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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07275/2022

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato Rosarno il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida; inammissibilità dei ricorsi del resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa il 14/02/2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di detenzione e coltivazione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rideterminava la pena irrigata in mesi venti di reclusione ed euro 12.000,00 di multa ciascuno.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990 e vizio di motivazione.

Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione carente, omettendo di confutare i rilievi difensivi afferenti alla valenza temporale dei precedenti penali, ai motivi a delinquere, alla confessione resa nell'immediatezza del fatto, alla scelta del rito che aveva consentito la rapida definizione del procedimento, alla condotta serbata anche post-factum; inoltre, non era stato considerato che la coltivazione aveva ad oggetto "droga leggere" e che vi era una bassa percentuale di principio attivo.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen., lamentando che la sentenza impugnata presentava, con riferimento al punto relativo alle pene accessorie, un evidente contrasto tra il dispositivo, che revocava il solo divieto di espatrio, e la motivazione nella quale si affermava che doveva intendersi revocata anche la sanzione del ritiro della patente. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivo di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 96 d.P.R. n. 309/1990, lamentando che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi non aveva delibato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel termine ordinatorio di dieci giorni previsti dalla norma con conseguente lesione delle prerogative defensionali e nullità della sentenza di primo grado; infatti, pur costituendo tale intempestiva decisione una mera irregolarità, si determina una lesione del diritto di difesa allorquando - come nella specie - il richiedente sia in ristrettezze economiche tali da non poter affrontare le spese necessarie ad estrarre copie degli atti, spese la cui anticipazione non rientra tra i doveri deontologici gravanti sul difensore incaricato; il difensore, pur non avendo sollevato eccezione relativa alla nullità a regime intermedio nel corso dell'udienza in cui veniva ammesso il rito abbreviato, non aveva prestato acquiescenza alla mancata acquisizione degli atti, come da deduzione a verbale della precedente udienza del 24/01/2019.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale aveva espresso sul punto una motivazione carente in quanto aveva sminuito la valenza positiva delle dichiarazioni autoconfessorie rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia. 3.11 PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.pro.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).

L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre.

E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione delle modalità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato, valutando anche non rilevante le ammissioni rese in sede di interrogatorio in quanto prive di novità rispetto al patrimonio conoscitivo già acquisito.

Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).

Né coglie nel segno la deduzione difensiva che lamenta la mancata considerazione della scelta del rito abbreviato quale elemento di valutazione positiva per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del consolidato principio di diritto, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica ex lege l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (Sez.3, n. 46463 del 17/09/2019, Rv.277271 - 01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Rv.260012).

2. Il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato.

Il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui - come nella specie- la difformità non presenti profili di merito non valutabili in sede di legittimità e dipenda esclusivamente da un errore materiale in dispositivo, palesemente rilevabile dall'esame della motivazione in cui si ricostruisca chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per le determinazioni contenute nel dispositivo (Sez. 3, n.38269 del 25/09/2007, Rv. 237828; Sez.

F, n.35516 del 19/08/2013, Rv.257203; Sez.4, n.43419 del 29/09/2015, Rv.264909; Sez.2, n.13904 del 09/03/2016, Rv.266660).

Nel caso in esame, la motivazione espone chiaramente e inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice dell'appello per disporre la revoca sia del divieto di espatrio che il ritiro della patente di guida, sicché non si giustifica la limitazione in dispositivo alla sola revoca del divieto di espatrio.

Pertanto, essendo evidente che la suddetta divergenza è frutto di mero errore e non essendo necessari accertamenti di fatto, ai sensi dell'art 620 lett I) cod.proc.pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti dello Scarmati limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sanzione accessoria che va eliminata.

3. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Va ricordato che costituisce giurisprudenza consolidata l'affermazione, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato - a seguito delle modifiche apportate all'art. 96 d.lgs. n. 115 del 2002 dal d.

I. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 - l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice (Sez.2,n.18462 del 08/03/2017, Rv.269746 - 01; Sez.6,n.19080 del 28/01/2010, Rv.247362 - 01 ); inoltre, si è precisato che ove l'omessa o ritardata decisione sull'istanza di ammissione abbia determinato una concreta lesione al diritto di assistenza tecnica dell'imputato, essa dà luogo a una nullità a regime intermedio degli atti successivamente compiuti (Sez.2, n.24761 del 27/04/2010, Rv.247749 - 01).

La Corte di appello, nel rigettare l'eccezione di nullità della sentenza qui riproposta, ha fatto buon governo del suesposto principio di diritto, rimarcando che dagli atti processuali emergeva come l'imputato si fosse costantemente difeso, sia in sede cautelare che nelle fasi successive, a mezzo del difensore di fiducia e che l'eccezione di lesione del diritto di difesa in relazione alla intempestiva decisione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata, comunque, tardivamente proposta solo con l'impugnazione della sentenza di primo grado.

Ne consegue, come anticipato, la manifesta infondatezza del motivo, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

4. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Vanno richiamati i principi di diritto già esposti al paragrafo

1. che precede e rilevato che la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione delle modalità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato, valutando anche non rilevante le dichiarazioni di natura confessoria rese in sede di interrogatorio, in quanto prive di novità rispetto al compendio probatorio già acquisito.

La decisone è in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa- come nella specie - sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra (Sez.1,n. 42208 del 21/03/2017,Rv.271224 - 01).

