CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11522/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, sez. dist. di Brescia n. 593/2023 depositata il14/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18343/2023Numero sezionale 2822/2026Numero di raccolta generale 11522/2026Data pubblicazione 28/04/20261. Con dichiarazione DOCFA del 20 agosto 2018, l’Istituto delle Suore dellePoverelle propose un aggiornamento catastale di immobile adibito a casadi cura, indicando il classamento in categoria B/2 per “Divisione, fusione,ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni”, in relazioneall’unità immobiliare sita in Bergamo, identificata al Fg. 67 - Particella1119 - Sub 749, attribuendo il classamento in categoria B/2, classe 3,consistenza 55.903 mc (superficie catastale 12.769 mq), rendita €54.855,94.In data 31.07.2019 l’Ufficio rettificò il classamento, attribuendo lacategoria catastale D/4, con rendita pari a euro 165.000 e ne notificò lerisultanze alla proprietà in data 12.08.2019 con l’avviso di accertamentooggetto della presente causa.2. L’avviso fu impugnato ed in primo grado furono respinte le censure inpunto di nullità per difetto di motivazione dell’avviso, di necessità dicontraddittorio endoprocessuale, di decadenza dell’amministrazionedall’esercizio del potere accertativo. Al contempo il giudice ritenne cheall’edificio oggetto della presente controversia dovesse riconoscersi larichiesta categoria catastale B1 in considerazione dell’attività non lucrativain concreto svolta dalla società contribuente.La decisione venne impugnata dall’Agenzia delle Entrate e l’appello accoltoper essere l’avviso motivato. La contribuente si costituì eccependol’inammissibilità dell’appello e formulando appello incidentale.Il giudice di merito osservò che la Corte di legittimità avesseripetutamente affermato che il provvedimento di attribuzione della renditacatastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che necostituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale” con laconseguenza che, in ambito catastale, “il fine di lucro deve essere preso inconsiderazione, in quanto espressamente previsto come criterio diclassificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nelsenso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenzaNumero registro generale 18343/2023Numero sezionale 2822/2026Numero di raccolta generale 11522/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricavandola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile – inconvertibili senon attraverso modifiche rilevanti – e non si fermi quindi al tipo di attivitàche in un determinato momento storico vi viene svolta, il quale puòcostituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai finidel classamento. E comunque, indipendentemente dal “fine di lucro”,l’attribuzione della categoria B/2 è riferibile a immobili destinati ad attivitàsocio-sanitarie, che per loro caratteristiche, siano comparabili con le unitàtipo o di riferimento e per i quali sono applicabili, ai fini delladeterminazione della rendita, le relative tariffe. In ipotesi contraria gliimmobili destinati ad attività socio-sanitarie, non comparabili con le unitàtipo o di riferimento della categoria B/2 (per dimensioni, caratteristichetipologiche e strutturali, complessità, articolazione e distribuzione deidiversi ambienti e delle aree esterne, etc.), sono da censire nella categoriaD/4 del gruppo a destinazione speciale, che richiede la stima diretta dellarendita”.Quanto alla pretesa nullità dell’atto impositivo, il giudice di merito dopoaver ricostruito la natura e finalità dell’avviso, in tema di classamento,chiarì che nella specie l’atto avesse tutti gli elementi per consentire allacontribuente di difendersi in giudizio. Fu altresì esclusa la tardivitàdell’avviso di accertamento richiamando sul punto la giurisprudenza diquesta Corte.In conclusione, fu accolto l’appello dell’Agenzia e respinto quelloincidentale della contribuente. L’Agenzia resiste con controricorso.In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (27.7.2000), inNumero registro generale 18343/2023Numero sezionale 2822/2026Numero di raccolta generale 11522/2026Data pubblicazione 28/04/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La C.T.R. non avrebbe coltol’invalida motivazione dell’atto impugnato.2. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2 e ss. del r.d. n. 1249 del 1939, nonché dell’art. 1e ss. del d.m. n. 701 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.Il giudice di merito avrebbe ritenuto legittimo il cambio di categoria inrelazione ad un mero spostamento di spazi interni.Le due sopraindicate doglianze possono essere trattate congiuntamente esono infondate. Va ribadito che (Cass. sez. T, n. 31809/18; Cass. Sez. T,12777/18 ed altre) in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con lamera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi difatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare ledifferenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventualecontenzioso.Nella specie l’attribuzione della rendita catastale è avvenuta a seguitodella procedura DOCFA, ossia di una procedura per definizione partecipatain cui i dati sono forniti peraltro dallo stesso contribuente e nella specienon sono stati disattesi dall’Agenzia. Pertanto, non era necessaria alcunadiversa o più pregnante motivazione dell’avviso, i cui presupposti eranoben noti all’istituto contribuente.Una volta che l’Agenzia ha ritenuto che l’immobile per sue caratteristicherientrasse in D4 era, infine, onere del ricorrente dimostrare il contrario.Numero registro generale 18343/2023Numero sezionale 2822/2026Numero di raccolta generale 11522/2026Data pubblicazione 28/04/2026In conclusione, i motivi sono disattesi.3. Con la seconda censura si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., 57 e 58 deld.