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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00374/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, in ordine al reato di diffamazione, alla pena di euro 816,00 di multa e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza pronunziata il 21 febbraio 2025, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale, dichiarando la prescrizione del reato e confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con due motivi di ricorso, ha dedotto i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale dell'imputato, ha rinunciato al ricorso, chiedendo che non venga applicata la sanzione di cui all'art. 616 cod. proc. perì., essendo la rinuncia fondata su ragioni personali e di salute.

5. Con memoria del 7 luglio 2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], preso atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, chiede il rimborso delle spese in favore della parte civile, per la precedente attività espletata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La parte, con i motivi di ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione e quello di erronea applicazione della legge penale.

Il ricorso, tuttavia, in considerazione dell'intervenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. perì.) e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 500,00.

La richiesta del ricorrente di non essere condannato al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende non può essere accolta, atteso che l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (cfr. Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373) e nella specie non risulta dimostrata la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325).

Il ricorrente, invero, si è limitato ad asserire la sussistenza di non meglio precisate e non documentate ragioni personali e di salute.

Il ricorrente è tenuto anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile - che devono essere liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge -, non avendo dedotto di avere tempestivamente informato la parte civile della rinuncia al ricorso.

Al riguardo, deve essere ribadito che «l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile e, nel caso non vi provveda, è tenuto alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa» (Sez. 1, n. 20158 del 30/03/2022, Vincenti, Rv. 283063; Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, Dante, Rv. 273476).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla' rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, in ordine al reato di diffamazione, alla pena di euro 816,00 di multa e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pronunziata il 21 febbraio 2025, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale, dichiarando la prescrizione del reato e confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con due motivi di ricorso, ha dedotto i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale dell'imputato, ha rinunciato al ricorso, chiedendo che non venga applicata la sanzione di cui all'art. 616 cod. proc. perì., essendo la rinuncia fondata su ragioni personali e di salute. 5. Con memoria del 7 luglio 2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], preso atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, chiede il rimborso delle spese in favore della parte civile, per la precedente attività espletata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La parte, con i motivi di ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione e quello di erronea applicazione della legge penale. Il ricorso, tuttavia, in considerazione dell'intervenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. perì.) e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 500,00. La richiesta del ricorrente di non essere condannato al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende non può essere accolta, atteso che l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (cfr. Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373) e nella specie non risulta dimostrata la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325). Il ricorrente, invero, si è limitato ad asserire la sussistenza di non meglio precisate e non documentate ragioni personali e di salute. Il ricorrente è tenuto anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile - che devono essere liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge -, non avendo dedotto di avere tempestivamente informato la parte civile della rinuncia al ricorso. Al riguardo, deve essere ribadito che «l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile e, nel caso non vi provveda, è tenuto alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa» (Sez. 1, n. 20158 del 30/03/2022, Vincenti, Rv. 283063; Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, Dante, Rv. 273476). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla' rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori
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