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sanzione accessoria che elimina.

Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato Rosarno il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida; inammissibilità dei ricorsi del resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa il 14/02/2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di detenzione e coltivazione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rideterminava la pena irrigata in mesi venti di reclusione ed euro 12.000,00 di multa ciascuno. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione carente, omettendo di confutare i rilievi difensivi afferenti alla valenza temporale dei precedenti penali, ai motivi a delinquere, alla confessione resa nell'immediatezza del fatto, alla scelta del rito che aveva consentito la rapida definizione del procedimento, alla condotta serbata anche post-factum; inoltre, non era stato considerato che la coltivazione aveva ad oggetto "droga leggere" e che vi era una bassa percentuale di principio attivo. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen., lamentando che la sentenza impugnata presentava, con riferimento al punto relativo alle pene accessorie, un evidente contrasto tra il dispositivo, che revocava il solo divieto di espatrio, e la motivazione nella quale si affermava che doveva intendersi revocata anche la sanzione del ritiro della patente. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivo di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 96 d.P.R. n. 309/1990, lamentando che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi non aveva delibato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel termine ordinatorio di dieci giorni previsti dalla norma con conseguente lesione delle prerogative defensionali e nullità della sentenza di primo grado; infatti, pur costituendo tale intempestiva decisione una mera irregolarità, si determina una lesione del diritto di difesa allorquando - come nella specie - il richiedente sia in ristrettezze economiche tali da non poter affrontare le spese necessarie ad estrarre copie degli atti, spese la cui anticipazione non rientra tra i doveri deontologici gravanti sul difensore incaricato; il difensore, pur non avendo sollevato eccezione relativa alla nullità a regime intermedio nel corso dell'udienza in cui veniva ammesso il rito abbreviato, non aveva prestato acquiescenza alla mancata acquisizione degli atti, come da deduzione a verbale della precedente udienza del 24/01/2019. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale aveva espresso sul punto una motivazione carente in quanto aveva sminuito la valenza positiva delle dichiarazioni autoconfessorie rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia. 3.11 PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.pro.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione delle modalità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato, valutando anche non rilevante le ammissioni rese in sede di interrogatorio in quanto prive di novità rispetto al patrimonio conoscitivo già acquisito. Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). Né coglie nel segno la deduzione difensiva che lamenta la mancata considerazione della scelta del rito abbreviato quale elemento di valutazione positiva per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del consolidato principio di diritto, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica ex lege l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (Sez.3, n. 46463 del 17/09/2019, Rv.277271 - 01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Rv.260012). 2. Il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato. Il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui - come nella specie- la difformità non presenti profili di merito non valutabili in sede di legittimità e dipenda esclusivamente da un errore materiale in dispositivo, palesemente rilevabile dall'esame della motivazione in cui si ricostruisca chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per le determinazioni contenute nel dispositivo (Sez. 3, n.38269 del 25/09/2007, Rv. 237828; Sez. F, n.35516 del 19/08/2013, Rv.257203; Sez.4, n.43419 del 29/09/2015, Rv.264909; Sez.2, n.13904 del 09/03/2016, Rv.266660). Nel caso in esame, la motivazione espone chiaramente e inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice dell'appello per disporre la revoca sia del divieto di espatrio che il ritiro della patente di guida, sicché non si giustifica la limitazione in dispositivo alla sola revoca del divieto di espatrio. Pertanto, essendo evidente che la suddetta divergenza è frutto di mero errore e non essendo necessari accertamenti di fatto, ai sensi dell'art 620 lett I) cod.proc.pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti dello Scarmati limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sanzione accessoria che va eliminata. 3. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Va ricordato che costituisce giurisprudenza consolidata l'affermazione, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato - a seguito delle modifiche apportate all'art. 96 d.lgs. n. 115 del 2002 dal d. I. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 - l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice (Sez.2,n.18462 del 08/03/2017, Rv.269746 - 01; Sez.6,n.19080 del 28/01/2010, Rv.247362 - 01 ); inoltre, si è precisato che ove l'omessa o ritardata decisione sull'istanza di ammissione abbia determinato una concreta lesione al diritto di assistenza tecnica dell'imputato, essa dà luogo a una nullità a regime intermedio degli atti successivamente compiuti (Sez.2, n.24761 del 27/04/2010, Rv.247749 - 01). La Corte di appello, nel rigettare l'eccezione di nullità della sentenza qui riproposta, ha fatto buon governo del suesposto principio di diritto, rimarcando che dagli atti processuali emergeva come l'imputato si fosse costantemente difeso, sia in sede cautelare che nelle fasi successive, a mezzo del difensore di fiducia e che l'eccezione di lesione del diritto di difesa in relazione alla intempestiva decisione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata, comunque, tardivamente proposta solo con l'impugnazione della sentenza di primo grado. Ne consegue, come anticipato, la manifesta infondatezza del motivo, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 4. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Vanno richiamati i principi di diritto già esposti al paragrafo 1. che precede e rilevato che la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione delle modalità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato, valutando anche non rilevante le dichiarazioni di natura confessoria rese in sede di interrogatorio, in quanto prive di novità rispetto al compendio probatorio già acquisito. La decisone è in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa- come nella specie - sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra (Sez.1,n. 42208 del 21/03/2017,Rv.271224 - 01). 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, pertanto, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sanzione accessoria che elimina. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese process
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