Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08261/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 29/02/2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno in data 18 Gennaio 2017 confermava l'affermazione della penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in rapina pluriaggravata di cui al capo a) (ricomprendendo nel menzionato reato anche i fatti di cui al capo c) e lesioni aggravate (capo b) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava il trattamento sanzionatorio.2.

Propongono ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione all' art. 192 c.p.p.

Deduce che i giudici di merito non avevano adeguatamente esaminato le specifiche censure con le quali era stato che evidenziato che non vi era prova che l'imputato fosse rimasto all' interno dell'esercizio commerciale ove si era consumata la rapina né tantomeno che lo stesso aveva partecipato alla stessa sia, pure a titolo di concorso morale, sicchè il ricorrente doveva essere assolto, quanto meno, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. sotto il duplice profilo della prova della partecipazione al fatto di rapina anzicchè al solo fatto di lesioni e, quindi, anche in punto di ricorrenza dell'ipotesi di cui all' art. 116 c.p.

Lamenta che i giudici di appello erano pervenuti alla conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto in relazione agli addebiti a lui ascritti, avendo apoditticamente ritenuto che tutti i componenti del gruppo di tifosi contrapposti ai tifosi avversari, dei quali faceva parte il Meschino, fossero autori ovvero complici delle condotte illecite in questione.

Assume che non vi era prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stesso avesse concorso ai fatti delittuosi in questione e che i giudici di appello erano incorsi in un vero e proprio travisamento laddove avevano affermato che il teste Pucci aveva indicato l'imputato quale uno degli aggressori, circostanza non veritiera.

La difesa evidenzia, poi, che il tenore delle deposizioni assunte dimostrava l'estraneità del ricorrente quanto agli illeciti commessi dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (I' unico individuato con certezza quale autore materiale dell' aggressione e della rapina) e che, a tutto concedere, la sua presenza nel gruppo poteva indurre a ritenere che egli avesse condiviso l' intenzione di uno scontro fisico con i componenti dell' avversa tifoseria ma non anche l' intenzione di porre in essere la più grave condotta di cui al capo a) mentre la corte di appello aveva del tutto omesso di motivare in ordine all' atteggiamento psicologico dell' imputato rispetto al reato di rapina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto le censure, a fronte di c.d. doppia conforme, sono totalmente generiche ed aspecifiche.

In relazione a tale circostanza deve allora affermarsi l'inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato ove la corte di appello ha riscostruito, con congrue argomentazioni ed in conformità a quanto accertato dai giudici di primo grado, i profili di r responsabilità del ricorrente individuato come uno degli autori dell'aggressione e della rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA].

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 dei 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Rileva il Collegio che il ricorrente ha riproposto profili già sostanzialmente prospettati nella fase di merito e sui quali i giudici hanno adeguatamente risposto.

E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte.

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Deve, invero, osservarsi che le questioni dedotte con il presente ricorso hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuale in entrambi i gradi del giudizio di merito e la corte territoriale ha dato, nel suo complesso, una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e logica (cfr. pag. 2 e segg. della richiamata sentenza di primo grado ove i fatti a giudizio sono stati compiutamente ricostruiti dal primo giudice che ha ritenuto comprovato che il Sarti, unitamente agli altri coimputati, i quali facevano parte della medesima comitiva dei tifosi che avevano aggredito il tifoso avversario all' interno di un locale, picchiandolo ed impossessandosi della sua maglietta) disattendendo, quindi, la tesi difensiva riproposta in modo tralaticio nuovamente in questa sede di legittimità.

L' imputato è stato indicato sia da Evangelisti che da Pucci come presente sul luogo teatro degli eventi e la vittima ha parlato chiaramente ed univocamente di una aggressione da parte di tutto il gruppo di tifosi, ivi compreso, quindi, l'imputato.

Sebbene il teste Pucci - che nella sentenza di appello si assume avrebbe indicato espressamente l'imputato quale uno degli aggressori - invitato a fornire chiarimenti non ha fatto esplicitamente il suo nome, tale elemento non inficia la complessiva ricostruzione dei giudici di merito quanto alla affermazione della sua responsabilità per i reati di rapina e lesioni.

Invero il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità. (Fattispecie relativa alla dedotta erronea valutazione del contenuto del documento di valutazione dei rischi). (Sez. 4, Sentenza n. 1219 del 14/09/2017 Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 271702 -

01. La ricostruzione dei giudici di merito è, quindi, nel senso di una vera e propria responsabilità concorsuale del Sarti ai fatti avendo egli partecipato a pieno titolo all' aggressione ed alla appropriazione della maglietta della vittima.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.

