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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 28363/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti At,G,L0,41 [OSCURATO:PERSONA] natdeil [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,.,4 [OSCURATO:PERSONA] natoVil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e LI ricorscb; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare ammissibili e fondati i motivi di gravame e di annullare la sentenza impugnata; ,4/ [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] KeltlOum per i reati di furto di cui ai capi a), b) e c) dell'imputazione, e qualificava il fatto di cui al capo d) ai sensi dell'art. 648 comma 4 cod. pen., rideterminando la pena alla quale le imputate erano state condannate. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione del principio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto dal giudice di appello, soprattutto considerando che la riqualificazione della contestazione aveva leso il diritto di difesa nella parte in cui aveva di fatto impedito la richiesta di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., inammissibile quanto all'originaria contestazione di furto aggravato. 1.2 II difensore censura la decisione della Corte di appello per omissione di pronuncia relativamente alla declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto, come previsto dall'art. 131-bis cod. pen., visto che l'incensuratezza dell'imputata, l'occasionalità della ipotizzata condotta e la tenuità del fatto avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi della norma citata.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce la violazione del principio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto dalla Corte territoriale, costituendo la riqualificazione giuridica operata nella sentenza una errata applicazione dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen.: rileva che, al momento del fermo di polizia l'autovettura, di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA], era nella sola disponibilità della stessa mentre la [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata vista all'interno della autovettura in questione, né risultava addirittura che fosse ospite quale passeggera in tale vettura, sicchè i fatti così come riqualificati avevano leso il diritto dell'imputata della possibilità di difendersi sotto tale aspetto; inoltre la Corte di appello non aveva considerato che i beni oggetto di ricettazione erano nella esclusiva disponibilità della coimputata, unica utilizzatrice della autovettura all'interno della quale erano stati trovati i beni provento di furto, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si era allontanata a piedi.

Il difensore osserva inoltre che la riqualificazione del fatto aveva leso ik diritto di difesa nella parte in cui aveva impedito alla difesa di poter interloquire sulla possibilità di dichiarare l'improcedibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen., inammissibile con riferimento all'ipotesi di furto aggravato, ma ben possibile in relazione al solo reato di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen.. 2.2 II difensore, qualora si fosse ritenuta la insussistenza di un fatto diverso da quello contestato e quello ritenuto, censura la sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. sul presupposto che la Corte territoriale , affermando che "i beni sono stati rinvenuti all'interno dell'autovettura occupata dalle due imputate" aveva ritenuto che anche la [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la disponibilità dell'autovettura di proprietà ed in esclusivo utilizzo della coimputata [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, come si evinceva dal verbale di perquisizione e sequestro, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva MAÌ'acquisito il necessario requisito del possessoJei beii; e non era mai st neppure ospite dell'autovettura in questione. 2.3 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi in merito alla declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.: l'incensuratezza dell'imputata, l'occasionalità della condotta (ove ritenuta sussistente) e la tenuità del fatto avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a ritenere il fatto non procedibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. o, quantomeno, a motivare sulla inapplicabilità di tale istituto giuridico. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati limitatamente alla omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 1.1 Con riferimento al primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, si deve ribadire che "non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa" (Sez.2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427); infatti, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 — 01) Nel caso in esame, le ricorrenti avevano la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che nella sentenza di appello si è operata soltanto una diversa qualificazione giuridica dei fatti, che sono rimasti immutati. 1.2 II primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui sostiene l'estraneità ai fatti della ricorrente, è infondato.

E' vero che la Corte di appello non prende posizione sulla presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'autovettura nella quale sono stati rinvenuti i beni ricettati, ma la sentenza di primo grado precisa che la teste Belardinelli aveva visto arrivare nel parcheggio del supermercato "un'automobile dalla quale scendevano due donne, le quali immediatamente dopo si separavano entrando in momenti diversi nel supermercato" (pag.1), atteggiamento che insospettiva la testimone (una delle due era la [OSCURATO:PERSONA], poi fermata dai carabinieri); il presupposto sul quale si basa l'intero motivo di ricorso, e cioè che [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai avuto a che fare con l'autovettura della coimputata, è quindi smentita da quanto osservato nella sentenza di primo grado, posto che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava sulla autovettura sulla quale vi era la merce rubata in precedenza. 1.2 Quanto alla mancanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si deve rilevare che la specifica circostanza è stata introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, ma risulta deducibile ai sensi dell'ad. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non proponibile al momento della presentazione dell'atto di gravame o nel corso del giudizio di appello, in quanto la qualificazione del reato come ricettazione e non come furto aggravato è avvenuta soltanto con la decisione della Corte di appello; qualora riconoscesse la fondatezza della doglianza, la Corte di appello potrebbe dunque ritenere l'applicabilità dell'esimente, valutazione che non può essere operata nella presente sede, posto che i presupposti per la sua operatività non sono immediatamente rilevabili dagli atti Si deve a tale proposito ribadire che, "in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale" (Sez.6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160); nel caso in esame, i motivi di ricorso hanno precisato gli elementi ai quali potrebbe conseguire l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.