CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 22936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 20/2/2025visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleValentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 20.2.2025, la Corte d’appello di Bari ha provveduto, infunzione di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di applicazione della disciplina dellacontinuazione tra due reati di furto aggravato, commessi da [OSCURATO:PERSONA] in Bari, il primoin data 18.8.2022 e il secondo in data 12.10.2022.L’istanza è stata rigettata, in quanto non sono stati ravvisati elementi sintomatici dellacontinuazione, avendo ritenuto la Corte territoriale non decisivi né il luogo di consumazione,che ha definito “peraltro plurale e sempre diverso”, né il lasso di tempo, che ha definito“lungo due anni tra il primo e l'altro”. Di conseguenza, nell’ordinanza è stato affermato chenon vi fosse prova del fatto che il primo reato conteneva già la programmazione del secondoreato.Il giudice dell’esecuzione ha concluso che la situazione del condannato istante, seconsiderata alla stregua del casellario giudiziale, fosse piuttosto assimilabile a unprogramma di vita improntato al crimine, caratterizzato da una pluralità di furti occasionali edestemporanei.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui deduce motivazione apparente e manifestamenteillogica nonché violazione dell’art. 81 cod. pen.Il ricorso evidenzia che nell'istanza era stato precisato che il condannato avevacommesso due furti identici, con le medesime modalità (durante l'orario notturno, pressoravvicinato e nella stessa città.La motivazione di rigetto del giudice dell'esecuzione è apparente e comunquemanifestamente illogica laddove ritiene che il luogo di consumazione dei due furti sia diversoe che la distanza tra i due reati sia di due anni anziché di due mesi.3. Con requisitoria scritta del 2.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto ilrigetto del ricorso, osservando che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che nonemergessero dalle sentenze di condanna elementi sintomatici della continuazione e che ilriferimento al lasso di tempo di due anni e alla diversità del luogo di consumazione dei reaticostituisca evidentemente un mero refuso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.La motivazione del rigetto della richiesta di applicazione della disciplina dellacontinuazione si fonda su dati storici errati, che possono così di seguito individuarsi: 1) tra ireati oggetto della richiesta intercorre una distanza temporale di due mesi e non di due anni;2) il luogo di commissione di entrambi i reati è Bari e, dunque, non è “plurale”; 3) le condottenon sono “eterogenee” o, almeno, il provvedimento non spiega perché lo siano due furtiaggravati, entrambi commessi ai danni di esercizi commerciali con violenza sulle cose.Di conseguenza, la, pur plausibile, esclusione della continuazione è stata deliberatasulla base di un ragionamento che è inidoneo a dare conto della conclusione cui perviene ilgiudice dell’esecuzione circa la riconducibilità dei fatti ad uno stile di vita piuttosto che ad ununico disegno criminoso.L’ordinanza, cioè, calibra la propria valutazione in relazione ad un substrato fattualeinesatto; di conseguenza, prende in considerazione gli indici sintomatici rappresentati dalladifesa, ma li disattende sulla base di elementi di fatto erronei.Anche se si fosse trattato di un refuso, come sostiene il Procuratore generale, lamotivazione del provvedimento risulterebbe comunque carente in relazione a profili di sicurarilevanza, perché, di fatto, supera una pluralità di fattori astrattamente sintomatici dellacontinuazione per il tramite di argomentazioni che non trovano riscontro negli atti.Ne consegue, pertanto, che l‘ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allaCorte d’appello di Bari, per un nuovo esame degli indici eventualmente rivelatori dellamedesimezza del disegno criminoso, che tenga conto, nell’applicazione dei principi chesovrintendono alla valutazione della disciplina della continuazione, della diversaricostruzione fattuale dei reati per cui è stato condannato il ricorrente. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bari.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]