CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41548/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza pronunciata in data 19/10/2020, ha confermato la condanna emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Palermo in data 24/04/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B , Rv. 281521 - 01). In tale quadro ermeneutico, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), in assenza di una qualsivoglia critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, nel richiedere una "esplicita valutazione critica di tutta la vicenda" non si è affatto confrontato con la ricostruzione puntuale e precisa svolta da entrambi i giudici di merito, i quali hanno valorizzato la convergenza degli elementi di prova acquisiti (illecita provenienza dell'assegno, facente parte di uno stock di cinquemila moduli di assegni destinati ad un'agenzia del Banco di Sicilia, dei quali fu denunciato lo smarrimento in fase di consegna; intestazione dello stesso a favore del [OSCURATO:PERSONA]; assenza di una plausibile e credibile spiegazione volta a giustificare le ragioni del possesso del suddetto assegno). D'altra parte, il ricorrente, nel richiedere una spiegazione delle "ragioni che hanno determinato il convincimento di colpevolezza" non ha tenuto conto del fatto che «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.» (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il ConsiWere Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] /1 PAZIENZA ------r-2:---T--5---:----:----;-:°;-