„ per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello in modo che possa effettuare la relativa valutazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti At,G,L0,41 [OSCURATO:PERSONA] natdeil [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,.,4 [OSCURATO:PERSONA] natoVil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e LI ricorscb; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare ammissibili e fondati i motivi di gravame e di annullare la sentenza impugnata; ,4/ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] KeltlOum per i reati di furto di cui ai capi a), b) e c) dell'imputazione, e qualificava il fatto di cui al capo d) ai sensi dell'art. 648 comma 4 cod. pen., rideterminando la pena alla quale le imputate erano state condannate. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione del principio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto dal giudice di appello, soprattutto considerando che la riqualificazione della contestazione aveva leso il diritto di difesa nella parte in cui aveva di fatto impedito la richiesta di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., inammissibile quanto all'originaria contestazione di furto aggravato. 1.2 II difensore censura la decisione della Corte di appello per omissione di pronuncia relativamente alla declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto, come previsto dall'art. 131-bis cod. pen., visto che l'incensuratezza dell'imputata, l'occasionalità della ipotizzata condotta e la tenuità del fatto avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi della norma citata. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce la violazione del principio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto dalla Corte territoriale, costituendo la riqualificazione giuridica operata nella sentenza una errata applicazione dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen.: rileva che, al momento del fermo di polizia l'autovettura, di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA], era nella sola disponibilità della stessa mentre la [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata vista all'interno della autovettura in questione, né risultava addirittura che fosse ospite quale passeggera in tale vettura, sicchè i fatti così come riqualificati avevano leso il diritto dell'imputata della possibilità di difendersi sotto tale aspetto; inoltre la Corte di appello non aveva considerato che i beni oggetto di ricettazione erano nella esclusiva disponibilità della coimputata, unica utilizzatrice della autovettura all'interno della quale erano stati trovati i beni provento di furto, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si era allontanata a piedi. Il difensore osserva inoltre che la riqualificazione del fatto aveva leso ik diritto di difesa nella parte in cui aveva impedito alla difesa di poter interloquire sulla possibilità di dichiarare l'improcedibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen., inammissibile con riferimento all'ipotesi di furto aggravato, ma ben possibile in relazione al solo reato di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen.. 2.2 II difensore, qualora si fosse ritenuta la insussistenza di un fatto diverso da quello contestato e quello ritenuto, censura la sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. sul presupposto che la Corte territoriale , affermando che "i beni sono stati rinvenuti all'interno dell'autovettura occupata dalle due imputate" aveva ritenuto che anche la [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la disponibilità dell'autovettura di proprietà ed in esclusivo utilizzo della coimputata [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, come si evinceva dal verbale di perquisizione e sequestro, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva MAÌ'acquisito il necessario requisito del possessoJei beii; e non era mai st neppure ospite dell'autovettura in questione. 2.3 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi in merito alla declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.: l'incensuratezza dell'imputata, l'occasionalità della condotta (ove ritenuta sussistente) e la tenuità del fatto avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a ritenere il fatto non procedibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. o, quantomeno, a motivare sulla inapplicabilità di tale istituto giuridico. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati limitatamente alla omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 1.1 Con riferimento al primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, si deve ribadire che "non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa" (Sez.2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427); infatti, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 — 01) Nel caso in esame, le ricorrenti avevano la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che nella sentenza di appello si è operata soltanto una diversa qualificazione giuridica dei fatti, che sono rimasti immutati. 1.2 II primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui sostiene l'estraneità ai fatti della ricorrente, è infondato. E' vero che la Corte di appello non prende posizione sulla presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'autovettura nella quale sono stati rinvenuti i beni ricettati, ma la sentenza di primo grado precisa che la teste Belardinelli aveva visto arrivare nel parcheggio del supermercato "un'automobile dalla quale scendevano due donne, le quali immediatamente dopo si separavano entrando in momenti diversi nel supermercato" (pag.1), atteggiamento che insospettiva la testimone (una delle due era la [OSCURATO:PERSONA], poi fermata dai carabinieri); il presupposto sul quale si basa l'intero motivo di ricorso, e cioè che [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai avuto a che fare con l'autovettura della coimputata, è quindi smentita da quanto osservato nella sentenza di primo grado, posto che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava sulla autovettura sulla quale vi era la merce rubata in precedenza. 1.2 Quanto alla mancanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si deve rilevare che la specifica circostanza è stata introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, ma risulta deducibile ai sensi dell'ad. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non proponibile al momento della presentazione dell'atto di gravame o nel corso del giudizio di appello, in quanto la qualificazione del reato come ricettazione e non come furto aggravato è avvenuta soltanto con la decisione della Corte di appello; qualora riconoscesse la fondatezza della doglianza, la Corte di appello potrebbe dunque ritenere l'applicabilità dell'esimente, valutazione che non può essere operata nella presente sede, posto che i presupposti per la sua operatività non sono immediatamente rilevabili dagli atti Si deve a tale proposito ribadire che, "in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale" (Sez.6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160); nel caso in esame, i motivi di ricorso hanno precisato gli elementi ai quali potrebbe conseguire l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.„ per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello in modo che possa effettuare la relativa valutazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per n
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