CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44388/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 25.11.2022, la Corte d'appello di Napoli, sesta sezione penale, ha rigettato l'istanza avanzata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] con cui chiedeva il riconoscimento della disciplina della continuazione, nonché la memoria, presentata dal difensore, con cui si deduceva la presenza di errori di calcolo della pena determinata con provvedimento di esecuzione della Procura generale presso la medesima Corte d'appello emesso in data 14.9.2021, ed in particolare in relazione alla applicazione dell'art. 7, I. n. 203 del 1991 e al mancato computo dei periodi di sottoposizione alla misura di prevenzione. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che la richiesta di appl. azione della continuazione era generica, essendo state emesse nei confron • arra numerose pronunce di condanna, mentre la questione concernente l'applicazione dell'art. 7, I. n. 203 del 1991 era coperta da giudicato e i periodi di sottoposizione a misura di prevenzione non sono rilevati ai fini del computo della pena. 2. Avverso tale pronuncia, il Barra, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione nonché violazione di legge. Per quanto è dato comprendere dal tenore dell'atto introduttivo, il ricorrente sostiene che la continuazione emergerebbe dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2.12.2019, la quale, oltre a irrogare la pena per i reati oggetto della medesima, avrebbe rideterminato la pena irrogata con precedenti condanne. Con il secondo motivo si lamenta l'errata applicazione dell'art. 7, I. n. 203 del 1991, dal momento che il Barra era stato prosciolto dai reati associativi. Con il terzo motivo, si contesta l'erroneità del computo della pena da eseguire dalla quale non sarebbe stato scomputato il periodo di sorveglianza speciale. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. Invero, a fronte di plurime sentenze di condanna dalle quali il ricorrente è stato attinto, egli non ha specificamente indicato né le sentenze di condanna concernenti i reati da porre in continuazione, né ha allegato gli elementi da cui desumere la sussistenza del medesimo disegno criminoso. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo concernente l'asserito errore di calcolo della pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale il 14.9.2021, e con il quale il ricorrente pare censurare l'applicazione dell'art. 7, I. n. 203 del 1991. L'ordinanza impugnata ha correttamente escluso di poter considerare tale previsione normativa, dal momento che la questione ad essa relativa è coperta da giudicato. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come rilevato in modo ineccepibile dalla Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. le misure di prevenzione non rilevano ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, sicché alcun errore è ravvisabile nel mancato scomputo del periodo di sottoposizione a detta misura. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugn