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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25564/2026

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del TRIB.

SORVEGLIANZA di Lecceudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza diLecce ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essereammessa alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e leha concesso quella della semilibertà.A ragione della decisione ha osservato che, alla stato, non può formularsi laprognosi di affidabilità necessaria ai fini della concessione della misuraalternativa più ampia in considerazione dell’epoca recentissima in cui lacondannata ha commesso reati di notevole allarme sociale, del recente inizialeavvio del processo di revisione critica e, infine, dell’accertata frequentazione diambienti devianti.

In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto necessario unmaggior controllo dei comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] per una più efficaceprevenzione del rischio di recidiva.2.

Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] articolandoun unico motivo con cui denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art 47Ord. pen nonché vizio di motivazione.Ad avviso della ricorrente, il Tribunale, in contrasto con i principiripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto decisiva,per il rigetto della misura più ampia dell’affidamento in prova, la gravità del reatoper cui è intervenuta la condanna e i precedenti penali; ha, comunque, seguitoun percorso argomentativo privo di riscontri nelle risultanze istruttorie, lette inmodo incongruo e travisante.

Le valutazioni negative sul consumo da parte dellacondannata di sostanza stupefacente e sui suoi collegamenti con ambientidevianti non sono il frutto di un accertamento accurato ed analitico, ma diargomentazioni astratte ed ipotetiche.L’ordinanza impugnata non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenutosubvalenti nel giudizio prognostico di adeguatezza dell’affidamento in provapacifici elementi positivi, quali: i ripetuti permessi giornalieri concessi dalmagistrato di sorveglianza nel corso del regime di arresti domiciliari, l'osservanzascrupolosa delle prescrizioni imposte con la misura cautelare, la fortepropensione al cambiamento post delictum, le risultanze dell'indagine sociale,l’acquisita consapevolezza delle responsabilità penale, l'impegno profuso inrelazione all'opportunità lavorativa.La difficile situazione socio familiare ed in particolare lo stato di alcolista delpadre della condannata e i riferiti i problemi con la giustizia sono stati valutatinegativamente senza verificare la loro attualità.Sono state trascurate le ricadute negative dell’ammissione al regime dellasemilibertà sull'attività lavorativa che la condannata è autorizzata a svolgere invista della sua risocializzazione.[OSCURATO:PERSONA]'unico motivo di ricorso è inammissibile, perché sollecita apprezzamentiestranei al giudizio di legittimità, e, comunque, manifestamente infondati.1.

Va, in premessa, ricordato che, ai fini della concessione dell'affidamentoin prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dallagravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto dipartenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria lavalutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva.Nel giudizio prescritto dall'art. 47 Ord. pen. è indispensabile l'esame deicomportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificarel'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi aiprecedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementiche consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e diprevenzione del pericolo di recidiva.Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione delsoggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, perverificare concretamente se sussistano sintomi di una positiva evoluzione dellasua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento socialedell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficientel'avvio di tale processo critico (ex plurimis Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009,Gobbo, Rv. 244322 e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015,Incarbone, Rv. 264602).Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essereannoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condottedevianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, lacongruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventualebuona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv.273985); non è, invece, necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile,potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche ditipo volontaristico (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusiti°, Rv.274869).Il Tribunale di sorveglianza, nell'apprezzare i presupposti delle misurealternative, deve sempre tenere presente il criterio della gradualità nellaconcessione di benefici penitenziari; esso, pur non costituendo una regolaassoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenzerieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamentopenitenziario, specie quando risulta documentato un non irrilevante vissutocriminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).2.

Orbene, l'ordinanza impugnata, in sintonia con i ricordati principi, haesaustivamente spiegato le ragioni della propria decisione, evidenziando che, allaluce dei dati acquisiti, non sono ravvisabili i presupposti per la concessione dellapiù ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, avuto riguardo nonsolo alla personalità della [OSCURATO:PERSONA] - desumibile dai reati oggetto della condanna inesecuzione e soprattutto dall’epoca recentissima in cui sono stati commessi - maanche allo stato embrionale del percorso di rivisitazione critica del passatodeviante dalla stessa intrapreso e dalle informazioni contenute nella informativadegli organi di polizia che danno conto della protratta ed ancora attuale vicinanzaad ambienti di criminalità organizzata o comunque legati al consumo distupefacenti.Di contro, la ricorrente ha opposto, in termini generici, una letturaalternativa dei medesimi elementi fattuali, finendo, in tal modo, non perdenunciare specifiche criticità del percorso motivazionale o violazioni di legge,ma per sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito ed estranei algiudizio di legittimità.3.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammendeCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIB. SORVEGLIANZA di Lecceudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza diLecce ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essereammessa alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e leha concesso quella della semilibertà.A ragione della decisione ha osservato che, alla stato, non può formularsi laprognosi di affidabilità necessaria ai fini della concessione della misuraalternativa più ampia in considerazione dell’epoca recentissima in cui lacondannata ha commesso reati di notevole allarme sociale, del recente inizialeavvio del processo di revisione critica e, infine, dell’accertata frequentazione diambienti devianti. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto necessario unmaggior controllo dei comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] per una più efficaceprevenzione del rischio di recidiva.2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] articolandoun unico motivo con cui denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art 47Ord. pen nonché vizio di motivazione.Ad avviso della ricorrente, il Tribunale, in contrasto con i principiripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto decisiva,per il rigetto della misura più ampia dell’affidamento in prova, la gravità del reatoper cui è intervenuta la condanna e i precedenti penali; ha, comunque, seguitoun percorso argomentativo privo di riscontri nelle risultanze istruttorie, lette inmodo incongruo e travisante. Le valutazioni negative sul consumo da parte dellacondannata di sostanza stupefacente e sui suoi collegamenti con ambientidevianti non sono il frutto di un accertamento accurato ed analitico, ma diargomentazioni astratte ed ipotetiche.L’ordinanza impugnata non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenutosubvalenti nel giudizio prognostico di adeguatezza dell’affidamento in provapacifici elementi positivi, quali: i ripetuti permessi giornalieri concessi dalmagistrato di sorveglianza nel corso del regime di arresti domiciliari, l'osservanzascrupolosa delle prescrizioni imposte con la misura cautelare, la fortepropensione al cambiamento post delictum, le risultanze dell'indagine sociale,l’acquisita consapevolezza delle responsabilità penale, l'impegno profuso inrelazione all'opportunità lavorativa.La difficile situazione socio familiare ed in particolare lo stato di alcolista delpadre della condannata e i riferiti i problemi con la giustizia sono stati valutatinegativamente senza verificare la loro attualità.Sono state trascurate le ricadute negative dell’ammissione al regime dellasemilibertà sull'attività lavorativa che la condannata è autorizzata a svolgere invista della sua risocializzazione.[OSCURATO:PERSONA]'unico motivo di ricorso è inammissibile, perché sollecita apprezzamentiestranei al giudizio di legittimità, e, comunque, manifestamente infondati.1. Va, in premessa, ricordato che, ai fini della concessione dell'affidamentoin prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dallagravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto dipartenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria lavalutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva.Nel giudizio prescritto dall'art. 47 Ord. pen. è indispensabile l'esame deicomportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificarel'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi aiprecedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementiche consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e diprevenzione del pericolo di recidiva.Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione delsoggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, perverificare concretamente se sussistano sintomi di una positiva evoluzione dellasua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento socialedell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficientel'avvio di tale processo critico (ex plurimis Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009,Gobbo, Rv. 244322 e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015,Incarbone, Rv. 264602).Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essereannoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condottedevianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, lacongruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventualebuona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv.273985); non è, invece, necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile,potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche ditipo volontaristico (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusiti°, Rv.274869).Il Tribunale di sorveglianza, nell'apprezzare i presupposti delle misurealternative, deve sempre tenere presente il criterio della gradualità nellaconcessione di benefici penitenziari; esso, pur non costituendo una regolaassoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenzerieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamentopenitenziario, specie quando risulta documentato un non irrilevante vissutocriminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).2. Orbene, l'ordinanza impugnata, in sintonia con i ricordati principi, haesaustivamente spiegato le ragioni della propria decisione, evidenziando che, allaluce dei dati acquisiti, non sono ravvisabili i presupposti per la concessione dellapiù ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, avuto riguardo nonsolo alla personalità della [OSCURATO:PERSONA] - desumibile dai reati oggetto della condanna inesecuzione e soprattutto dall’epoca recentissima in cui sono stati commessi - maanche allo stato embrionale del percorso di rivisitazione critica del passatodeviante dalla stessa intrapreso e dalle informazioni contenute nella informativadegli organi di polizia che danno conto della protratta ed ancora attuale vicinanzaad ambienti di criminalità organizzata o comunque legati al consumo distupefacenti.Di contro, la ricorrente ha opposto, in termini generici, una letturaalternativa dei medesimi elementi fattuali, finendo, in tal modo, non perdenunciare specifiche criticità del percorso motivazionale o violazioni di legge,ma per sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito ed estranei algiudizio di legittimità.3. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammendeCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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