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 c.c.Il giudice di merito avrebbe frainteso la formulata eccezione diinammissibilità dell’appello per jus novorum.Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, aisensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito siastato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che taliistanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto,con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire laverifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendodetto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del"fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza delricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'oneredi indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi.Ai fini della specificità del motivo è riprodotto l’avviso, un estratto dell’attodi appello, interessato dall’eccezione, il contenuto delle deduzionieffettuate e sono stati allegati gli atti di riferimento.In sostanza il ricorrente si duole del fatto che l’Agenzia avrebbe, in sede diappello, integrato le ragioni dell’imposizione mentre il giudice di merito harespinto l’istanza qualificando l’eccezione come di inammissibilità perdifetto di deduzione di motivi specifici.Numero registro generale 18343/2023Numero sezionale 2822/2026Numero di raccolta generale 11522/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni ededuzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice dimerito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazioneabbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio dicorrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od aquello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 cod. proc.civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo chedirettamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, inparticolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. Sez. 3, n.21421/2014).Ebbene, il motivo è destituito di fondamento atteso che l’atto di appellonon introduce alcuna nuova circostanza limitandosi a perorare la bontà esufficienza della classe attribuita, alla luce della necessaria valutazionedelle caratteristiche oggettive dell’immobile richiamando a fondamentoanche la giurisprudenza di questa Corte.L’estratto riportato dal ricorrente costituisce una mera ulterioreargomentazione, posta a sostegno e difesa della ritenuta correttezza delclassamento dell’immobile, non quindi un nuovo motivo (vedi Cass. Sez. 2n. 14514/2019).Tanto trova, peraltro, riscontro nella motivazione di accoglimento delgiudice di merito che non richiama in alcun modo emergenze probatorierelative all’attività in concreto svolta nella struttura, in questione, nonessendo stata considerata come rilevante al fine della determinazione delclassamento dell’immobile.4. Con la quarta censura è denunciata la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Il motivo è assorbito dal rigetto delle precedenti doglianze.Numero registro generale 18343/2023Numero sezionale 2822/2026Numero di raccolta generale 11522/2026Data pubblicazione 28/04/20265. Con l’ultima censura è denunciata la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivooggetto di contraddittorio.Il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che quel medesimoimmobile, di cui è stato rettificato il classamento in D, era statoprecedentemente classificato come B dallo stesso ente impositore.Il motivo è infondato.Va rimarcato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo, comestatuito dalle Sezioni Unite della Corte, deve concernere un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esamedi elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomentiprobatori - non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n.8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U.,22 settembre 2014, n. 19881).Nella specie non appare configurabile detta omissione essendosi alcospetto di una mera argomentazione difensiva e tenuto conto che ilmutamento di categoria, e tutto quello che ne consegue, è stato l’oggettodell’apprezzamento del giudice di merito.In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 18343/2023Numero sezionale 2822/2026Numero di raccolta generale 11522/2026Data pubblicazione 28/04/2026quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.305,00 oltre speseprenotate a debito.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26.3.2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]