CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47338/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PERUGIA in data 25/02/2019 aveva condannato GIUGLIANO Giovanni a pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita aggravata, commesso ad ASSISI il 7/02/2014, col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti. GIUGLIANO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo generico come unico motivo il vizio di motivazione, senza tuttavia specificare in che cosa esso sarebbe consistito. Il ricorso é inammissibile perché il motivo proposto è del tutto generico, e non si confronta col merito dell'argomentazione della CORTE territoriale, esprimendo una critica vaga. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4io Mantovano L Imperiali OkÉ [OSCURATO:PERSONA] ;3 0 DIC 2