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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 21447/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigetto l'appello presentato avverso al provvedimento del 12 novembre 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disatteso una richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale è sottoposto [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), 81, 110, 319, 319-bis, 321 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 5), per avere, nella veste di vicepresidente della Coopservice, società cooperativa a r.l. e poi del [OSCURATO:PERSONA], fatto parte - dal 2008 con permanenza - di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti e di altri delitti contro la pubblica amministrazione, nonché per avere concorso nella commissione di corruzioni per atti contrari ai doveri di ufficio di due funzionari della A.S.P., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli appalti dei servizi di pulizia delle strutture di quell'ente; reati aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare le attività della associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, operante nella provincia di [OSCURATO:PERSONA].

Rilevava la Corte territoriale come non vi fossero elementi di novità che, rispetto alle precedenti analoghe decisioni, avessero dimostrato che le due esigenze di cautela riconosciute nella fase genetica della misura, e cioè il rischio per l'acquisizione e la genuinità della prova e il pericolo della commissione di altri gravi reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, fossero venute meno o si fossero attenuante, tanto da permettere l'applicazione di misure meno gravose per l'indagato.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Piccolo, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale, con due articolati motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 310, 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà ed apparenza, per avere il Tribunale dell'appello cautelare confermato il provvedimento impugnato utilizzando formule stereotipate: senza considerare che la posizione del prevenuto è stata stralciata e allo stesso è stato notificato l'avviso della conclusione delle indagini, talché il riferimento alle investigazioni in corso di svolgimento per altri indagati doveva ritenersi errato.

Per avere il Tribunale sostenuto genericamente l'esistenza di un pericolo di inquinamento probatorio, benché gli elementi di prova a carico dell'indagato fossero stati già acquisiti, essendo essi costituiti essenzialmente da materiale documentale e intercettivo, e che non era stato dimostrato che il Piccolo avesse incontrato direttamente i due funzionari pubblici infedeli.

Nonché per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato la possibilità dell'esercizio di poteri gestori di fatto da parte dell'indagato, trascurando, sia ai fini della verifica dell'asserito pericolo di recidiva sia ai fini del controllo sull'adeguatezza della misura in corso, che il Piccolo, per il quale era stato già riconosciuto un ruolo marginale nelle vicende de quibus, non solo ha dismesso ogni carica sociale all'interno del gruppo consortile richiamato nelle imputazioni provvisorie, ma ha altresì ceduto le quote di tutte le società consorziate, vedendosi pure destinatario di una misura interdittiva amministrativa antimafia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, avendo l'indagato rinunciato all'atto di impugnazione con nota con la quale è stato evidenziato come, successivamente alla presentazione del ricorso, la misura cautelare coercitiva all'epoca in corso è stata sostituita con una misura interdittiva.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è dovuta ad una sopravvenuta carenza di interesse per fatti non imputabili al prevenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] lierce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigetto l'appello presentato avverso al provvedimento del 12 novembre 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disatteso una richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale è sottoposto [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), 81, 110, 319, 319-bis, 321 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 5), per avere, nella veste di vicepresidente della Coopservice, società cooperativa a r.l. e poi del [OSCURATO:PERSONA], fatto parte - dal 2008 con permanenza - di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti e di altri delitti contro la pubblica amministrazione, nonché per avere concorso nella commissione di corruzioni per atti contrari ai doveri di ufficio di due funzionari della A.S.P., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli appalti dei servizi di pulizia delle strutture di quell'ente; reati aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare le attività della associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, operante nella provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava la Corte territoriale come non vi fossero elementi di novità che, rispetto alle precedenti analoghe decisioni, avessero dimostrato che le due esigenze di cautela riconosciute nella fase genetica della misura, e cioè il rischio per l'acquisizione e la genuinità della prova e il pericolo della commissione di altri gravi reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, fossero venute meno o si fossero attenuante, tanto da permettere l'applicazione di misure meno gravose per l'indagato. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Piccolo, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale, con due articolati motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 310, 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà ed apparenza, per avere il Tribunale dell'appello cautelare confermato il provvedimento impugnato utilizzando formule stereotipate: senza considerare che la posizione del prevenuto è stata stralciata e allo stesso è stato notificato l'avviso della conclusione delle indagini, talché il riferimento alle investigazioni in corso di svolgimento per altri indagati doveva ritenersi errato. Per avere il Tribunale sostenuto genericamente l'esistenza di un pericolo di inquinamento probatorio, benché gli elementi di prova a carico dell'indagato fossero stati già acquisiti, essendo essi costituiti essenzialmente da materiale documentale e intercettivo, e che non era stato dimostrato che il Piccolo avesse incontrato direttamente i due funzionari pubblici infedeli. Nonché per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato la possibilità dell'esercizio di poteri gestori di fatto da parte dell'indagato, trascurando, sia ai fini della verifica dell'asserito pericolo di recidiva sia ai fini del controllo sull'adeguatezza della misura in corso, che il Piccolo, per il quale era stato già riconosciuto un ruolo marginale nelle vicende de quibus, non solo ha dismesso ogni carica sociale all'interno del gruppo consortile richiamato nelle imputazioni provvisorie, ma ha altresì ceduto le quote di tutte le società consorziate, vedendosi pure destinatario di una misura interdittiva amministrativa antimafia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, avendo l'indagato rinunciato all'atto di impugnazione con nota con la quale è stato evidenziato come, successivamente alla presentazione del ricorso, la misura cautelare coercitiva all'epoca in corso è stata sostituita con una misura interdittiva. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è dovuta ad una sopravvenuta carenza di interesse per fatti non imputabili al prevenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] lierce
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