CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41437/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di CROTONEcr555757Viso alle p-a—r17; udita la relazione svolta d I Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; + FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. In relazione alla motivazione della sentenza di applicazione pena deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte (S. U, n. 10372 del 27/09/1995 Serafino, Rv. 202270, articolato e ribadito nelle successive pronunce), secondo cui l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può che conformarsi alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Tale orientamento trova tuttora applicazione e non può che essere ribadito a fronte della generica censura formulata nell'atto di impugnazione con il quale il ricorrente si è limitato a richiamare principi generali in tema di obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie rispetto alla misura della pena che, assistito da difensore di fiducia, egli si è determinato ad accettare. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle • ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]