessa applicazione della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.11 ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti dalla legge. 3.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, è possibile proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta di applicazione concordata della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; 3.1.1a possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842 - 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619 - 01); 3.2.nel caso di specie, al ricorrente è stata attribuita l'illecita detenzione di gr. 47,84 lordi di sostanza stupefacente e di gr. 2,91 lordi di marijuana; 3.3.il quantitativo di sostanza "pesante" rende tutt'altro che eccentrica la mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità, avuto riguardo, peraltro, a quanto spiega il Tribunale in ordine al corredo di arnesi per il taglio e lo spaccio (centinaia di bustine e tre bilancini) che qualificano la detenzione come penalmente illecita; 3.4.si aggiunga che le deduzioni difensive si limitano ad una sterile (quanto generica) contestazione della decisione impugnata che si avvale di inammissibili richiami a elementi estranei al testo del provvedimento impugnato dei quali si chiede una altrettanto inammissibile e non più consentita valutazione (avendovi l'imputato rinunciato in cambio di uno sconto di pena). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
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