Va, infine, precisato che la tesi del concorso anomalo ex art. 116 c.p. non può essere esaminata in questa sede in quanto attiene a profili in fatto che non risultano previamente adeguatamente dedotti con l'atto di appello.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 29/02/2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno in data 18 Gennaio 2017 confermava l'affermazione della penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in rapina pluriaggravata di cui al capo a) (ricomprendendo nel menzionato reato anche i fatti di cui al capo c) e lesioni aggravate (capo b) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava il trattamento sanzionatorio.2. Propongono ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione all' art. 192 c.p.p. Deduce che i giudici di merito non avevano adeguatamente esaminato le specifiche censure con le quali era stato che evidenziato che non vi era prova che l'imputato fosse rimasto all' interno dell'esercizio commerciale ove si era consumata la rapina né tantomeno che lo stesso aveva partecipato alla stessa sia, pure a titolo di concorso morale, sicchè il ricorrente doveva essere assolto, quanto meno, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. sotto il duplice profilo della prova della partecipazione al fatto di rapina anzicchè al solo fatto di lesioni e, quindi, anche in punto di ricorrenza dell'ipotesi di cui all' art. 116 c.p. Lamenta che i giudici di appello erano pervenuti alla conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto in relazione agli addebiti a lui ascritti, avendo apoditticamente ritenuto che tutti i componenti del gruppo di tifosi contrapposti ai tifosi avversari, dei quali faceva parte il Meschino, fossero autori ovvero complici delle condotte illecite in questione. Assume che non vi era prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stesso avesse concorso ai fatti delittuosi in questione e che i giudici di appello erano incorsi in un vero e proprio travisamento laddove avevano affermato che il teste Pucci aveva indicato l'imputato quale uno degli aggressori, circostanza non veritiera. La difesa evidenzia, poi, che il tenore delle deposizioni assunte dimostrava l'estraneità del ricorrente quanto agli illeciti commessi dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (I' unico individuato con certezza quale autore materiale dell' aggressione e della rapina) e che, a tutto concedere, la sua presenza nel gruppo poteva indurre a ritenere che egli avesse condiviso l' intenzione di uno scontro fisico con i componenti dell' avversa tifoseria ma non anche l' intenzione di porre in essere la più grave condotta di cui al capo a) mentre la corte di appello aveva del tutto omesso di motivare in ordine all' atteggiamento psicologico dell' imputato rispetto al reato di rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto le censure, a fronte di c.d. doppia conforme, sono totalmente generiche ed aspecifiche. In relazione a tale circostanza deve allora affermarsi l'inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato ove la corte di appello ha riscostruito, con congrue argomentazioni ed in conformità a quanto accertato dai giudici di primo grado, i profili di r responsabilità del ricorrente individuato come uno degli autori dell'aggressione e della rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Rileva il Collegio che il ricorrente ha riproposto profili già sostanzialmente prospettati nella fase di merito e sui quali i giudici hanno adeguatamente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Deve, invero, osservarsi che le questioni dedotte con il presente ricorso hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuale in entrambi i gradi del giudizio di merito e la corte territoriale ha dato, nel suo complesso, una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e logica (cfr. pag. 2 e segg. della richiamata sentenza di primo grado ove i fatti a giudizio sono stati compiutamente ricostruiti dal primo giudice che ha ritenuto comprovato che il Sarti, unitamente agli altri coimputati, i quali facevano parte della medesima comitiva dei tifosi che avevano aggredito il tifoso avversario all' interno di un locale, picchiandolo ed impossessandosi della sua maglietta) disattendendo, quindi, la tesi difensiva riproposta in modo tralaticio nuovamente in questa sede di legittimità. L' imputato è stato indicato sia da Evangelisti che da Pucci come presente sul luogo teatro degli eventi e la vittima ha parlato chiaramente ed univocamente di una aggressione da parte di tutto il gruppo di tifosi, ivi compreso, quindi, l'imputato. Sebbene il teste Pucci - che nella sentenza di appello si assume avrebbe indicato espressamente l'imputato quale uno degli aggressori - invitato a fornire chiarimenti non ha fatto esplicitamente il suo nome, tale elemento non inficia la complessiva ricostruzione dei giudici di merito quanto alla affermazione della sua responsabilità per i reati di rapina e lesioni. Invero il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità. (Fattispecie relativa alla dedotta erronea valutazione del contenuto del documento di valutazione dei rischi). (Sez. 4, Sentenza n. 1219 del 14/09/2017 Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 271702 - 01. La ricostruzione dei giudici di merito è, quindi, nel senso di una vera e propria responsabilità concorsuale del Sarti ai fatti avendo egli partecipato a pieno titolo all' aggressione ed alla appropriazione della maglietta della vittima. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. Va, infine, precisato che la tesi del concorso anomalo ex art. 116 c.p. non può essere esaminata in questa sede in quanto attiene a profili in fatto che non risultano previamente adeguatamente dedotti con l'atto di appello. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 08261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris