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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17501/2024

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23357/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: rappresentante doganale indiretto– IVA importazione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappre- sentantep.t.; –intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lom- bardian.785/7/2021 depositata il 2 4 febbraio 20 2 1 , e non notificata.

Uditala relazione svolta nell a pubblica udienza del 1 3 marzo 202 4 dal consiglierePierpaolo Gori.

Uditoper l ’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] .

Uditele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] , nel senso del l’estinzione del ricorso.

Fattidi causa 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia,veniva accolto l’appello propost o d a lla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneavverso l a sentenz a della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Como n. 39 / 3 / 19 l a quale aveva rigettato i l ricors o introduttiv o della contribuente , avent e ad oggetto l’avviso di accertamento n.

RU226632018 emessa per IVA all’importazione 20 15 e relative san- zioni. 2.Sulla base di processo verbale di constatazione dell’8 febbraio 2017 , l’[OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla societ ̀ [OSCURATO:SOCIETA]. l’av- visodi accertamento richiedendole il pagamento dell’IVA all’importa- zionequale rappresentante doganale indiretto e obbligata in solido con lasociet̀ importatrice [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che, relativamente alle im- portazioneeseguite nell’anno 2015, erano state presentate in dogana falsedichiarazioni di intento. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Como ha disatteso il ricorso introduttivo, ritenendo in via preliminare legittimo l’accertamento, e confermandola responsabilità del rappresentante doganale indiretto .

Il giudice d’appello ha riformato tale decisione, sul presupposto che l’IVA all’importazione si differenzia dal dazio riscosso in dogana e va qualificatacome tributo interno , sicch ̀ non pu ̀ ritenersi sussistente la responsabilit̀ solidale del rappresentante indiretto, limitata ai soli dazi doganali.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia ha con- sideratoinoltre che il controllo che lo spedi zi oniere è tenuto a fare ri- guardasolo la corrisponden z a fra la dichiarazione e la situazione og- gettivadella merce importata risultante dalla documentazione fornita dall'importatore,e n on può estendersi oltre .

I nfine, il giudice ha escluso ladebenza delle sanzioni da parte del rappresentante doganale indi- retto,anche in forza dell’art.8, comma 3 l. n.213/2003. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , affidato a tre motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.

Indata 12.3.2024 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.

Ragionidella decisione

5. Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del d.P.R. n.633/72, 34 del d.P.R. n.43/73 e dell’art.201 del Regolamento CEE 2913/1992 (CDC, ora art.77 CDU)come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giu- stizia e della Corte di cassazione, avendo mancato di accertare che la contribuente rappresentante indiretta era responsabile solidale con la debitrice del tributo, ossia l’importatrice rappresentata [OSCURATO:SOCIETA]..

6. Il secondo motivo dell’Agenzia ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione degliartt. 8, comma 1 lett. c) e comma 2 del d.P.R. 633/1972, 8, comma 3 della l . 213/2000, e dell'art. 201, comma 3 del Regolamento CEE 2913/1992, con riferimento al capo della sentenza di appello in cui siafferma che "deve escludersi la responsabilità dello spedizioniere, rappresentante indiretto, relativamente all'IVA all'importazione, ed alle sanzioni (…) , anche in forza dell'art. 8, comma 3 l. 213/2003, che prevede che del pagamento dell'IVA a fronte di dichiarazione d'intento presentata in dogana risponde esclusivamente l'importatore.".

7. Il terzo motivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura anche la violazione dell’art.220 del Reg olamen to CEE n.2913/1992, da parte della CTR, laddove esclude la responsabilità del rappresentante indiretto nell'ipotesi in cui venga presentata in dogana una dichiarazione di intento errata o mendace, affermando che "il con- trollo che lo spedizioniere è tenuto a fare riguarda, infatti, solo la cor- rispondenza fra la dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall'importatore.

Non può estendersi oltre".

La censura dell’Agenzia ̀ sostanzialmente diretta a colpire la decisione di appello nella parte in cui ha escluso la presenza di concreti elementi in capo alla rappresentante indiretta per imputarle una condotta negli- gente per omessa verifica o controllo dell’inadempimento dell’importa- trice, mentre la rappresentante indiretta è gravata da un onere di dili- genza qualificata in considerazione del ruolo svolto. 8.Con memoria depositata in data 12.3.2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, preso atto del recente orientamento della Corte in re- lazione alla esclusione della responsabilit̀ del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore ( Corte Cassazione n. 35861 de l 2023), ha manifestato la propria volont̀ di rinunciare al ricorso. 9.La richiesta è accolta e, p er l’effetto, il ricorso dev’essere senz’altro dichiarato estinto e nessun provvedimento viene assunto sulle spese di lite, in assenza di costitu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23357/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: rappresentante doganale indiretto– IVA importazione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappre- sentantep.t.; –intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lom- bardian.785/7/2021 depositata il 2 4 febbraio 20 2 1 , e non notificata. Uditala relazione svolta nell a pubblica udienza del 1 3 marzo 202 4 dal consiglierePierpaolo Gori. Uditoper l ’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] . Uditele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] , nel senso del l’estinzione del ricorso. Fattidi causa 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia,veniva accolto l’appello propost o d a lla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneavverso l a sentenz a della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Como n. 39 / 3 / 19 l a quale aveva rigettato i l ricors o introduttiv o della contribuente , avent e ad oggetto l’avviso di accertamento n. RU226632018 emessa per IVA all’importazione 20 15 e relative san- zioni. 2.Sulla base di processo verbale di constatazione dell’8 febbraio 2017 , l’[OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla societ ̀ [OSCURATO:SOCIETA]. l’av- visodi accertamento richiedendole il pagamento dell’IVA all’importa- zionequale rappresentante doganale indiretto e obbligata in solido con lasociet̀ importatrice [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che, relativamente alle im- portazioneeseguite nell’anno 2015, erano state presentate in dogana falsedichiarazioni di intento. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Como ha disatteso il ricorso introduttivo, ritenendo in via preliminare legittimo l’accertamento, e confermandola responsabilità del rappresentante doganale indiretto . Il giudice d’appello ha riformato tale decisione, sul presupposto che l’IVA all’importazione si differenzia dal dazio riscosso in dogana e va qualificatacome tributo interno , sicch ̀ non pu ̀ ritenersi sussistente la responsabilit̀ solidale del rappresentante indiretto, limitata ai soli dazi doganali.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia ha con- sideratoinoltre che il controllo che lo spedi zi oniere è tenuto a fare ri- guardasolo la corrisponden z a fra la dichiarazione e la situazione og- gettivadella merce importata risultante dalla documentazione fornita dall'importatore,e n on può estendersi oltre . I nfine, il giudice ha escluso ladebenza delle sanzioni da parte del rappresentante doganale indi- retto,anche in forza dell’art.8, comma 3 l. n.213/2003. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , affidato a tre motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata. Indata 12.3.2024 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. Ragionidella decisione 5. Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del d.P.R. n.633/72, 34 del d.P.R. n.43/73 e dell’art.201 del Regolamento CEE 2913/1992 (CDC, ora art.77 CDU)come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giu- stizia e della Corte di cassazione, avendo mancato di accertare che la contribuente rappresentante indiretta era responsabile solidale con la debitrice del tributo, ossia l’importatrice rappresentata [OSCURATO:SOCIETA].. 6. Il secondo motivo dell’Agenzia ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione degliartt. 8, comma 1 lett. c) e comma 2 del d.P.R. 633/1972, 8, comma 3 della l . 213/2000, e dell'art. 201, comma 3 del Regolamento CEE 2913/1992, con riferimento al capo della sentenza di appello in cui siafferma che "deve escludersi la responsabilità dello spedizioniere, rappresentante indiretto, relativamente all'IVA all'importazione, ed alle sanzioni (…) , anche in forza dell'art. 8, comma 3 l. 213/2003, che prevede che del pagamento dell'IVA a fronte di dichiarazione d'intento presentata in dogana risponde esclusivamente l'importatore.". 7. Il terzo motivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura anche la violazione dell’art.220 del Reg olamen to CEE n.2913/1992, da parte della CTR, laddove esclude la responsabilità del rappresentante indiretto nell'ipotesi in cui venga presentata in dogana una dichiarazione di intento errata o mendace, affermando che "il con- trollo che lo spedizioniere è tenuto a fare riguarda, infatti, solo la cor- rispondenza fra la dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall'importatore. Non può estendersi oltre". La censura dell’Agenzia ̀ sostanzialmente diretta a colpire la decisione di appello nella parte in cui ha escluso la presenza di concreti elementi in capo alla rappresentante indiretta per imputarle una condotta negli- gente per omessa verifica o controllo dell’inadempimento dell’importa- trice, mentre la rappresentante indiretta è gravata da un onere di dili- genza qualificata in considerazione del ruolo svolto. 8.Con memoria depositata in data 12.3.2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, preso atto del recente orientamento della Corte in re- lazione alla esclusione della responsabilit̀ del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore ( Corte Cassazione n. 35861 de l 2023), ha manifestato la propria volont̀ di rinunciare al ricorso. 9.La richiesta è accolta e, p er l’effetto, il ricorso dev’essere senz’altro dichiarato estinto e nessun provvedimento viene assunto sulle spese di lite, in assenza di costitu
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